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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05940/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Due soggetti avevano prestato fideiussione a garanzia di un debito di una società utilizzatrice di un bene in leasing. Successivamente, costituito un fondo patrimoniale con conferimento di tutti gli immobili di loro proprietà, il creditore ha promosso azione revocatoria per sostenere che tale atto fosse stato posto in essere per sottrarre i beni alla garanzia del proprio credito. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d'appello ha confermato. In cassazione i garanti hanno proposto quattro motivi: 1) omessa pronuncia sulla eccezione di incompetenza territoriale fondata sulla qualità di consumatore di uno dei garanti; 2) violazione delle norme sulla competenza territoriale e del Codice del consumo, sostenendo che dovesse operare il foro convenzionale previsto nella fideiussione o, in subordine, il foro del consumatore; 3) violazione delle norme sul giudicato e sul dovere di pronuncia, per avere i giudici ritenuto tardiva o inammissibile l'eccezione di nullità del leasing e della fideiussione per violazione del divieto di patto commissorio; 4) violazione delle norme processuali sulle preclusioni, per avere ritenuto tardive le eccezioni di nullità del rapporto sottostante, formulate nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. I ricorrenti insistevano sul fatto che tali nullità, essendo assolute, sarebbero sempre rilevabili d'ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società controricorrente, affermando che la cessione del credito comporta successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso e conserva la legittimazione del cedente fino a formale estromissione. Ha poi rigettato tutti i motivi di ricorso: ha escluso che la qualità di consumatore incidessse sulla competenza nel giudizio avente ad oggetto l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, distinto dal contratto di fideiussione; ha rilevato che il foro convenzionale e quello del consumatore erano comunque invocabili solo con riferimento alla fideiussione, non al fondo patrimoniale oggetto della causa; ha ritenuto ammissibile l'esame della questione di tardività delle eccezioni perché devoluta in appello; e ha precisato che la nullità dei contratti presupposti non era rilevabile d'ufficio in questo giudizio, poiché riguardava atti diversi dall'atto impugnato e costituiva solo questione presupposta per contestare la fondatezza del credito. Ne è seguito il rigetto integrale del ricorso e la condanna solidale dei ricorrenti alle spese di cassazione, oltre agli accessori e al contributo unificato dovuto ex lege.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    successione a titolo particolare nel diritto controverso

    la cessione del credito non fa venir meno la legittimazione del cedente nel processo, che prosegue validamente con le parti originarie fino a formale estromissione

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice ha deciso, sia pure implicitamente, sulla questione rilevante ai fini della competenza

  • art. 132 c.p.c.

    non vi è nullità della sentenza se la ragione decisoria risulta comunque individuabile dal contenuto della decisione

  • artt. 18, 19 e 20 c.p.c.

    i criteri di competenza territoriale vanno applicati rispetto al rapporto e all'atto oggetto del giudizio, non rispetto a rapporti diversi richiamati solo come presupposto

  • art. 63 D.Lgs. 206/2005

    il foro del consumatore rileva solo se la controversia concerne il rapporto consumeristico da cui deriva la clausola o il criterio invocato

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato è invocabile solo sui capi effettivamente devoluti e non su questioni che restano assorbite o che continuano a essere controverse in appello

  • art. 329 c.p.c.

    la parte vittoriosa non ha interesse ad appellare sul punto deciso a suo favore nel merito

  • art. 346 c.p.c.

    le questioni non riproposte possono ritenersi rinunciate, ma nel caso concreto la tardività era stata comunque riproposta in appello dalla controparte

  • art. 167 c.p.c.

    le eccezioni in senso stretto sono soggette alle preclusioni processuali se introdotte tardivamente

  • art. 183 c.p.c.

    prima memoria ex art. 183, VI comma

    le eccezioni di nullità del rapporto sottostante, se riferite ad atti diversi da quello oggetto di causa, possono essere considerate tardive o comunque precluse

  • art. 1418 c.c.

    la nullità invocata per violazione di norma imperativa non è automaticamente rilevabile in ogni processo, ma solo se attiene all'atto oggetto del giudizio

  • artt. 2744, 1344 e 1526 c.c.

    la deduzione di violazione del divieto di patto commissorio e di nullità del contratto presupposto è scrutinabile solo se tempestivamente e correttamente devoluta nel giudizio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La cessione del credito determina successione a titolo particolare nel diritto controverso e non fa venir meno, di regola, la legittimazione processuale del cedente sino a formale estromissione dal giudizio con il consenso delle parti e provvedimento del giudice.
  • In una causa avente ad oggetto un atto diverso dal contratto originario da cui nasce il credito, i criteri di competenza territoriale e il foro convenzionale o consumeristico devono essere verificati rispetto all'atto dedotto in giudizio, non rispetto a rapporti solo presupposti.
  • L'omessa pronuncia è configurabile solo quando la questione decisiva non risulti comunque affrontata; se la ratio decidendi è individuabile e la censura non la attacca specificamente, il motivo è infondato.
  • La nullità di un contratto presupposto non è sempre rilevabile d'ufficio in qualunque controversia: occorre che la nullità investa l'atto oggetto del giudizio; se incide solo su un rapporto antecedente richiamato per contestare l'esistenza del credito, la questione può essere soggetta alle preclusioni processuali.
  • Quando una parte è vittoriosa nel merito in primo grado, non ha interesse a proporre appello sul punto deciso a suo favore; tuttavia il tema può essere comunque riesaminato se l'altra parte lo devolve con l'impugnazione e lo ripropone nella fase successiva.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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