Cassazione Civile, Ordinanza n. 04050/2026 del 23/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2013, fondato sull'assunto dell'Ufficio che la contribuente svolgesse, sin dal 1 gennaio 2013, un'attività di impresa di acquisto e rivendita di opere d'arte. La contribuente aveva sostenuto, nei giudizi di merito, di essersi limitata a prestare denaro alla figlia, titolare di una galleria d'arte, e di averle consentito di operare sul proprio conto corrente e di usare il proprio nominativo per alcune operazioni, così come dichiarato dalla figlia agli operanti. In subordine aveva anche lamentato la mancata deduzione dei costi dell'attività contestata. In cassazione ha dedotto un unico motivo composito: omessa/insufficiente/illogica/contraddittoria motivazione e violazione dell'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973, sostenendo che si sarebbe trattato di interposizione di persona e che, quindi, i redditi avrebbero dovuto essere imputati secondo la disciplina dell'effettivo possessore per interposta persona. L'Agenzia ha eccepito anche la tardività del ricorso, oltre alla pendenza di un altro ricorso identico avverso la stessa sentenza.
La decisione
La Corte ha preliminarmente disposto la riunione del presente ricorso con altro ricorso separatamente proposto dalla stessa parte contro la medesima sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Ha poi ritenuto che il ricorso fosse tardivo: il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. decorreva dal deposito/pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuto l'8 novembre 2023, e scadeva l'8 maggio 2024; la notifica del ricorso, eseguita il 9 maggio 2024 via PEC, è stata quindi ritenuta irrimediabilmente tardiva. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, nonché alla condanna aggiuntiva ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al contributo unificato aggravato, dando atto dei relativi presupposti.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
riunione obbligatoria delle impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza
tutte le impugnazioni separate contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la ricorrente lo ha invocato per dedurre violazione o falsa applicazione dell'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la ricorrente lo ha invocato per dedurre vizio motivazionale.
art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973
In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona
norma richiamata dalla ricorrente per sostenere che, in caso di interposizione di persona, l'imputazione del reddito deve avvenire in capo al reale possessore.
art. 327 c.p.c.
il termine lungo per impugnare decorre dal deposito/pubblicazione della sentenza e, nel caso concreto, scadeva sei mesi dopo l'8 novembre 2023.
art. 155, comma 2, c.p.c.
il termine semestrale è computato a mesi e il giorno iniziale si computa; la scadenza cade nel giorno corrispondente del mese finale.
art. 380 bis c.p.c.
nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, la conformità della decisione finale alla proposta consente l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
la Corte applica la condanna aggravata per abuso del processo, ritenendo che la decisione conforme alla proposta iniziale di inammissibilità faccia presumere i presupposti della sanzione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1 quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
L. 53/1994
richiamata in relazione alla notificazione telematica del ricorso effettuata dalla difesa della ricorrente.
Massime di principio
- Nel sistema delle impugnazioni civili, il termine lungo decorre dal momento in cui la sentenza è depositata/pubblicata con inserimento nel registro cronologico e attribuzione del numero identificativo, non dalla successiva comunicazione di cancelleria.
- Quando due impugnazioni separatamente proposte contro la stessa sentenza risultano duplicate, il giudice deve disporne la riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c., anche d'ufficio.
- La notificazione del ricorso per cassazione eseguita oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. determina l'inammissibilità del ricorso.
- Nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, la decisione conforme alla proposta può fondare la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. per abuso del processo.
- Il termine semestrale di impugnazione va computato a mesi e non a giorni, con scadenza nel corrispondente giorno del mese finale.
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