Regolamento (UE) 2022/1992
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1992 della Commissione del 20 ottobre 2022 che approva l’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione approva un principio attivo di origine vegetale, l’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto con solventi idrocarburici, per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 19. L’approvazione è subordinata a condizioni specifiche riportate nell’allegato, in particolare con riguardo alla valutazione dell’esposizione, ai rischi per utilizzatori professionali e pubblico e ai possibili residui in alimenti e mangimi. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Approva come principio attivo, per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 19, l’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici, con condizioni specifiche di impiego.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai biocidi del tipo di prodotto 19 (repellenti e attrattivi) ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, per i quali l’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici sia impiegato come principio attivo. L’approvazione riguarda il mercato e l’uso nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Restano rilevanti le condizioni tecniche e regolatorie indicate nell’allegato, incluse le verifiche su residui negli alimenti e nei mangimi quando pertinenti.
Approvazione dell’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium per biocidi di tipo 19
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1992 approva, ai fini del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, l’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 19, ossia repellenti e attrattivi. L’atto si colloca nell’ambito del programma di valutazione dei principi attivi esistenti e tiene conto del parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, nonché della necessità di consentire agli operatori un periodo ragionevole per predisporre gli adeguamenti richiesti.
Contesto normativo e percorso valutativo
Il regolamento richiama il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, che contiene l’elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai fini di un’eventuale approvazione. La sostanza è stata oggetto di valutazione da parte dell’autorità competente spagnola, designata Stato membro relatore, che ha presentato la relazione di valutazione e le conclusioni alla Commissione il 1o settembre 2010. Le discussioni tecniche sono poi proseguite in sedi organizzate dalla Commissione e, dopo il 1o settembre 2013, dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche. In base all’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, la sostanza doveva essere valutata secondo la direttiva 98/8/CE, poiché la valutazione degli Stati membri era stata completata entro il 1o settembre 2013.
Parere dell’Agenzia e base dell’approvazione
Il comitato sui biocidi dell’Agenzia ha adottato il parere il 3 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Secondo tale parere, i biocidi del tipo di prodotto 19 contenenti la sostanza in esame possono essere considerati conformi ai requisiti dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate le prescrizioni d’uso. Su questa base la Commissione approva la sostanza come principio attivo, subordinandola alle condizioni riportate nell’allegato.
Condizioni di autorizzazione e profili di rischio da considerare
L’allegato stabilisce che, nella successiva valutazione del prodotto biocida, occorre prestare particolare attenzione a diversi profili:
- alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione che non sia stato considerato nella valutazione del rischio del principio attivo a livello di Unione;
- all’esposizione e ai rischi potenziali per gli utilizzatori professionali e per il pubblico in generale;
- per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, alla necessità di fissare nuovi LMR o modificare quelli esistenti ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 o del regolamento (CE) n. 396/2005, con adeguate misure di attenuazione del rischio per evitare superamenti.
Dati identificativi della sostanza e purezza minima
L’allegato identifica la sostanza con il nome comune “estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto mediante solventi idrocarburici” e con la denominazione IUPAC corrispondente all’estratto ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici. Sono indicati il numero CE 289-699-3 e il numero CAS 89997-63-7. Il grado minimo di purezza del principio attivo valutato è pari al 100 % p/p. È inoltre precisato che il principio attivo immesso sul mercato può avere purezza pari o diversa, purché sia dimostrata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
Decorrenza, durata dell’approvazione e applicabilità
L’approvazione decorre dal 1o febbraio 2024 e ha scadenza il 31 gennaio 2034. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L’estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19, con le condizioni indicate nell’allegato (articolo 1).
Condizioni tecniche e di valutazione per l’autorizzazione dei biocidi
Nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione: (i) alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia per qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione non considerato nella valutazione del rischio del principio attivo a livello di Unione; (ii) all’esposizione e ai rischi potenziali per gli utilizzatori professionali e per il pubblico in generale; (iii) per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, alla necessità di fissare o modificare i livelli massimi di residui (LMR) ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 o del regolamento (CE) n. 396/2005 e all’adozione di misure di attenuazione del rischio per evitare il superamento degli LMR.
Dati di identificazione e purezza minima
L’allegato riporta il nome comune, la denominazione IUPAC, il numero CE 289-699-3, il numero CAS 89997-63-7 e un grado minimo di purezza del 100 % p/p dell’estratto valutato. È precisato che il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può avere purezza pari o diversa se ne è dimostrata l’equivalenza tecnica.
Data di approvazione e scadenza
L’approvazione decorre dal 1o febbraio 2024 e scade il 31 gennaio 2034, come indicato nell’allegato.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 2).
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