Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1989

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1989 della Commissione del 20 ottobre 2022 che rinnova la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia (Manfredonia)

Normativa europea32022R1989

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova, per un periodo limitato, la deroga al divieto generale di pesca con attrezzi trainati entro tre miglia dalla costa o entro l’isobata dei 50 metri previsto dal regolamento (CE) n. 1967/2006. La deroga riguarda esclusivamente le sciabiche da natante impiegate per la pesca del rossetto nel Golfo di Manfredonia, a condizione che siano rispettati specifici requisiti soggettivi, gestionali e di monitoraggio. La Commissione fonda il rinnovo sul piano di gestione italiano, sui pareri scientifici e sulla circostanza che la pesca è selettiva, limitata e accompagnata da misure di controllo. Il regolamento impone inoltre all’Italia la trasmissione di una relazione entro un anno dall’entrata in vigore.

Rinnovo della deroga alla distanza minima dalla costa e alla profondità minima per l’uso di sciabiche da natante nella pesca del rossetto (Aphia minuta) nel Golfo di Manfredonia.

Ambito di applicazione

Si applica alle acque territoriali italiane adiacenti alla costa del Golfo di Manfredonia e, in particolare, ai pescherecci registrati nella direzione marittima di Manfredonia autorizzati a utilizzare sciabiche da natante per la pesca del rossetto (Aphia minuta). La deroga riguarda solo i pescherecci con attività comprovata di oltre cinque anni, operanti nell’ambito del piano di gestione italiano adottato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006, e titolari di autorizzazione di pesca. Il regolamento si applica dal 1° novembre 2021 al 31 maggio 2024; l’articolo 1 non si applica oltre tali condizioni soggettive e territoriali. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio, relazione e registrazione previsti dal diritto UE richiamato nel testo.

Rinnovo della deroga per le sciabiche da natante nella pesca del rossetto a Manfredonia

Il regolamento rinnova una deroga mirata al divieto generale di impiego di attrezzi trainati entro tre miglia nautiche dalla costa o entro l’isobata dei 50 metri, previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006. La misura riguarda la pesca del rossetto (Aphia minuta) nel Golfo di Manfredonia ed è giustificata, secondo la Commissione, da elementi tecnici e scientifici aggiornati, dal piano di gestione italiano e dalla limitata incidenza ambientale dell’attività.

Contesto normativo e presupposti del rinnovo

Il testo richiama la precedente deroga adottata con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/317, scaduta l’8 marzo 2021, e la successiva richiesta italiana di proroga del 10 marzo 2021. La Commissione evidenzia che l’Italia ha adottato, l’11 febbraio 2022, un piano di gestione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006, destinato a coprire l’intera durata della deroga.

Valutazione scientifica e compatibilità con le condizioni UE

La richiesta è stata esaminata dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), che ha formulato osservazioni e richiesto chiarimenti su diversi aspetti tecnici; le autorità italiane hanno aggiornato il piano di gestione in conseguenza di tali rilievi. Nella valutazione finale lo CSTEP ha espresso un giudizio complessivamente positivo, riconoscendo che il piano riveduto introduce punti di attivazione più precauzionali, misure correttive in caso di bassa biomassa e regole più restrittive rispetto al piano precedente. La Commissione conclude che la deroga rispetta le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e, per quanto riguarda le maglie, anche l’articolo 15, paragrafo 5, e l’allegato IX, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/1241.

Ambito soggettivo e territoriale della deroga

La deroga non ha portata generale, ma si applica soltanto alle acque territoriali italiane adiacenti alla costa del Golfo di Manfredonia e ai pescherecci registrati nella direzione marittima di Manfredonia. I beneficiari devono avere un’attività comprovata di oltre cinque anni nella pesca interessata, operare senza incrementare lo sforzo di pesca e possedere un’autorizzazione di pesca valida. La Commissione sottolinea che la flotta coinvolta è numericamente limitata: la richiesta riguarda 60 pescherecci, con un massimo di 30 autorizzati al giorno tramite rotazione.

Condizioni tecniche e ambientali della pesca

La Commissione valorizza la specificità geografica dell’area, caratterizzata da una piattaforma continentale ridotta e dalla presenza del rossetto solo in determinate zone costiere a profondità inferiori a 50 metri. La pesca con sciabiche da natante è descritta come altamente selettiva, priva di contatto con il fondale e non sostituibile con altri attrezzi, perché la raccolta di materiale dal fondo danneggerebbe la specie bersaglio e renderebbe difficoltosa la selezione degli esemplari catturati. Il piano di gestione vieta inoltre la pesca sopra habitat protetti e mira a ridurre al minimo le catture di specie non bersaglio.

Misure accessorie: maglie, monitoraggio e registrazione

Il regolamento richiama la deroga italiana alle dimensioni minime delle maglie, ritenuta compatibile con le condizioni del regolamento (CE) n. 1967/2006 e con la disciplina del regolamento (UE) 2019/1241, in quanto la pesca è altamente selettiva e non comporta un deterioramento degli standard di selettività vigenti al 14 agosto 2019. Il piano di gestione include inoltre obblighi di monitoraggio delle attività di pesca, raccolta di dati sulle catture, sulla composizione per taglia, sui rigetti e sui dati socioeconomici, nonché prescrizioni di registrazione conformi agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Relazione all’Unione e durata della misura

L’Italia deve trasmettere alla Commissione, entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento, una relazione redatta secondo il piano di monitoraggio previsto dal piano di gestione. La durata limitata fino al 31 maggio 2024 è motivata dall’esigenza di consentire eventuali misure correttive se la relazione evidenziasse un cattivo stato di conservazione dello stock, nonché di disporre di ulteriori dati scientifici per un futuro piano di gestione più efficace.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma si applica dal 1° novembre 2021 per garantire continuità giuridica rispetto alla campagna di pesca, che inizia ogni anno in quella data. La clausola finale ribadisce la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo della deroga alla distanza minima dalla costa

L’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali italiane adiacenti alla costa del Golfo di Manfredonia, alle sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta). La deroga è stata autorizzata per tre anni, in continuità con la precedente deroga scaduta l’8 marzo 2021.

Soggetti e condizioni di accesso alla deroga

La deroga è limitata ai pescherecci registrati nella direzione marittima di Manfredonia, con attività comprovata di oltre cinque anni in tale pesca, operanti in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca, e titolari di autorizzazione di pesca. Tali imbarcazioni devono operare nell’ambito del piano di gestione adottato dall’Italia ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Piano di gestione italiano e misure di controllo

La deroga è collegata al piano di gestione italiano, adottato l’11 febbraio 2022, che accompagna l’intera durata della deroga. Il piano include misure di monitoraggio delle attività di pesca e un controllo più rigoroso delle operazioni della flotta, oltre a limitare la pesca del rossetto a una campagna annuale dal 1° novembre al 31 maggio e a un massimo di 60 uscite per imbarcazione per campagna.

Obbligo di relazione alla Commissione

Entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento, l’Italia deve trasmettere alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio previsto nel piano di gestione richiamato dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera c).

Periodo di applicazione ed entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica con effetto retroattivo dal 1° novembre 2021 al 31 maggio 2024. Il testo è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse ittichemisure tecnichecontrollo e monitoraggio della pesca

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.