Ordinanza n. 2310/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, A) del provvedimento di non ammissione dell’odierno istante al secondo semestre del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, presso l’Università di Genova o le altre indicate in epigrafe, per l’a.a. 2025/2026, previo accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente ad essere ammessa, anche in sovrannumero, al predetto semestre, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti; B) del provvedimento di intervenuta decadenza dalla immatricolazione/iscrizione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, presso l’Università di Genova o le altre indicate in epigrafe, per l’a.a. 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti; C) della graduatoria nazionale di merito nominativa afferente di laurea magistrale a ciclo unico, in medicina e chirurgia (LM-41), pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti; D) della graduatoria nazionale di merito nominativa afferente di laurea magistrale a ciclo unico, in medicina e chirurgia (LM-41), pubblicata in data 8 gennaio 2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti; E) dell’esito degli esami di profitto relativi a Chimica e propedeutica biochimica, a Fisica ed a Biologia dell’appello del 10 dicembre 2025, pubblicati in data 23 dicembre 2025, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti; F) dell’esito degli esami di profitto relativi a Chimica e propedeutica biochimica, a Fisica ed a Biologia dell’appello del 20 novembre 2025, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti; G) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 1115/2025 ed allegati; H) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 754 del 20-10-2025; I) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 557 del 04-08-2025; J) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 7 agosto 2025, n. 600 ed allegati; K) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 luglio 2025, n. 454 ed allegati; L) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 20 giugno 2025, n. 431 ed allegati; M) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 30 maggio 2025, n. 418 ed allegati; N) del parere formulato dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nell’adunanza del 14 maggio 2025, limitatamente agli articoli 4 e 8 ai sensi degli articoli 4, comma 3, primo periodo, e 5, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71; O) delle disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2025/2026; P) della nota integrativa alle “Procedure per l’ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia 2025/2026”; Q) della nota prot. n. 3733 del 18 febbraio 2025 con la quale il Ministero dell’università e della ricerca ha richiesto il potenziale formativo deliberato dagli organi accademici degli atenei coinvolti per l’anno accademico 2025/2026; R) della nota ministeriale n. 12734 del 24 giugno 2025 - che ha riaperto, per le Università statali, i termini per l’acquisizione del predetto potenziale formativo, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41) - nonché della nota ministeriale, prot. n. 14002 dell’11 luglio 2025 che ha differito i termini in discorso e la nota ministeriale, prot. n. 14569 del 19 luglio 2025, di ulteriore proroga dei termini stessi; S) dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assunto al repertorio atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025, sul documento concernente la determinazione del fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2025/2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie; T) delle risultanze del Tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell’università e della ricerca in data 28 luglio 2025 - con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie (triennali e magistrali), per l’anno accademico 2025/2026 – nonché la correlata nota ministeriale prot. 16009 del 6 agosto 2025, con cui è stato comunicato, ai componenti del Tavolo stesso, l’intervenuto incremento del potenziale formativo degli Atenei relativamente al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, in lingua italiana, a.a. 2025-2026; U) della potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 e ss.mm.ii.; V) dell’istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 e ss.mm.ii; W) del fabbisogno di medici chirurghi per le esigenze organiche delle Forze armate per l’anno accademico 2025/2026, comunicato dallo Stato Maggiore della Difesa con nota recante protocollo in ingresso n. 8417 del 18 aprile 2025; X) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione al secondo semestre del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, decadenza dall'immatricolazione o iscrizione, graduatorie nazionali, esiti degli esami del semestre filtro e atti ministeriali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa misura cautelare, la non ammissione al secondo semestre del corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, la decadenza dall'immatricolazione o iscrizione, le graduatorie nazionali di merito, gli esiti degli esami di Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia e numerosi decreti, note, pareri e atti ministeriali concernenti il semestre filtro, il potenziale formativo, il fabbisogno professionale e la formazione della graduatoria. Dal provvedimento emergono censure relative alla modifica sopravvenuta dei criteri di graduatoria mediante il d.m. n. 1115/2025, alla violazione della par condicio, dell'imparzialità, della buona fede e del legittimo affidamento, alla disparità delle modalità di valutazione da parte delle commissioni universitarie, alla violazione dell'anonimato delle prove, alla mancata attribuzione dei posti rimasti scoperti, alle disomogeneità formative e alle irregolarità nello svolgimento degli esami, all'erroneità di alcuni quesiti, alla violazione del d.lgs. n. 71/2025 e della legge delega, nonché a questioni di legittimità costituzionale e alla violazione della direttiva 93/16/CEE. La ricorrente non aveva conseguito alcuna sufficienza nelle tre materie del semestre filtro.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per insussistenza dei presupposti dell'art. 55 c.p.a., precisando che la valutazione è sommaria e non pregiudica il merito. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole il meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115/2025, che consente l'inserimento in graduatoria anche a chi abbia conseguito almeno una sufficienza, graduando i candidati per fasce in base al numero delle sufficienze e dei voti recuperati. Il sistema è stato ritenuto compatibile con la tutela dell'affidamento e della par condicio perché preserva la prevalenza dei candidati che avevano superato tutte le prove secondo le regole originarie e assicura la competizione tra candidati collocati nella medesima situazione. Poiché la ricorrente non aveva conseguito alcuna sufficienza, la sua non ammissione è risultata coerente sia con le regole originarie sia con la disciplina sopravvenuta. Il TAR ha escluso, allo stato, la violazione della par condicio derivante dalle diverse commissioni, rilevando la genericità delle deduzioni e l'assenza di prova di prassi valutative difformi; ha escluso una violazione rilevante dell'anonimato, in quanto le prove erano chiuse e sigillate alla presenza di studenti sorteggiati e sottoposte a rilevazione informatica da parte del CINECA prima della valutazione. Ha dichiarato inammissibili le censure sul fabbisogno per mancata evocazione in giudizio del Ministero della Salute, ha ritenuto carenti di interesse le doglianze sulla mancata assegnazione dei posti scoperti, poiché la ricorrente non disponeva di un punteggio utile, e ha considerato generiche le censure sulle modalità formative, sulle irregolarità delle prove e sui quesiti, anche per la mancata indicazione delle risposte fornite e dell'incidenza concreta degli eventuali errori. Ha ritenuto non violati il d.lgs. n. 71/2025 e la legge delega, poiché la disciplina impugnata mantiene il requisito del conseguimento dei crediti necessari e della collocazione utile in graduatoria, disciplinando anche il recupero dei crediti mancanti. Le questioni di costituzionalità sono state giudicate non manifestamente infondate nella fase cautelare, non emergendo eccesso di delega o manifesta irragionevolezza. Il TAR ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria nazionale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero. Ha imposto termini perentori per la pubblicazione e il deposito della relativa prova, a pena di improcedibilità, e ha posto le spese della fase cautelare a carico della ricorrente in favore del Ministero e dell'Università di Modena e Reggio Emilia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La misura cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari; nella fattispecie il TAR ha negato la tutela per l'assenza di una prognosi favorevole sulle censure.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale avviso alla parte in relazione all'inammissibilità delle censure sul fabbisogno per mancata evocazione del Ministero della Salute.
d.m. n. 1115/2025
Ha modificato i criteri di formazione della graduatoria consentendo, a determinate condizioni, l'inserimento di candidati con almeno una sufficienza e graduandoli secondo fasce correlate alle sufficienze conseguite e ai voti recuperati.
d.m. n. 418/2025
Individua le regole originarie del semestre filtro, assunte come parametro di riferimento per valutare la prossimità delle situazioni dei candidati e tutelare l'affidamento.
d.lgs. n. 71/2025
Prevede che l'ammissione al secondo semestre sia subordinata al conseguimento dei crediti formativi stabiliti e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale; il TAR ha ritenuto la disciplina ministeriale compatibile con tali principi.
legge n. 264/1999
Richiamata per i criteri relativi al potenziale formativo e all'istruttoria concernente l'accesso ai corsi universitari.
sentenza Adunanza Plenaria n. 27/2013
non ogni e qualsiasi irregolarità, bensì solo "una violazione non irrilevante" delle regole sull’anonimato ha effetto viziante degli atti della procedura
La violazione dell'anonimato rileva solo se non è irrilevante e presenta una concreta idoneità a incidere sull'esito della procedura.
direttiva 93/16/CEE
La censura di violazione è stata ritenuta generica e non apprezzabile, nella fase cautelare, ai fini di una prognosi favorevole.
Massime di principio
- La modifica sopravvenuta dei criteri di una procedura selettiva può essere ritenuta compatibile con la tutela dell'affidamento e con la par condicio quando non elimina integralmente le regole originarie, preserva la posizione di chi le ha rispettate e introduce un sistema graduato che ordina i candidati secondo la maggiore o minore prossimità ai requisiti originariamente richiesti.
- In una procedura selettiva, il bilanciamento volto ad ampliare la platea degli ammessi può essere considerato non manifestamente irragionevole se assicura la priorità ai candidati che hanno conseguito tutti i requisiti secondo le regole originarie e limita la concorrenza tra candidati ammessi in deroga a situazioni comparabili.
- La violazione delle regole sull'anonimato delle prove non determina automaticamente l'illegittimità della procedura: occorre una violazione non irrilevante, concretamente idonea a incidere sull'identificazione dei candidati o sull'esito della selezione.
- Le censure relative a irregolarità di una procedura selettiva devono essere specifiche e supportate da un principio di prova circa la loro concreta incidenza sulla posizione del ricorrente; la mera allegazione di errori nei quesiti non dimostra l'interesse all'annullamento dell'intera procedura se l'eventuale errore può incidere solo sulla valutazione individuale.
- È inammissibile la contestazione di una determinazione amministrativa quando l'amministrazione titolare del relativo potere non sia stata evocata in giudizio; inoltre, manca l'interesse a contestare la mancata assegnazione di posti disponibili se il ricorrente non dimostra di possedere un punteggio utile per ottenerli.
- Quando i controinteressati sono numerosi e la notificazione ordinaria è oggettivamente sommamente difficile, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami su un sito istituzionale, imponendo termini perentori e prevedendo l'improcedibilità in caso di mancato adempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 245/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 246/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 860/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →