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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36275/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto separati ricorsi contro la sentenza del 22 gennaio 2026 della Corte d’appello di Campobasso, che aveva confermato la decisione del Tribunale locale limitatamente alle condanne per furto in abitazione e furto in un esercizio commerciale, rispettivamente contestati ai capi M) e R). Il primo ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. e vizio di motivazione nella valutazione della prova dichiarativa; ha inoltre contestato che la mera presenza sul luogo e la fuga con gli altri soggetti fossero sufficienti a dimostrare la partecipazione al furto in abitazione, in mancanza dell’indicazione di una condotta esecutiva specifica. Il secondo ricorrente ha censurato l’attribuzione di valore decisivo alla presenza sul luogo e al riconoscimento nelle immagini di videosorveglianza, lamentando l’assenza di elementi concreti sulla partecipazione alla sottrazione, nonché un vizio di motivazione nella valutazione delle prove e l’erronea esclusione dell’ipotesi di lieve entità. È stata depositata memoria insistendo nell’accoglimento dei ricorsi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per difetto di specificità, rilevando che riproponevano censure già formulate in appello e disattese con motivazione non manifestamente illogica, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva fondato la responsabilità del primo ricorrente anche sul riconoscimento certo effettuato dal carabiniere che lo aveva inseguito. Quanto al secondo, responsabile del solo capo R), aveva valorizzato le immagini di videosorveglianza, nelle quali i militari avevano riconosciuto entrambi gli imputati mentre entravano separatamente nel condominio e ne uscivano portando una piscina gonfiabile di grandi dimensioni, del valore indicato in euro 150-200, sottratta da una scatola lasciata davanti alla porta di una cantina. Il riconoscimento era stato motivato con la conoscenza dei soggetti per ragioni di servizio e con la corrispondenza delle immagini alle fotografie segnaletiche. Il motivo del secondo ricorrente sulla lieve entità è stato ritenuto inammissibile perché la circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, c.p. risultava già riconosciuta a suo favore e applicata, insieme alle attenuanti generiche, nel calcolo della pena. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo; il testo fornito non riporta l’importo.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Le doglianze, infatti, omettono di confrontarsi criticamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, che, in piena convergenza con la decisione di primo grado, ha dato conto delle ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità mediante un percorso logico coerente, fondato su corretti criteri inferenziali e su condivisibili massime di esperienza, come tale sottratto al sindacato di legittimità.

    La valutazione della prova e dei criteri inferenziali compiuta dai giudici di merito non è sindacabile in cassazione quando la motivazione sia coerente e il ricorso non si confronti criticamente con essa.

  • art. 533 c.p.p.

    Le doglianze, infatti, omettono di confrontarsi criticamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, che, in piena convergenza con la decisione di primo grado, ha dato conto delle ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità mediante un percorso logico coerente, fondato su corretti criteri inferenziali e su condivisibili massime di esperienza, come tale sottratto al sindacato di legittimità.

    La censura relativa alla prova della responsabilità non può essere accolta quando non individua specificamente lacune o illogicità della motivazione di merito e si limita a riproporre le doglianze già respinte.

  • art. 62, primo comma, n. 4, c.p.

    Come dire che la circostanza della quale oggi si lamenta l'esclusione è stata riconosciuta nei confronti dell'Amoroso (a differenza che dello Iammarone il quale, tuttavia, non se ne duole), il che rende inammissibile il motivo.

    È inammissibile il motivo che denuncia l’esclusione di un’attenuante quando la sentenza impugnata l’ha già riconosciuta e applicata a favore del ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, non ravvisandosi un'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

    Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di un’assenza di colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento della sanzione pecuniaria prevista.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando ripropone le censure già svolte in appello senza confrontarsi criticamente con le ragioni con cui la sentenza impugnata le ha esaminate e disattese.
  • La valutazione degli elementi probatori e dei criteri inferenziali operata dal giudice di merito resta sottratta al sindacato di legittimità se è sorretta da un percorso argomentativo coerente e non manifestamente illogico.
  • È inammissibile la censura che lamenta il mancato riconoscimento di un’attenuante quando la decisione impugnata attesta che essa è stata riconosciuta e computata nel trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

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