Regolamento (UE) 2016/1045
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1045 della Commissione, del 28 giugno 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originarie o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento revoca l'accettazione dell'impegno sui prezzi precedentemente accordato a Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd e alla sua collegata europea, dopo aver accertato violazioni dell'impegno e omissioni informative. La revoca comporta l'applicazione automatica dei dazi antidumping e compensativi definitivi già istituiti per i prodotti in esame provenienti dalla RPC. È inoltre dichiarata nulla una fattura di rivendita specifica, con conseguente riscossione dei diritti doganali da parte delle autorità nazionali.
Revoca dell'accettazione dell'impegno sui prezzi per il produttore esportatore Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd (Shinetime China) e per la collegata nell'Unione Shinetime Solar GmbH, con effetti sulla riscossione dei dazi antidumping e compensativi sui moduli fotovoltaici e celle originari o provenienti dalla RPC.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, limitatamente alle operazioni riconducibili a Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd e alla sua società collegata nell'Unione, con codice addizionale TARIC B919. Incide altresì sulla fattura commerciale n. XTSSG1501-004-CI del 16 gennaio 2015, dichiarata nulla ai fini dell'esenzione da dazi. Il regolamento si colloca nel quadro delle misure antidumping e antisovvenzioni definitive già in vigore per il prodotto in esame; gli altri produttori esportatori elencati nell'allegato restano coperti dall'impegno accettato senza modifiche.
Revoca dell'accettazione dell'impegno per Shinetime China
Il regolamento interviene nel contesto delle misure antidumping e antisovvenzioni adottate dall'Unione sui moduli fotovoltaici in silicio cristallino e sulle celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione, richiamando gli articoli 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, revoca l'accettazione dell'impegno precedentemente riconosciuto a Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd e alla collegata europea Shinetime Solar GmbH, entrambe identificate dal codice addizionale TARIC B919.
Contesto normativo e misure in vigore
Prima della presente revoca, erano già stati istituiti un dazio antidumping definitivo con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e un dazio compensativo definitivo con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013. In parallelo, la Commissione aveva accettato un impegno sui prezzi, poi confermato per il periodo di applicazione delle misure definitive con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, e successivamente integrato da chiarimenti attuativi con la decisione di esecuzione 2014/657/UE. Il regolamento si inserisce inoltre in un quadro già segnato da precedenti revoche dell’impegno nei confronti di altri produttori esportatori.
Contenuto dell'impegno e obblighi rilevanti
L'impegno prevedeva, in sostanza, la vendita del prodotto oggetto dell'impegno a un prezzo minimo all'importazione (PMI) nei limiti di un livello annuo di importazioni. Esso conteneva un elenco non esaustivo di violazioni, tra cui l’emissione di fatture che non rispecchiassero la transazione finanziaria sottostante. Il produttore esportatore rispondeva anche delle violazioni commesse da parti collegate. Era inoltre previsto l'obbligo di trasmettere alla Commissione relazioni trimestrali complete e corrette su tutte le vendite all'esportazione e rivendite nell'Unione, nonché di fornire ogni ulteriore informazione richiesta.
Accertamenti della Commissione
Nel corso del monitoraggio, la Commissione ha esaminato le informazioni fornite da Shinetime China e da Shinetime Europe e ha acquisito elementi dalle autorità doganali di uno Stato membro. Sono emersi due tipi principali di irregolarità: da un lato, vendite sotto PMI tramite fatture di rivendita o pro forma non coerenti con il pagamento effettivo; dall'altro, l’omessa comunicazione di una transazione nella relazione trimestrale. La Commissione ha quindi ritenuto integrata una violazione dell'impegno.
Violazioni relative alle vendite e alle fatture
Per Shinetime China, la Commissione ha rilevato che un importatore presumibilmente non collegato avrebbe emesso due fatture di rivendita per la medesima transazione, una conforme al PMI e una non conforme, mentre il pagamento del cliente finale corrispondeva all’importo della fattura non conforme. È stata inoltre individuata un’altra forma di elusione, consistente in una fattura pro forma inferiore al PMI a fronte di un pagamento concordato su un conto di Hong Kong della Shinetime China.
Per Shinetime Europe, la Commissione ha accertato una dinamica analoga: due fatture di rivendita per la stessa transazione, con identici numeri di fattura, volumi e codici prodotto, di cui solo una rispettosa del PMI, mentre il pagamento del cliente corrispondeva alla fattura non conforme. La Commissione ha respinto le difese basate sull’autenticità o sulla presunta non ufficialità delle fatture, ritenendo decisivo il riscontro tra documentazione e flussi finanziari effettivi.
Omessa comunicazione trimestrale
La Commissione ha inoltre constatato che Shinetime Europe non aveva presentato per tempo la relazione trimestrale relativa alla vendita in questione e, soprattutto, non aveva comunicato la transazione del trimestre interessato. La tardiva trasmissione della relazione e l’omissione di una transazione specifica sono state considerate violazioni autonome dell'obbligo di comunicazione previsto dall'impegno.
Annullamento della fattura e conseguenze doganali
Poiché la fattura di rivendita risultava collegata alla transazione oggetto di violazione, la Commissione la dichiara nulla. In base al regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, se la fattura non rispetta le condizioni richieste per l’esenzione da dazi, i diritti devono essere riscossi dalle autorità doganali anche indipendentemente dall’annullamento formale della fattura. Il regolamento richiama anche l’articolo 105, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 per la riscossione dell’obbligazione doganale.
Valutazione dell'effetto sull'impegno nel suo complesso
La Commissione ha valutato se la violazione del singolo produttore esportatore compromettesse la praticabilità dell'impegno per tutti gli aderenti e per la CCCME. Ha concluso negativamente, osservando che la responsabilità era circoscritta al soggetto interessato e che non erano emerse violazioni sistematiche di rilievo generalizzato. Di conseguenza, l’impegno resta valido per i restanti produttori esportatori elencati nell’allegato.
Entrata in vigore e portata applicativa
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da tale data, i dazi antidumping e compensativi definitivi si applicano automaticamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato da Shinetime China (codice TARIC B919) originarie o provenienti dalla RPC. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Revoca dell'impegno per Shinetime China e Shinetime Europe
Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 597/2009, l'accettazione dell'impegno è revocata per Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd e per Shinetime Solar GmbH, identificate con il codice addizionale TARIC B919.
Fattura dichiarata nulla e riscossione dei dazi
La fattura commerciale n. XTSSG1501-004-CI del 16 gennaio 2015, emessa da Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd a favore di Shinetime Solar GmbH, è dichiarata nulla. Le autorità doganali nazionali devono riscuotere l'obbligazione doganale sorta all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, in base all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.
Applicazione automatica dei dazi definitivi
Dalla data di entrata in vigore del regolamento, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 si applicano automaticamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato da Shinetime China (TARIC B919) originarie o provenienti dalla RPC.
Violazioni dell'impegno e mancata comunicazione
La Commissione accerta vendite al di sotto del prezzo minimo all'importazione, utilizzo di fatture non coerenti con la transazione finanziaria sottostante e omissione della relazione trimestrale sulle vendite. Tali violazioni, incluse quelle imputate alla collegata nell'Unione, giustificano la revoca dell'impegno per il soggetto interessato.
Esito del monitoraggio e assenza di effetti sistemici
Pur avendo valutato l'impatto delle violazioni sulla praticabilità complessiva dell'impegno, la Commissione conclude che non vi sono elementi per revocare l'impegno nei confronti di tutti i produttori esportatori o della CCCME, poiché la responsabilità è attribuita esclusivamente al produttore esportatore interessato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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