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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/347

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/347 della Commissione, del 5 marzo 2018, che concerne l'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a suinetti e scrofe e modifica i regolamenti (CE) n. 1847/2003 e (CE) n. 2036/2005 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS) (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza il preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi, nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. L’autorizzazione deriva dalla rivalutazione effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, sulla base dei pareri scientifici favorevoli dell’EFSA circa sicurezza ed efficacia. Contestualmente, il regolamento modifica due precedenti atti della Commissione, sopprimendo le disposizioni ormai superate relative a tale additivo. È inoltre previsto un regime transitorio per consentire lo smaltimento delle scorte e l’adeguamento degli operatori.

Autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi per scrofe e suinetti, con modifica di precedenti regolamenti di autorizzazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e agli utilizzatori di additivi/premiscele/mangimi contenenti il preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079, limitatamente all’impiego nell’alimentazione animale per scrofe e suinetti svezzati. L’autorizzazione riguarda il territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono previste disposizioni transitorie per i prodotti fabbricati ed etichettati prima del 29 settembre 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 29 marzo 2018.

Autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/347 della Commissione autorizza il preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi per scrofe e suinetti svezzati. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e dà seguito alla rivalutazione di un prodotto già autorizzato in passato come additivo esistente.

Contesto normativo e base della decisione

La Commissione richiama l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina la rivalutazione degli additivi autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. Il preparato era già stato autorizzato a tempo illimitato dal regolamento (CE) n. 1847/2003 per i suinetti e dal regolamento (CE) n. 2036/2005 per le scrofe, ed era stato successivamente iscritto nel registro degli additivi come prodotto esistente.

La nuova autorizzazione deriva da una domanda presentata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, con richiesta di classificazione nella categoria degli "additivi zootecnici". La domanda era corredata della documentazione prevista dall’articolo 7, paragrafo 3.

Valutazione scientifica e condizioni di autorizzazione

L’EFSA, con pareri del 20 aprile 2016 e del 4 luglio 2017, ha concluso che il preparato non presenta effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente alle condizioni d’uso proposte. Ha inoltre ritenuto l’additivo efficace per le scrofe, per ottenere benefici per i suinetti lattanti, e per i suinetti svezzati, per migliorare sensibilmente il rapporto mangime/peso.

La Commissione rileva che risultano soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e dispone quindi l’autorizzazione dell’additivo alle condizioni indicate nell’allegato.

Condizioni tecniche di impiego

L’allegato identifica l’additivo con il numero 4d1703 e indica Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS, quale titolare dell’autorizzazione. Il preparato è descritto come Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079, in forma rivestita o non rivestita, con contenuto minimo di cellule vitali pari a:

  • 1 × 10^10 UFC/g di additivo nella forma rivestita;
  • 2 × 10^10 UFC/g di additivo nella forma non rivestita.

La sostanza attiva è costituita da cellule vitali di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079. Il metodo analitico previsto comprende:

  • conteggio mediante metodo di inclusione su piastra con agar all’estratto di lievito, destrosio e cloramfenicolo (EN 15789:2009);
  • identificazione mediante PCR (15790:2008).

Le specie destinatarie sono:

  • scrofe;
  • suinetti svezzati.

Il tenore minimo indicato è pari a 1 × 10^9 UFC/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

Indicazioni operative e tutela degli utilizzatori

L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per prevenire i rischi per gli utilizzatori.

Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

Destinazione zootecnica dell’additivo

Il regolamento precisa che l’additivo deve essere impiegato:

  • per le scrofe, al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti;
  • per i suinetti svezzati fino a circa 35 kg.

Si tratta quindi di un impiego mirato alla performance e alla funzionalità intestinale nell’ambito della produzione suinicola.

Modifiche agli atti precedenti

Per coerenza con la nuova autorizzazione, il regolamento modifica gli atti che avevano disciplinato le autorizzazioni precedenti:

  • il regolamento (CE) n. 1847/2003 è modificato mediante soppressione dell’articolo 2 e dell’allegato II;
  • il regolamento (CE) n. 2036/2005 è modificato mediante soppressione della voce E1703 nell’allegato I.

Regime transitorio ed entrata in vigore

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che impongano l’efficacia immediata delle nuove condizioni di autorizzazione, è previsto un periodo transitorio. Il preparato e i mangimi contenenti tale preparato, se prodotti ed etichettati prima del 29 settembre 2018 conformemente alle norme applicabili prima del 29 marzo 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. L’allegato riporta inoltre come fine del periodo di autorizzazione il 29 marzo 2028.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato stesso.

Presupposti della rivalutazione e valutazione scientifica

Il regolamento si fonda sulla procedura di rivalutazione prevista dall’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7. L’EFSA, nei pareri del 20 aprile 2016 e del 4 luglio 2017, ha ritenuto che il preparato non abbia effetti negativi su salute animale, salute umana o ambiente e ne ha confermato l’efficacia per le scrofe e per i suinetti svezzati.

Modifica del regolamento (CE) n. 1847/2003

L’articolo 2 dispone la soppressione dell’articolo 2 e dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1847/2003, che disciplinavano l’autorizzazione precedente del medesimo additivo per i suinetti.

Modifica del regolamento (CE) n. 2036/2005

L’articolo 3 sopprime nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2036/2005 la voce E1703, relativa all’autorizzazione precedente del medesimo additivo per le scrofe.

Condizioni tecniche di impiego e identificazione

L’allegato identifica l’additivo con il numero 4d1703 e il titolare dell’autorizzazione in Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS. Sono indicate la composizione minima del preparato, il metodo di conteggio e identificazione (EN 15789:2009 e PCR 15790:2008), le specie destinatarie, nonché tenori minimi di impiego: 1 × 10^9 UFC/kg di mangime completo per scrofe e suinetti svezzati.

Obblighi per l’uso e misure di sicurezza

L’allegato prevede che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non sono eliminabili o minimizzabili, è richiesto l’uso di dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione dell’apparato respiratorio.

Indicazioni di destinazione d’uso

L’additivo è destinato all’impiego per le scrofe al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti, e per i suinetti svezzati fino a circa 35 kg.

Disposizioni transitorie

L’articolo 4 consente la commercializzazione e l’utilizzo fino a esaurimento delle scorte dei mangimi e del preparato prodotti ed etichettati prima del 29 settembre 2018, purché conformi alle norme applicabili prima del 29 marzo 2018.

Entrata in vigore e applicazione temporale

L’articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento reca inoltre l’indicazione che il periodo di autorizzazione termina il 29 marzo 2028.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentarezootecniaautorizzazioni amministrativemercato interno

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