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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1046

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1046 della Commissione, del 28 giugno 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

Normativa europea32016R1046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping sui cavi di molibdeno originari della RPC e mantiene il dazio definitivo del 64,3 %. La Commissione, in assenza di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, ha fondato le sue conclusioni sui dati disponibili e ha ritenuto sussistente un elevato rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio. Pur avendo accertato che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo di riesame, la Commissione ha concluso che la proroga delle misure è nell’interesse dell’Unione.

Riesame in previsione della scadenza e mantenimento di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati al codice NC ex 8102 96 00 (codici TARIC 8102960011 e 8102960019). Il regolamento conferma inoltre, per effetto del richiamo alle misure precedenti, la prosecuzione delle estensioni già disposte per i cavi spediti dalla Malaysia e per taluni cavi di molibdeno cinesi leggermente modificati ricompresi nelle precedenti inchieste antielusione. Si applica in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1046: dazio antidumping definitivo sui cavi di molibdeno originari della RPC

Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping già vigenti sui cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione, sulla base dei dati disponibili e in assenza di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, ha ritenuto che la scadenza delle misure avrebbe comportato un elevato rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio.

Contesto procedurale

Le misure originarie derivano dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio, che aveva introdotto un dazio ad valorem del 64,3 %. Successivamente tali misure sono state estese, per effetto di precedenti inchieste antielusione, ai cavi spediti dalla Malaysia e ad alcune categorie di cavi di molibdeno cinesi leggermente modificati, come richiamato nei considerando del regolamento.

Il riesame è stato aperto il 12 giugno 2015 su istanza di Plansee SE, principale produttore dell’Unione, rappresentativo di circa il 90 % della produzione unionale. La Commissione ha invitato le parti interessate a partecipare, ha esaminato la possibilità di campionamento ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base e ha svolto una visita di verifica presso la sede di Plansee SE in Austria.

Mancata collaborazione e metodo di indagine

Nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all’inchiesta; non vi sono state risposte significative neppure da parte degli importatori indipendenti. La Commissione ha quindi fatto ricorso all’articolo 18 del regolamento di base e ha basato le proprie conclusioni su fonti sostitutive, in particolare la domanda di riesame, Eurostat, la banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, e i dati raccolti nelle precedenti inchieste. I questionari sono stati inviati ai produttori dell’Unione e agli utilizzatori che si erano manifestati; ha risposto solo Plansee SE tra i produttori dell’Unione.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto in esame è costituito da cavi di molibdeno contenenti almeno il 99,95 % di molibdeno, con sezione trasversale massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm, originari della RPC e classificati nel codice NC ex 8102 96 00. La Commissione ha qualificato come prodotto simile quello fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria unionale, in quanto dotato delle stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e dei medesimi impieghi.

Dumping: valore normale, prezzo all’esportazione e margine

Non essendo stato possibile individuare un paese terzo di riferimento utilizzabile, la Commissione ha determinato il valore normale sulla base dei prezzi di vendita del prodotto simile praticati dall’industria dell’Unione sul mercato interno. Tali vendite sono state considerate rappresentative e remunerative, dunque effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

Il prezzo all’esportazione è stato ricostruito sulla base dei dati disponibili, con controlli incrociati con la banca dati ex articolo 14, paragrafo 6, e con Eurostat. Il confronto è stato effettuato a livello franco fabbrica, con rettifiche per trasporto, assicurazione e sdoganamento. Il margine di dumping medio ponderato è risultato pari al 49,6 %.

Rischio di persistenza del dumping

La Commissione ha ritenuto elevato il rischio che, cessando le misure, il dumping si ripresentasse o si consolidasse. Tale conclusione si fonda in particolare sulla considerevole capacità produttiva inutilizzata della RPC, stimata in circa 2 650 tonnellate a fronte di una capacità produttiva di circa 3 400 tonnellate e di una produzione effettiva di circa 750 tonnellate nel periodo di riesame. Questa capacità inutilizzata supera di molte volte i consumi dell’Unione.

La Commissione ha inoltre valorizzato l’attrattiva del mercato unionale: i prezzi di esportazione verso l’Unione risultavano più elevati rispetto a quelli verso altri mercati terzi, mentre le precedenti pratiche di elusione avevano già consentito ai produttori cinesi di accrescere i volumi esportati e la quota di mercato nell’Unione. Ne deriva, secondo l’istituzione, un forte incentivo a riorientare verso il mercato UE la capacità produttiva non assorbita dal mercato interno cinese.

Pregiudizio e situazione dell’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione era composta da due produttori noti. I consumi dell’Unione sono rimasti sostanzialmente stabili nel periodo in esame, con un incremento complessivo del 2 %. Le importazioni dalla RPC sono aumentate del 9 % in volume e del 7 % in quota di mercato, mentre i prezzi medi all’importazione sono diminuiti del 13 %.

Sul versante dell’industria unionale, alcuni indicatori mostrano una tenuta o un miglioramento: la redditività, il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito sono cresciuti soprattutto grazie alla riduzione dei costi delle materie prime e a politiche di contenimento dei costi. Tuttavia, altri indicatori hanno evidenziato un andamento negativo o stagnante, come produzione, capacità produttiva, vendite, quota di mercato e occupazione. Nonostante ciò, la Commissione ha concluso che non sussisteva un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

Pur non avendo riscontrato sottoquotazione effettiva nel periodo di riesame, la Commissione ha osservato che, se si sottraesse il dazio antidumping vigente del 64,3 %, il margine di sottoquotazione salirebbe al 25,9 %. In caso di eliminazione delle misure, i prezzi cinesi potrebbero quindi scendere significativamente sotto i prezzi dell’industria unionale, con conseguente pressione al ribasso, perdita di vendite e quote di mercato, riduzione dell’utilizzo degli impianti e possibile deterioramento della redditività fino alle perdite.

Interesse dell’Unione

La Commissione ha effettuato la valutazione di interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base e ha concluso che non esistono ragioni valide per non mantenere le misure. L’industria dell’Unione trarrebbe beneficio dalla proroga; gli importatori non hanno fornito elementi contrari e gli utilizzatori che hanno collaborato acquistavano principalmente prodotto unionale, senza opporsi al mantenimento del dazio. È stata espressamente respinta l’argomentazione fondata sul calo dei prezzi delle materie prime, poiché tale elemento era già stato considerato nell’analisi e non incide sul livello del dazio antidumping.

Dispositivo finale e decorrenza

L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo del 64,3 % sulle importazioni dei cavi di molibdeno descritti dal regolamento, originari della RPC, classificati nei codici TARIC 8102960011 e 8102960019. Il dazio si applica al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, e salvo diverse disposizioni si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Misure preesistenti e precedenti estensioni antielusione

Sono richiamate le misure antidumping definitive originarie istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010, inizialmente nella forma di un dazio ad valorem del 64,3 %. Le misure sono state successivamente estese alle importazioni di cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia, ai cavi cinesi contenenti almeno il 97 % di molibdeno con sezione trasversale massima superiore a 1,35 mm e non superiore a 4,0 mm, e poi ai cavi contenenti almeno il 97 % di molibdeno con sezione trasversale massima superiore a 4,0 mm e non superiore a 11,0 mm.

Apertura del riesame in previsione della scadenza

A seguito dell’avviso di imminente scadenza delle misure, la Commissione ha aperto il 12 giugno 2015 un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base (regolamento (CE) n. 1225/2009), su istanza di Plansee SE, produttore dell’Unione che rappresentava circa il 90 % della produzione unionale. L’obiettivo era verificare se la scadenza delle misure avrebbe comportato persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Mancata collaborazione e uso dei dati disponibili

Nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all’inchiesta; pertanto la Commissione ha applicato l’articolo 18 del regolamento di base e ha tratto le proprie conclusioni sulla base dei dati disponibili, tra cui la domanda, Eurostat, la banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, e i dati delle precedenti inchieste. Anche gli importatori indipendenti non hanno fornito informazioni utili.

Definizione del prodotto e prodotto simile

Il prodotto in esame è costituito da cavi di molibdeno contenenti almeno il 99,95 % di molibdeno, con sezione trasversale massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm, originari della RPC, classificati nel codice NC ex 8102 96 00. Il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione è stato considerato prodotto simile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Determinazione del valore normale e del prezzo all’esportazione

Non essendo emersa una collaborazione dei produttori esportatori cinesi e non essendo stato possibile identificare un paese terzo di riferimento adeguato, la Commissione ha utilizzato il mercato dell’Unione come base per determinare il valore normale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a). Il valore normale è stato fondato sui prezzi di vendita del prodotto simile praticati dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti, ritenuti rappresentativi e remunerativi. Il prezzo all’esportazione è stato determinato sulla base dei dati disponibili, con controlli incrociati su banca dati ex articolo 14, paragrafo 6, domanda ed Eurostat.

Margine di dumping accertato

Il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione, effettuato a livello franco fabbrica con le rettifiche necessarie per trasporto, assicurazione e sdoganamento, ha portato a un margine di dumping medio ponderato pari al 49,6 %, espresso in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Rischio di persistenza del dumping

La Commissione ha ritenuto elevato il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure, alla luce della notevole capacità produttiva inutilizzata nella RPC (circa 2 650 tonnellate su 3 400 di capacità stimata e 750 di produzione effettiva), della limitata capacità di assorbimento di altri mercati e dell’attrattiva del mercato unionale, dove i prezzi di esportazione cinesi risultavano superiori rispetto ad altri mercati terzi. Sono stati considerati anche gli effetti delle precedenti pratiche di elusione e l’aumento della quota di mercato cinese nell’Unione.

Valutazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione, composta da due produttori, è stata analizzata con indicatori macro e microeconomici. I consumi dell’Unione sono rimasti quasi stabili (+2 %), mentre le importazioni cinesi sono aumentate del 9 % in volume e del 7 % in quota di mercato, con un calo dei prezzi importati del 13 %. Tuttavia, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, anche se alcuni indicatori di volume e occupazione hanno mostrato un peggioramento.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

Pur in assenza di sottoquotazione effettiva durante il periodo di riesame, la Commissione ha rilevato che, detratto il dazio antidumping vigente del 64,3 %, il margine di sottoquotazione sarebbe pari al 25,9 %. In caso di abrogazione delle misure, l’afflusso di importazioni a prezzi inferiori a quelli dell’industria unionale potrebbe comprimere i prezzi, ridurre vendite, quote di mercato e redditività dell’industria dell’Unione e dominare il mercato unionale.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che non vi fossero validi motivi contrari al mantenimento delle misure. La proroga è stata considerata favorevole all’industria dell’Unione; gli importatori non hanno collaborato e non sono emersi elementi di grave pregiudizio per loro; gli utilizzatori che hanno collaborato acquistavano per lo più prodotto dell’Unione e non hanno sollevato obiezioni sostanziali. È stata respinta anche l’osservazione secondo cui il calo dei prezzi delle materie prime avrebbe dovuto incidere sul livello del dazio.

Dispositivo e mantenimento del dazio

L’articolo 1 istituisce e conferma un dazio antidumping definitivo del 64,3 % sulle importazioni del prodotto descritto al paragrafo 1, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. Si applicano, salvo diverse disposizioni, le norme vigenti in tema di dazi doganali. L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdifesa commercialedoganepolitica commerciale

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