Cassazione Civile, Sentenza n. 30112/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. per "errore di fatto": si deduceva che il presidente del collegio della Corte di cassazione avrebbe dovuto astenersi ai sensi dell'art. 51 c.p.c. a causa di una denuncia/querela presentata dal ricorrente nei suoi confronti, e si sollevava un grave conflitto di interessi ritenuto idoneo a viziaren la pronuncia. Il ricorrente riproponeva altresì questioni di merito già decise e chiedeva, in via subordinata, trasmissione di atti a Corte costituzionale e CGUE.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il rimedio di revocazione per errore di fatto è strettamente circoscritto (art. 395 n.4 c.p.c.) e richiede un errore di percezione documentale, evidente e decisivo; il ricorso non ha individuato sviste con le caratteristiche richieste ma ha usato la revocazione per riesaminare il merito e sollevare questioni di compatibilità del giudice non rilevanti per la revocazione. È stato altresì ritenuto che l'asserita incompatibilità del presidente non costituisca causa di revocazione né di nullità della decisione. Sono state respinte le richieste di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3 c.p.c. in quanto la norma non è applicabile al giudizio originariamente instaurato nel 2008. Il ricorrente è stato condannato alle spese (euro 4.000,00 oltre esborsi e accessori) e deve versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 391 bis c.p.c.
Disciplina del ricorso per revocazione; la Corte precisa che la fissazione in udienza pubblica è legittima e che il rimedio richiede i presupposti formali e sostanziali previsti dalla norma.
art. 395 n.4 c.p.c.
Definisce l'errore di fatto rilevante per la revocazione. La Corte interpreta la norma restrittivamente: l'errore deve emergere chiaramente dagli atti/documenti, essere di assoluta evidenza, non riguardare valutazioni o interpretazioni, e avere nesso causale con la diversa pronuncia che si sarebbe resa senza l'errore.
art. 366 c.p.c.
Imposizione di specificità, chiarezza e intellegibilità nella formulazione dei motivi di impugnazione; la Corte osserva che il mancato rispetto di tali requisiti espone all'inammissibilità.
art. 51 c.p.c.
Norma sull'obbligo di astensione del giudice. La Corte segnala che l'asserita incompatibilità del presidente non costituisce, di per sé, causa di revocazione né di nullità della decisione in Cassazione.
art. 96, comma 3 c.p.c.
Previsione sulla condanna per responsabilità aggravata; la Corte dichiara inapplicabilità della disposizione nella fattispecie perché si applica ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della L. n. 69/2009, mentre il giudizio originario è del 2008.
art. 58, comma 1 Legge n. 69/2009
Interpretata dalla Corte nel senso che il riferimento ai "giudizi instaurati" si riferisce all'instaurazione originaria del procedimento, non a fasi successive o impugnazioni accessorie.
art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Norma che regola il contributo unificato aggiuntivo; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il suo versamento da parte del ricorrente.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis (conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176)
Richiamato in ordine al deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale; non incide sul merito della decisione di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. è rimedio eccezionale: ammesso solo per errori di fatto chiari, documentali, evidenti e decisivi (art. 395 n.4 c.p.c.). Non è il mezzo per ottenere un nuovo esame del merito.
- La dedotta incompatibilità o obbligo di astensione di un componente del collegio non costituisce, di per sé, motivo valido per la revocazione né determina automaticamente la nullità della decisione in Cassazione.
- Le motivazioni di revocazione devono rispettare i requisiti di specificità e chiarezza dell'art. 366 c.p.c.; la loro carenza rende il ricorso inammissibile.
- Richieste accessorie non direttamente pertinenti al vizio di revocazione (es. trasmissione a Corte costituzionale o CGUE) sono inammissibili nella sede di revocazione.
- Le norme sanzionatorie processuali (es. art. 96 c.p.c. comma 3) si applicano in base alla data di instaurazione originaria del giudizio; occorre verificare la tempestività dell'istituzione del procedimento rispetto all'entrata in vigore della norma.
- La fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del ricorso per revocazione è legittima e non lede i diritti di difesa.
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