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Sentenza

Sentenza del 22/03/2019 n. 8103 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle dogane contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale, sostenendo che la società fosse coinvolta nell'importazione di merci dalla Cina e potesse essere considerata corresponsabile per dazi e IVA all'importazione. Le fatture utilizzate per la dichiarazione doganale risultavano diverse da quelle originali e indicavano valori inferiori. La società aveva fornito al doganalista certificati di origine, fatture, documenti di trasporto e una perizia. L'Agenzia deduceva la violazione dell'art. 201 del Codice doganale comunitario e di altre norme sulla rappresentanza doganale, nonché l'insufficiente motivazione della CTR, che aveva escluso sia il coinvolgimento della società sia la sua consapevolezza, o ragionevole conoscibilità, delle irregolarità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle dogane, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Cassazione ha stabilito che la società non poteva essere automaticamente qualificata come rappresentante diretta, non avendo presentato la dichiarazione doganale né prodotto una procura valida per il doganalista; tuttavia, il suo ruolo di intermediario e la fornitura della documentazione potevano renderla debitrice ai sensi dell'art. 201, par. 3, del Codice doganale, se avesse saputo o dovuto ragionevolmente sapere dell'erroneità dei dati. La CTR avrebbe dovuto esaminare elementi rilevanti, tra cui l'indicazione della società come destinataria sul certificato Form A, il coinvolgimento della filiale, il ritrovamento di documenti e timbri utilizzabili per falsificazioni e l'anomala catena di incarichi e rappresentanze.

Norme richiamate

  • Art. 201 del Codice doganale comunitario

    L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito all'immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi; il debitore è il dichiarante e possono essere debitori anche le persone che hanno fornito dati errati, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.

    In caso di importazione effettuata mediante dichiarazione doganale, la responsabilità può estendersi oltre il dichiarante formale anche a chi abbia fornito i dati necessari alla dichiarazione, purché ricorra la consapevolezza o la ragionevole conoscibilità della loro erroneità.

  • Art. 202 del Codice doganale comunitario

    L'obbligazione doganale sorge con l'introduzione irregolare o la sottrazione indebita al controllo doganale.

    La norma riguarda principalmente l'introduzione irregolare senza una valida dichiarazione doganale ed è distinta dall'art. 201, applicabile quando l'importazione avviene tramite dichiarazione basata su dati errati.

  • Art. 5 del Codice doganale comunitario

    La persona che dichiari di agire in nome o per conto di un'altra persona deve fornire la prova del suo potere di rappresentanza; in mancanza, è considerata agire a nome e per proprio conto.

    Chi invoca la rappresentanza diretta deve dimostrare l'esistenza della procura. Se la procura manca o non è provata, il dichiarante può essere trattato come rappresentante indiretto e quindi come debitore dell'obbligazione doganale.

  • Art. 40 del D.P.R. n. 43 del 1973

    La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, è riservata agli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale.

    La rappresentanza diretta nelle dichiarazioni doganali richiede sia la qualifica professionale dello spedizioniere sia una procura specifica conferita direttamente dall'importatore.

  • Art. 1717 del codice civile

    Il mandatario non può sostituire altri nell'esecuzione dell'incarico senza autorizzazione, salvo le ipotesi previste dalla legge o dalla natura dell'incarico. La sostituzione o il submandato non eliminano automaticamente i requisiti della rappresentanza doganale.

  • Art. 2203 del codice civile

    È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale o di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.

    Gli atti dell'institore, quale dirigente preposto alla filiale con poteri di rappresentanza, possono essere riferiti alla società ai fini della valutazione del suo coinvolgimento e della sua consapevolezza.

  • D.L. n. 269 del 2003, art. 7

    La disposizione è richiamata per affermare che, nel caso esaminato, le sanzioni sono applicabili alle persone giuridiche.

  • Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 23 settembre 2004, C-414/02, Spedition Ulustrans

    La responsabilità doganale non può fondarsi su un automatismo assoluto, ma richiede la verifica della conoscenza o della ragionevole conoscibilità dell'irregolarità; tale principio deve essere applicato in relazione alla specifica fattispecie normativa.

  • Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 25 gennaio 2017, C-679/15, Ultra-Brag AG

    Una persona giuridica può essere debitrice dell'obbligazione doganale per gli atti del proprio dipendente, anche se quest'ultimo non è il rappresentante legale, quando agisce nell'ambito delle mansioni affidate, in nome e per conto del datore di lavoro.

Massime di principio

  • Quando un'importazione è effettuata tramite una dichiarazione doganale, la responsabilità può riguardare non solo il dichiarante, ma anche chi fornisce i dati utilizzati per compilare la dichiarazione, se sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che erano errati.
  • Un intermediario che trasmette documenti all'operatore doganale non è automaticamente responsabile, ma il suo ruolo, la documentazione fornita e gli elementi anomali dell'operazione devono essere valutati complessivamente.
  • La rappresentanza diretta deve essere provata con una procura valida e specifica. In assenza di procura, il soggetto che presenta la dichiarazione può essere considerato rappresentante indiretto e quindi debitore doganale.
  • Una catena di incarichi o subincarichi non trasferisce automaticamente la rappresentanza diretta: ogni passaggio deve essere autorizzato e documentato, soprattutto quando interviene un dipendente di una società incaricata.
  • Per valutare la responsabilità di una società rilevano anche le condotte dei dipendenti o dei dirigenti di filiale quando agiscono nell'ambito delle loro funzioni e per conto dell'impresa.
  • La consapevolezza dell'irregolarità può essere desunta da indizi concreti, quali documenti discordanti, valori manifestamente incongrui, indicazioni del destinatario non coerenti, disponibilità di moduli o timbri falsificabili e modalità anomale di conferimento degli incarichi.
  • Il giudice deve distinguere tra introduzione irregolare senza dichiarazione doganale e importazione regolare basata su una dichiarazione contenente dati falsi o incompleti, applicando la norma corrispondente alla specifica condotta.

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