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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/67

Regolamento delegato (UE) 2023/67 della Commissione del 20 ottobre 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo metodologie di campionamento standardizzate pronte all’uso e le modalità per coprire uno o più periodi di programmazione

Normativa europea32023R0067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2023/67 completa il regolamento (UE) 2021/1060 dettando regole tecniche uniformi per il campionamento negli audit delle operazioni. Introduce metodologie statistiche e non statistiche pronte all'uso, definisce i parametri tecnici e disciplina la stratificazione, il campionamento multi-periodo e il sottocampionamento. Prevede inoltre regole specifiche per la gestione delle popolazioni negative, delle spese per assistenza tecnica a tasso forfettario e delle ipotesi connesse alle modalità di audit unico.

Stabilisce metodologie di campionamento standardizzate pronte all'uso per gli audit delle operazioni finanziate dai fondi UE nel periodo di programmazione 2021-2027, integrando l'articolo 79 del regolamento (UE) 2021/1060.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità di audit incaricate degli audit delle operazioni sostenute dal FESR, FSE+, Fondo di coesione, JTF, FEAMPA, AMIF, ISF e BMVI nel periodo di programmazione 2021-2027. Non si applica alla componente Occupazione e innovazione sociale del FSE+, alle componenti in gestione diretta o indiretta del FEAMPA, AMIF, ISF e BMVI, né ai programmi Interreg soggetti a campioni comuni ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (UE) 2021/1059. Per FESR, FSE+, Fondo di coesione e JTF consente inoltre che un campione statistico copra uno o più programmi e, in alcuni casi, uno o più periodi di programmazione.

Regolamento delegato (UE) 2023/67: metodologie di campionamento per gli audit delle operazioni

Il regolamento delegato (UE) 2023/67 completa il quadro delle disposizioni comuni per i fondi della politica di coesione e per altri fondi UE, introducendo metodologie di campionamento standardizzate pronte all'uso per gli audit delle operazioni. La finalità è quella di rendere più uniforme e prevedibile l'attività delle autorità di audit nel periodo di programmazione 2021-2027, sulla base dell'esperienza maturata nei precedenti periodi.

Finalità e contesto normativo

L'atto si fonda sull'articolo 79, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060 e integra tale disciplina con regole tecniche dettagliate. Dai considerando emerge l'esigenza di:

  • consolidare la prassi già sviluppata con la guida ai metodi di campionamento per le autorità di audit;
  • consentire l'uso di metodologie standardizzate "pronte all'uso";
  • mantenere continuità con le opzioni metodologiche già note nei periodi 2007-2013 e 2014-2020;
  • semplificare le procedure e ridurre gli oneri amministrativi.

Ambito di applicazione

L'articolo 1 delimita l'ambito soggettivo e oggettivo: le metodologie valgono per gli audit delle operazioni finanziate dal FESR, FSE+, Fondo di coesione, JTF, FEAMPA, AMIF, ISF e BMVI. Restano però fuori:

  • la componente Occupazione e innovazione sociale del FSE+;
  • le componenti in gestione diretta o indiretta del FEAMPA, AMIF, ISF e BMVI;
  • i programmi Interreg soggetti a campioni comuni ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (UE) 2021/1059.

Per FESR, FSE+, Fondo di coesione e JTF, il campione statistico può coprire uno o più programmi e, in alcuni casi, anche uno o più periodi di programmazione.

Definizioni essenziali

L'articolo 2 introduce una serie di definizioni tecniche fondamentali per l'applicazione uniforme del regolamento. In particolare:

  • il metodo di campionamento è lo strumento tecnico per selezionare un campione ed estrapolarne i risultati;
  • il metodo statistico richiede selezione casuale e uso della teoria delle probabilità;
  • il metodo non statistico non prevede la valutazione della precisione e del rischio di campionamento;
  • l'approccio MUS convenzionale è un metodo statistico basato su PPS;
  • il CCS è il campionamento casuale semplice basato su eguali probabilità;
  • sono definiti anche strato casuale, strato esaustivo, sottocampionamento, campionamento multi-periodo, popolazione negativa e positiva, verifica bilaterale/unilaterale, errore estrapolato, precisione di campionamento, livello e intervallo di confidenza.

Popolazione sottoposta ad audit

L'articolo 3 stabilisce che la popolazione sottoposta ad audit è determinata sulla base delle spese incluse nelle domande di pagamento presentate alla Commissione per il periodo contabile. La disciplina precisa che:

  • le spese relative a obiettivi specifici per cui non siano soddisfatte le condizioni abilitanti ex articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060 sono escluse;
  • solo le unità con valore positivo fanno parte della popolazione da utilizzare per il calcolo del tasso di errore totale;
  • se necessario, l'autorità di audit può definire una popolazione rettificata ai fini della selezione del campione, escludendo il finanziamento a tasso forfettario per l'assistenza tecnica e/o le unità non auditabili ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento 2021/1060.

In caso di assenza dei documenti giustificativi, l'autorità di audit può decidere di sostituire o escludere le unità di campionamento, secondo la disciplina delle modalità di audit unico.

Campionamento multi-periodo e stratificazione

L'articolo 4 consente di suddividere la popolazione in due o più periodi di campionamento e di stratificarla per numerosi criteri, tra cui programmi, fondi, regioni, organismi intermedi, periodi di programmazione, valori delle operazioni, valori delle unità di campionamento, tipologie di operazioni e livelli di rischio.

Ogni periodo e ogni strato possono essere trattati con verifiche esaustive oppure con selezione casuale. Per gli approcci PPS e MUS convenzionale, le unità di valore elevato sopra l'intervallo di selezione devono essere auditabili, salvo le eccezioni previste per le unità non sottoponibili ad audit o sostituite.

Metodologie statistiche: MUS convenzionale e CCS

L'articolo 5 disciplina la selezione del campione statistico casuale, consentendo due metodi:

  • approccio MUS convenzionale;
  • campionamento casuale semplice (CCS).

Nel MUS convenzionale la selezione avviene tramite PPS; nel CCS si applicano le eguali probabilità. Le formule e i parametri tecnici sono rimessi agli allegati I e II. Il regolamento prevede che:

  • il campione sia composto da almeno 30 unità;
  • in ciascuno strato casuale vi siano almeno 3 unità;
  • per alcuni programmi di categoria 1 o 2 dell'allegato XI del regolamento 2021/1060, non soggetti alle modalità proporzionate migliorate dell'articolo 83, possa essere applicato un tetto massimo di 50 unità.

Sono inoltre previsti:

  • il ricalcolo delle dimensioni del campione nei casi di campionamento multi-periodo;
  • due possibili approcci di ricalcolo: standard e globale;
  • la possibilità di usare verifiche bilaterali o unilaterali per il livello di confidenza.

Campionamento non statistico

L'articolo 6 consente l'uso di metodologie non statistiche quando la popolazione è composta da meno di 300 unità di campionamento. Anche in questo caso la selezione può avvenire con:

  • PPS;
  • eguali probabilità.

Le metodologie possono essere combinate con stratificazione e campionamento multi-periodo. La copertura minima del 10% delle unità della popolazione del periodo contabile può includere le unità degli strati esaustivi. Se il primo periodo è stato selezionato con metodo statistico su una popolazione iniziale pari o superiore a 300 unità, il metodo può essere convertito in non statistico dopo il secondo periodo se la popolazione finale scende sotto tale soglia.

Sottocampionamento

L'articolo 7 stabilisce che tutte le unità selezionate devono essere sottoposte ad audit esaustivo oppure mediante sottocampionamento, purché la metodologia consenta l'estrapolazione dell'errore a livello di unità di campionamento. Il sottocampionamento:

  • si basa su selezione casuale;
  • può essere combinato con la stratificazione;
  • può utilizzare un metodo diverso da quello del campione principale.

Nel caso di approcci PPS o MUS convenzionale, le unità di sottocampionamento di valore elevato sopra l'intervallo di selezione devono essere sottoposte ad audit.

Calcolo del tasso di errore totale

L'articolo 8 disciplina il calcolo del tasso di errore totale sulla base dei risultati degli audit delle operazioni rilevanti per il parere di audit e la relazione di controllo di cui all'articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060. Il tasso di errore totale è dato dalla somma degli errori casuali estrapolati, inclusi quelli degli strati esaustivi e, se del caso, degli errori sistemici delimitati e degli errori anomali non corretti, divisa per le spese della popolazione sottoposta ad audit.

Per il campionamento non statistico non si calcolano la precisione di campionamento né il limite superiore di errore. In caso di sottocampionamento, l'errore da utilizzare è quello estrapolato dal sottocampione all'unità del campione principale. Quando le operazioni non sono auditabili ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 3, o mancano eccezionalmente i documenti giustificativi, l'estrapolazione va rettificata secondo l'allegato III.

Per l'assistenza tecnica finanziata a tasso forfettario, l'estrapolazione si effettua sulla base delle spese della popolazione al netto dell'assistenza tecnica; il tasso di errore così ottenuto vale anche per la popolazione comprensiva dell'importo forfettario.

Parametri tecnici negli allegati

L'allegato I fissa parametri chiave per il campionamento. La soglia massima di rilevanza è pari al 2% in conformità del punto 5.9 dell'allegato XX del regolamento (UE) 2021/1060. Quanto al livello di confidenza:

  • per sistemi valutati ad affidabilità elevata, non deve essere inferiore al 60%;
  • per sistemi valutati ad affidabilità bassa, non deve essere inferiore al 90%.

L'autorità di audit può usare verifiche bilaterali o unilaterali per determinare il parametro z. Le deviazioni standard previste, i tassi di errore ed errore previsto possono essere stabiliti mediante campione pilota, dati storici e giudizio professionale.

Formule di calcolo e regole di estrapolazione

L'allegato II contiene le formule per il calcolo delle dimensioni del campione e per l'estrapolazione degli errori nei due approcci principali:

  • approccio MUS convenzionale;
  • campionamento casuale semplice.

Le formule sono sviluppate per configurazioni a uno, due o tre periodi, con possibilità di adattamento a un numero maggiore di periodi mediante opportune rettifiche. Per il CCS e per la selezione con eguali probabilità si applica, per semplificazione e certezza del diritto, il procedimento di stima tramite coefficiente come unico metodo di estrapolazione nell'ambito delle metodologie pronte all'uso.

Rettifiche per le modalità di audit unico

L'allegato III disciplina il trattamento delle operazioni non auditabili ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento 2021/1060 e dei casi eccezionali di mancanza di documenti giustificativi. In sintesi:

  • nelle opzioni di esclusione, la selezione avviene su una popolazione ridotta e i risultati vengono poi rettificati rispetto alla popolazione originale;
  • nelle opzioni di sostituzione, le unità escluse vengono rimpiazzate con unità della popolazione residua;
  • in entrambi i casi, gli errori e la precisione possono richiedere rettifiche proporzionali basate sul rapporto tra valore contabile originale e valore contabile ridotto.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto, integrazione del regolamento 2021/1060 e ambito soggettivo

L'atto integra l'articolo 79 del regolamento (UE) 2021/1060 e introduce metodologie di campionamento standardizzate pronte all'uso per gli audit delle operazioni. Le regole riguardano le autorità di audit che operano sui fondi elencati all'articolo 1, paragrafo 2, e disciplinano anche le modalità per coprire uno o più periodi di programmazione.

Definizioni tecniche di riferimento

Sono definiti, tra gli altri, metodo di campionamento statistico e non statistico, metodologia di campionamento, approccio MUS convenzionale, campionamento casuale semplice, selezione casuale, eguali probabilità, probabilità proporzionale alla dimensione (PPS), strato casuale, strato esaustivo, sottocampionamento, campionamento multi-periodo, popolazione negativa e popolazione positiva, verifica bilaterale e unilaterale, errore estrapolato, precisione di campionamento, livello e intervallo di confidenza.

Popolazione sottoposta ad audit e rettifiche preliminari

La popolazione è determinata sulle spese incluse nelle domande di pagamento presentate alla Commissione per il periodo contabile. Sono escluse le spese collegate a obiettivi specifici per cui non siano soddisfatte le condizioni abilitanti di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060 e, per il calcolo del tasso di errore totale, contano solo le unità con valori positivi. Se del caso, la popolazione può essere rettificata escludendo i finanziamenti a tasso forfettario per l'assistenza tecnica e le unità non auditabili ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento 2021/1060, con possibilità di sostituzione o esclusione in caso di documenti giustificativi mancanti.

Campionamento multi-periodo e stratificazione

L'autorità di audit può suddividere la popolazione in due o più periodi di campionamento e stratificarla per programmi, fondi, regioni, organismi intermedi, periodi di programmazione, valori delle operazioni, valori delle unità di campionamento, tipi di operazioni e rischi. Ogni periodo o strato può essere sottoposto a verifiche esaustive o a selezione casuale; con approccio PPS o MUS, le unità di valore elevato sopra l'intervallo di selezione sono normalmente auditabili, salvo le eccezioni dell'articolo 3, paragrafo 6.

Campionamento statistico: MUS convenzionale e campionamento casuale semplice

Il campione statistico casuale può essere selezionato con approccio MUS convenzionale (basato su PPS) oppure con campionamento casuale semplice (CCS, basato su eguali probabilità). Le formule e i parametri per il calcolo della dimensione del campione sono fissati negli allegati I e II. Il campione deve comprendere almeno 30 unità e non meno di 3 unità per ciascuno strato casuale; per i programmi in categoria 1 o 2 dell'allegato XI del regolamento 2021/1060, non soggetti alle modalità proporzionate migliorate dell'articolo 83, può essere applicato un tetto massimo di 50 unità. Sono disciplinati anche il ricalcolo delle dimensioni del campione in caso di più periodi e i parametri tecnici del livello di confidenza, con soglie minime del 60% per sistemi valutati ad affidabilità elevata e del 90% per sistemi valutati ad affidabilità bassa.

Campionamento non statistico per popolazioni inferiori a 300 unità

Se la popolazione è inferiore a 300 unità di campionamento, l'autorità di audit può utilizzare metodologie non statistiche pronte all'uso, mediante PPS o eguali probabilità, combinabili con stratificazione e campionamento multi-periodo. È previsto che le unità degli strati esaustivi possano essere considerate nel calcolo della copertura minima del 10% della popolazione del periodo contabile.

Sottocampionamento ed estrapolazione degli errori

Tutte le unità selezionate devono essere auditate esaustivamente oppure mediante sottocampionamento che consenta l'estrapolazione degli errori a livello di unità di campionamento. Il metodo di sottocampionamento può essere diverso da quello usato per il campione principale e può essere stratificato. Il tasso di errore totale si calcola sommando gli errori casuali estrapolati, compresi quelli degli strati esaustivi e, se del caso, gli errori sistemici delimitati e gli errori anomali non corretti, e dividendoli per le spese della popolazione sottoposta ad audit.

Modalità di audit unico e assenza di documenti giustificativi

Quando operano le modalità di audit unico dell'articolo 80 del regolamento (UE) 2021/1060, l'autorità di audit può scegliere se escludere o sostituire le unità non auditabili, secondo il proprio giudizio professionale. Le rettifiche per tali casi sono disciplinate dall'allegato III; la stessa disciplina si applica eccezionalmente quando mancano i documenti giustificativi delle operazioni incluse nel campione.

Allegati tecnici e parametri di calcolo

L'allegato I fissa la soglia massima di rilevanza al 2% e i criteri per definire affidabilità del sistema, livello di confidenza, parametro z e parametri statistici supportati da campioni pilota, dati storici e giudizio professionale. L'allegato II contiene le formule per il calcolo delle dimensioni del campione e per l'estrapolazione degli errori per MUS convenzionale e CCS, anche in configurazioni a due o tre periodi. L'allegato III disciplina le rettifiche da applicare quando operano le modalità di audit unico o si utilizzano selezioni/sostituzioni di unità di campionamento.

Come è indicizzato

Materiefondi strutturalicontrollo e auditgestione finanziariacooperazione territoriale europeametodologia statistica

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