Regolamento (UE) 2016/1047
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1047 della Commissione, del 28 giugno 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la nomenclatura combinata dell’Unione per dare attuazione alla decisione (UE) 2016/971 del Consiglio, che prevede l’eliminazione o la riduzione di dazi su determinati prodotti. La modifica interessa numerose sottovoci NC, con nuove esenzioni o aliquote ridotte, e introduce anche una specifica disciplina per i "circuiti integrati multicomponenti". L’atto è stato adottato con urgenza per applicarsi dal 1o luglio 2016, in coerenza con l’entrata in vigore della decisione del Consiglio.
Modifica della nomenclatura combinata e della tariffa doganale comune per recepire l’eliminazione/riduzione di dazi su specifici prodotti, in particolare nel quadro dell’ITA (Information Technology Agreement).
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione tariffaria delle merci nell’Unione europea, modificando l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Riguarda operatori economici che importano merci nelle sottovoci NC interessate e le autorità doganali degli Stati membri; incide sia sull’esenzione/riduzione dei dazi sia sull’indicazione di taluni codici aggiuntivi in dichiarazione doganale. Le modifiche decorrono dal 1o luglio 2016; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Sono escluse solo le merci non rientranti nelle sottovoci e nelle condizioni specificamente indicate nell’allegato.
Modifica della nomenclatura tariffaria e statistica e della tariffa doganale comune
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1047 della Commissione modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 per adeguare la nomenclatura combinata alle misure di eliminazione o riduzione dei dazi doganali previste dalla decisione (UE) 2016/971 del Consiglio, relativa all’attuazione dell’ampliamento del commercio dei prodotti dell’Information Technology Agreement (ITA). L’intervento è adottato con urgenza per garantire l’allineamento temporale con l’entrata in vigore della decisione del Consiglio, fissata al 1o luglio 2016.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama la funzione della nomenclatura combinata (NC), che serve sia alle esigenze della tariffa doganale comune sia alle statistiche del commercio estero dell’Unione e ad altre politiche dell’Unione relative all’importazione ed esportazione di merci. Poiché la decisione (UE) 2016/971 prevede l’eliminazione o la riduzione dei dazi per un certo numero di prodotti, era necessario identificarli mediante codici NC specifici e modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Ambito di applicazione
Le modifiche si applicano agli operatori che immettono in libera pratica nell’Unione le merci classificate nelle sottovoci NC interessate, nonché alle autorità doganali degli Stati membri chiamate ad applicare la corretta imposizione tariffaria. L’atto non ha portata settoriale generale in astratto, ma incide puntualmente su un ampio elenco di merci e sottovoci tariffarie, in particolare nel comparto elettronico, informatico, delle telecomunicazioni, della strumentazione di misura e di alcune lavorazioni industriali. Per i prodotti non rientranti nelle sottovoci modificate, o non rispettosi delle condizioni tecniche specifiche riportate nell’allegato, resta applicabile la disciplina tariffaria ordinaria.
Circuiti integrati multicomponenti: nuova esenzione
Il nuovo punto G inserito nella parte prima, titolo II, dell’allegato I disciplina l’esenzione dai dazi doganali per i "circuiti integrati multicomponenti". La definizione comprende combinazioni di uno o più circuiti integrati monolitici, ibridi o multichip che incorporano almeno uno tra sensori, attuatori, oscillatori, risonatori a base di silicio o componenti che svolgono funzioni assimilabili a quelle degli articoli classificabili nelle voci 8532, 8533, 8541 o degli induttori della voce 8504.
L’allegato specifica inoltre che:
- i componenti possono essere separati, fabbricati indipendentemente e poi assemblati o integrati;
- l’espressione "a base di silicio" ricorre quando il componente è installato su substrato di silicio, è costituito da materiali di silicio o è fabbricato su chip di circuito integrato;
- i sensori, attuatori, risonatori e oscillatori a base di silicio sono descritti con definizioni tecniche di dettaglio, legate alle funzioni di rilevazione, conversione del segnale, generazione di oscillazioni e similari.
L’allegato elenca poi le sottovoci NC che possono beneficiare dell’esenzione e impone, al momento della dichiarazione per l’immissione in libera pratica, l’indicazione del codice "Y035" nella casella 44 del DAU, secondo il regolamento (UE) 341/2016, allegato 9.
Modifiche tariffarie puntuali su numerose sottovoci NC
La parte seconda dell’allegato I è ampiamente riscritta per aggiornare i dazi applicabili a numerose merci. Il testo sostituisce singole righe o gruppi di righe NC, prevedendo in molti casi l’esenzione e in altri una tariffa specifica o percentuale.
Tra gli esempi più rilevanti figurano:
- inchiostri da stampa, adesivi e prodotti fotografici con diverse aliquote o esenzioni;
- pompe per vuoto, pompe di altro tipo, scambiatori di calore e calandre/laminatoi, con talune esenzioni per usi specifici, soprattutto in ambito semiconduttori o circuiti stampati;
- macchine e parti per la fabbricazione di semiconduttori, dispositivi di visualizzazione a schermo piatto, circuiti stampati e assemblaggi di circuiti stampati, frequentemente in esenzione;
- apparecchi di stampa, copiatura, telecomunicazione, radiodiffusione, navigazione e radar, con una combinazione di esenzioni e dazi ridotti;
- strumenti di misura, controllo e analisi, nonché componenti e parti relativi;
- prodotti del capitolo 90, inclusi dispositivi ottici, apparecchi di laboratorio, microscopi, strumenti geodetici, apparecchi a raggi X e parti accessorie;
- talune voci del capitolo 95 e altri beni speciali.
Le note a piè di pagina dell’allegato precisano, per numerose sottovoci, le condizioni di ammissibilità all’esenzione o alla riduzione: ad esempio usi esclusivi o principali nella fabbricazione di semiconduttori, di circuiti stampati o di dispositivi LCD, caratteristiche tecniche specifiche, oppure destinazione a particolari apparecchiature o componenti.
Entrata in vigore, efficacia e diretta applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o luglio 2016. La scelta assicura coincidenza con la data di applicazione della decisione (UE) 2016/971. Come tipico degli atti regolamentari UE, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Implicazioni pratiche per operatori e professionisti
Per avvocati e commercialisti che assistono importatori e operatori doganali, il regolamento impone una verifica puntuale della corretta classificazione NC e delle condizioni tecniche di accesso alle esenzioni o ai dazi ridotti. In particolare, nei settori elettronico, informatico, telecomunicazioni e manifattura avanzata, l’impatto dipende non solo dal codice tariffario, ma anche dall’uso finale, dalla struttura del bene e dalle specifiche note dell’allegato.
Sul piano operativo, è essenziale:
- verificare la sottovoce NC esatta;
- controllare le note applicabili e le eventuali condizioni d’uso esclusivo o principale;
- applicare, per i circuiti integrati multicomponenti, il codice aggiuntivo "Y035" in dichiarazione doganale;
- coordinare la classificazione tariffaria con la disciplina doganale unionale richiamata, inclusa la normativa sui documenti doganali e sulle modalità di ammissione al trattamento preferenziale o di franchigia, ove richiamata nelle note.
In sintesi, il regolamento ha natura tecnica ma rilevanza economica immediata, perché ridisegna il carico doganale su un ampio numero di prodotti e impone un aggiornamento tempestivo delle procedure di classificazione e compliance doganale.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La finalità è adeguare la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune alle misure di eliminazione o riduzione dei dazi previste dalla decisione (UE) 2016/971.
Circuiti integrati multicomponenti: esenzione dai dazi
Nella parte prima, titolo II, è inserito il nuovo punto G, che prevede l’esenzione dai dazi doganali per i "circuiti integrati multicomponenti". Sono definiti come combinazioni di uno o più circuiti integrati monolitici, ibridi o multichip, con almeno uno tra sensori, attuatori, oscillatori, risonatori a base di silicio o componenti equivalenti, idonei a svolgere funzioni riconducibili alle voci 8532, 8533, 8541 o 8504. L’allegato chiarisce nozioni tecniche ulteriori su componenti, base di silicio, sensori, attuatori, risonatori e oscillatori.
Sottovoci NC ammissibili e obbligo dichiarativo per i circuiti integrati multicomponenti
L’allegato elenca le sottovoci NC che possono beneficiare dell’esenzione per i circuiti integrati multicomponenti. Al momento della presentazione della dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica, il dichiarante deve indicare il codice "Y035" nella casella 44 del DAU, secondo il regolamento (UE) 341/2016, allegato 9.
Modifiche diffuse alle aliquote della parte seconda della NC
Numerose righe della parte seconda dell’allegato I sono sostituite per aggiornare il dazio applicabile a una vasta serie di merci: alcuni prodotti passano a esenzione, altri a dazi specifici o ad aliquote percentuali ridotte. Le modifiche riguardano, tra gli altri, inchiostri, adesivi, pellicole, materiali fotografici, pompe, macchine e parti per la fabbricazione di semiconduttori e display, apparecchi elettronici, strumenti di misura, componenti per telecomunicazioni, parti per dispositivi ottici, apparecchi di navigazione e di radiocomunicazione, nonché altri beni tecnologici e industriali.
Decorrenza e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o luglio 2016. È espressamente previsto che il regolamento sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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