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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1038

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1038 della Commissione, del 27 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di applicazione della disciplina dell'OCM agricola e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la determinazione quotidiana di tali valori sulla base di dati giornalieri variabili. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi identificati nell'allegato mediante codici NC e, per ciascun prodotto, in relazione a specifiche origini paesi terzi indicate con i codici della nomenclatura dei paesi. I valori forfettari sono utilizzati ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE dei mercati agricoli. Il regolamento ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1038 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua le regole del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che attribuisce alla Commissione il compito di aggiornare tali valori sulla base di dati giornalieri.

Quadro normativo di riferimento

Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nei considerando viene chiarito che, in applicazione dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, quest'ultimo regolamento stabilisce i criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A.

Meccanismo di determinazione del valore forfettario

La Commissione precisa che il valore forfettario all'importazione è calcolato ogni giorno feriale ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il calcolo tiene conto di dati giornalieri variabili, il che giustifica l'adozione di un regolamento periodico e la sua immediata efficacia alla pubblicazione.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione applicabili sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato fornisce un elenco puntuale dei prodotti interessati tramite codici NC e indica, per ciascuna origine, il corrispondente importo in EUR/100 kg.

Tra i prodotti elencati figurano, tra gli altri:

  • 0702 00 00;
  • 0709 93 10;
  • 0805 50 10;
  • 0808 10 80;
  • 0809 10 00;
  • 0809 29 00;
  • 0809 30 10 e 0809 30 90;
  • 0809 40 05.

Per ciascun codice sono indicati valori distinti a seconda dell'origine (ad esempio Marocco, Turchia, Argentina, Cile, Uruguay, Sud Africa, Brasile, Cina, Nuova Zelanda, Stati Uniti), con il codice "ZZ" utilizzato per le "altre origini".

Entrata in vigore ed efficacia diretta

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta, per ciascun codice NC e per ciascuna origine indicata, il valore forfettario all'importazione espresso in EUR/100 kg.

Ambito materiale e criteri di calcolo

I considerando precisano che il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede i criteri per la fissazione, da parte della Commissione, dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. Il valore forfettario è calcolato ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Prodotti e origini interessati

L'allegato include taluni ortofrutticoli identificati da codici NC, tra cui 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0809 10 00, 0809 29 00, 0809 30 10, 0809 30 90 e 0809 40 05, con valori differenziati per origine (ad esempio MA, TR, AR, CL, UY, ZA, BR, CN, NZ, US) e con il codice ZZ per indicare le altre origini.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esteroortofrutticolidazi e prezzi all'importazione

Testo integrale

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