Regolamento (UE) 2022/1991
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1991 della Commissione del 20 ottobre 2022 che approva il cloruro di didecildimetilammonio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva il cloruro di didecildimetilammonio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. L’approvazione è concessa sulla base della valutazione dell’autorità competente italiana e del parere del comitato sui biocidi dell’ECHA, con decorrenza dal 1º febbraio 2024 e durata fino al 31 gennaio 2034. L’allegato fissa purezza minima, numeri identificativi e condizioni specifiche da rispettare nella valutazione dei prodotti. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Approvazione del cloruro di didecildimetilammonio come principio attivo per biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2, con condizioni specifiche di impiego e di valutazione del prodotto.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’approvazione, a livello dell’Unione, del principio attivo cloruro di didecildimetilammonio per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1 (biocidi per l’igiene umana) e 2 (disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi), secondo la classificazione del regolamento (UE) n. 528/2012. L’efficacia normativa riguarda gli Stati membri ed è direttamente applicabile; l’approvazione decorre dal 1º febbraio 2024 e scade il 31 gennaio 2034. Restano rilevanti le condizioni indicate nell’allegato, che incidono sulla successiva autorizzazione dei biocidi contenenti la sostanza.
Approvazione del cloruro di didecildimetilammonio per biocidi di tipo 1 e 2
Il regolamento di esecuzione approva il cloruro di didecildimetilammonio come principio attivo per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2, nell’ambito del sistema europeo sui biocidi disciplinato dal regolamento (UE) n. 528/2012. La misura segue la valutazione tecnica effettuata nell’ambito del programma di riesame dei principi attivi esistenti e tiene conto dei pareri del comitato sui biocidi dell’ECHA.
Contesto normativo e procedura di valutazione
Il considerando richiama il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, che contiene l’elenco dei principi attivi esistenti da valutare per un’eventuale approvazione. Il cloruro di didecildimetilammonio era incluso in tale elenco ed è stato oggetto di valutazione per il tipo di prodotto 1, relativo ai biocidi per l’igiene umana, e per il tipo di prodotto 2, relativo ai disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi, secondo la classificazione dell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La relazione di valutazione è stata presentata dall’autorità competente italiana, designata Stato membro relatore, il 10 settembre 2012; successivamente si sono svolte discussioni tecniche presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche.
Il testo evidenzia inoltre che, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, le sostanze la cui valutazione era stata completata entro il 1º settembre 2013 devono essere valutate secondo la direttiva 98/8/CE. In base all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi predispone il parere dell’Agenzia sulle domande di approvazione dei principi attivi; i pareri relativi a questa sostanza sono stati adottati il 2 dicembre 2021.
Contenuto sostanziale dell’approvazione
L’articolo 1 dispone l’approvazione del cloruro di didecildimetilammonio come principio attivo per i biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2, ma solo alle condizioni indicate nell’allegato. Il regolamento afferma che, sulla base dei pareri scientifici, è ragionevole ritenere che i biocidi contenenti la sostanza possano soddisfare i requisiti previsti dalla direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate prescrizioni d’uso.
Condizioni specifiche per l’autorizzazione dei biocidi
L’allegato contiene gli elementi tecnici essenziali del principio attivo approvato: denominazione comune, denominazione IUPAC, numeri di identificazione CE e CAS, grado minimo di purezza e durata dell’approvazione. La purezza minima valutata è pari a 908 g/kg, peso a secco. La nota in allegato precisa che la purezza indicata corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato e che il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può avere purezza pari o diversa, purché sia dimostrata l’equivalenza tecnica con quello valutato.
Per il tipo di prodotto 1, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione non considerato nella valutazione del rischio del principio attivo a livello di Unione. Per il tipo di prodotto 2, oltre a tale cautela generale, deve essere prestata particolare attenzione all’esposizione e ai rischi potenziali per gli utilizzatori professionali.
Decorrenza, durata ed efficacia giuridica
Secondo l’allegato, la data di approvazione è il 1º febbraio 2024 e la scadenza dell’approvazione è il 31 gennaio 2034. L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo chiarisce inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rilievo operativo per i professionisti
Per i fabbricanti e i titolari di autorizzazioni di biocidi, il provvedimento comporta la possibilità di basare prodotti dei tipi 1 e 2 su un principio attivo ora approvato a livello UE, ma con un onere probatorio e valutativo rafforzato in fase di autorizzazione del prodotto, soprattutto per usi non già considerati nella valutazione del principio attivo e, per il tipo 2, per l’esposizione degli utilizzatori professionali.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L’articolo 1 approva il cloruro di didecildimetilammonio come principio attivo per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2, subordinatamente alle condizioni contenute nell’allegato.
Base procedurale e contesto di valutazione
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 528/2012, in particolare sull’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma. Il principio attivo era compreso nell’elenco del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014; la valutazione è stata svolta dallo Stato membro relatore Italia e i pareri del comitato sui biocidi sono stati adottati il 2 dicembre 2021.
Tipi di prodotto interessati e condizioni d’uso
L’approvazione riguarda i tipi di prodotto 1 e 2. La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a eventuali usi previsti nella domanda di autorizzazione non considerati nella valutazione del rischio del principio attivo a livello di Unione; per il tipo 2 occorre inoltre prestare particolare attenzione all’esposizione e ai potenziali rischi per gli utilizzatori professionali.
Dati identificativi e purezza minima
L’allegato indica come denominazione comune cloruro di didecildimetilammonio e come denominazione IUPAC cloruro di N,N-didecil-N,N-dimetilammonio. Sono riportati il numero CE 230-525-2, il numero CAS 7173-51-5 e un grado minimo di purezza di 908 g/kg, peso a secco.
Decorrenza e durata dell’approvazione
Per il tipo di prodotto 1 la data di approvazione è il 1º febbraio 2024 e la scadenza è il 31 gennaio 2034; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Diretta applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 20 ott 2022Regolamento (UE) 2022/1993
- Regolamento · 20 ott 2022Regolamento (UE) 2022/1985
- Regolamento · 20 ott 2022Regolamento (UE) 2022/1989
- Regolamento · 20 ott 2022Regolamento (UE) 2022/1990
- Regolamento · 20 ott 2022Regolamento (UE) 2022/1992
- Regolamento · 20 ott 2022Regolamento (UE) 2022/2240
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →