Regolamento (UE) 2022/1990
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1990 della Commissione del 20 ottobre 2022 che revoca l’approvazione del tolilfluanide come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento revoca l’approvazione del tolilfluanide come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 7, a seguito di un riesame avviato per preoccupazioni di sicurezza legate alla contaminazione delle acque sotterranee e alla possibile formazione di N-nitrosodimetilammina. Contestualmente abroga il precedente regolamento di approvazione del 2016 e introduce un periodo transitorio per l’immissione sul mercato di articoli trattati con tale sostanza fino al 10 maggio 2023. La misura si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione.
Revoca dell’approvazione del tolilfluanide come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 7 e disciplina transitoria per gli articoli trattati.
Ambito di applicazione
Si applica al tolilfluanide quale principio attivo destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 7, ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, e agli articoli trattati con tale sostanza o che la contengono per il medesimo tipo di prodotto. Ha efficacia nell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Sono rilevanti le esclusioni/precisazioni di fatto desumibili dal testo: non risultano autorizzati nell’Unione biocidi contenenti tolilfluanide per il tipo di prodotto 7 e non vi sono altri fornitori della sostanza ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Revoca dell’approvazione del tolilfluanide per i biocidi del tipo di prodotto 7
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1990 della Commissione interviene nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e revoca l’approvazione del tolilfluanide come principio attivo destinato ai biocidi del tipo di prodotto 7. La misura è adottata alla luce di un riesame fondato su preoccupazioni di sicurezza ambientale e sanitaria, in particolare con riferimento alle possibili contaminazioni delle acque e alla formazione di sostanze pericolose nel trattamento dell’acqua potabile.
Contesto e motivi della revoca
Secondo i considerando, il tolilfluanide era stato in precedenza approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1087 per il tipo di prodotto 7, subordinatamente a determinate condizioni. Il 2 marzo 2020 la Danimarca ha chiesto l’avvio di un riesame dell’approvazione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, evidenziando che un metabolita del tolilfluanide, il dimetil-sulfamide, era stato riscontrato in numerose fonti di acqua potabile e che tale contaminazione poteva essere collegata all’uso di vernici trattate con tolilfluanide. Inoltre, durante l’ozonizzazione delle acque sotterranee nel processo di produzione dell’acqua potabile, il dimetil-sulfamide può trasformarsi in N-nitrosodimetilammina, sostanza indicata come genotossica, mutagena e cancerogena.
Esito del riesame e situazione del mercato
La Commissione ha informato il richiedente iniziale dell’approvazione il 5 luglio 2021, offrendogli la possibilità di presentare osservazioni e pubblicando l’avvio del riesame sul sito della DG Salute e sicurezza alimentare, in conformità all’articolo 15, paragrafo 1. Il 7 ottobre 2021 il richiedente iniziale ha dichiarato di aver cessato la produzione del principio attivo e l’immissione sul mercato di biocidi contenenti tolilfluanide, precisando di non intendere chiedere il rinnovo dell’approvazione. La Commissione rileva inoltre che tale soggetto è l’unico fornitore della sostanza ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 e che nell’Unione non è autorizzato alcun biocida contenente tolilfluanide per il tipo di prodotto 7.
Revoca dell’approvazione e abrogazione del precedente regolamento
L’articolo 1 dispone la revoca dell’approvazione del tolilfluanide come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 7. L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1087 a decorrere dal 10 novembre 2022, eliminando così il precedente atto di approvazione.
Disciplina transitoria per gli articoli trattati
Per consentire agli operatori economici di adeguarsi alla revoca, l’articolo 3 stabilisce che gli articoli trattati con tolilfluanide o che lo contengono per il tipo di prodotto 7 non possono più essere immessi sul mercato dell’Unione a decorrere dal 10 maggio 2023. Il considerando corrispondente sottolinea espressamente la necessità di un periodo di transizione per la gestione delle scorte e per l’adeguamento commerciale.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la natura obbligatoria e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Revoca dell’approvazione
L’articolo 1 revoca l’approvazione del tolilfluanide come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7, ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012.
Abrogazione del precedente atto di approvazione
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1087 con decorrenza dal 10 novembre 2022.
Periodo transitorio per gli articoli trattati
L’articolo 3 consente la commercializzazione nell’Unione solo fino al 10 maggio 2023 degli articoli che sono stati trattati con tolilfluanide o che lo contengono per il tipo di prodotto 7; dopo tale data non possono essere immessi sul mercato dell’Unione.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Motivazione della revoca
Dai considerando emerge che la revoca è stata adottata a seguito di un riesame richiesto dalla Danimarca il 2 marzo 2020 per indicazioni di rilevanti preoccupazioni per la sicurezza: il dimetil-sulfamide, metabolita del tolilfluanide, è stato rinvenuto in fonti di acqua potabile e, durante l’ozonizzazione delle acque sotterranee, può trasformarsi in N-nitrosodimetilammina, sostanza genotossica, mutagena e cancerogena. Il richiedente iniziale ha inoltre dichiarato di aver cessato produzione e immissione sul mercato e di non voler chiedere il rinnovo.
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