Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1048

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1048 della Commissione, del 28 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1048 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di specifici ortofrutticoli. Tali valori sono fissati nell'allegato per singolo codice NC e per determinate origini di paesi terzi. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e opera con applicazione immediata dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni prodotti ortofrutticoli freschi identificati nell'allegato tramite codice NC e origine del paese terzo. I valori forfettari sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina comune di mercato degli ortofrutticoli; il regolamento non introduce deroghe o esclusioni ulteriori rispetto ai prodotti e alle origini non elencati nell'allegato.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1048 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di specifici prodotti ortofrutticoli. Il provvedimento si colloca nel sistema del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione quotidiana di tali valori sulla base di dati giornalieri variabili, in attuazione della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Base giuridica e contesto

La Commissione interviene in forza del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I considerando chiariscono che i valori forfettari all'importazione sono strumenti tecnici necessari per l'applicazione del prezzo di entrata nel settore degli ortofrutticoli freschi e che la loro determinazione segue criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato, nel quale sono indicati i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg. I valori sono distinti per codice NC e per paese di origine, con una specifica voce "ZZ" per le "altre origini". Tra i prodotti elencati figurano, ad esempio, alcuni pomodori, cetrioli, uve, mele e pesche, individuati dai relativi codici NC riportati nell'allegato.

Portata pratica

Il regolamento non introduce obblighi procedurali complessi, ma ha rilievo operativo diretto per importatori, operatori doganali e consulenti che devono applicare correttamente il prezzo di entrata nel settore ortofrutticolo. I valori fissati devono essere utilizzati dalle autorità e dagli operatori per le importazioni interessate, in base al prodotto e all'origine considerati.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base normativa e funzione del valore forfettario

Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, soprattutto, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, articolo 136, paragrafo 1, che disciplina la fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni prodotti ortofrutticoli. I considerando precisano che tali valori sono calcolati quotidianamente sulla base di dati giornalieri variabili e servono ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Fissazione dei valori per prodotto e origine

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato. L'allegato riporta gli importi in EUR/100 kg per specifici codici NC e per determinate origini (codici paese terzo, inclusa la sigla ZZ per 'altre origini').

Prodotti interessati

Sono coperti, tra gli altri, i prodotti identificati dai codici NC 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0809 10 00, 0809 29 00, 0809 30 10, 0809 30 90 e 0809 40 05, con valori differenziati a seconda dell'origine indicata nell'allegato.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaleortofruttadazi e prezzi di entrata

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.