Sentenza n. 464/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 456/2025 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, pubblicata il 6 agosto 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente alla Carta elettronica del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025, alle condizioni previste per i docenti a tempo indeterminato, e aveva condannato il Ministero a consentirne la fruizione. Dedotta l’inerzia ministeriale nonostante la notifica della pronuncia, la ricorrente ha chiesto l’ordine di conformarsi al giudicato e l’accredito di 1.500 euro sulla Carta. Ha documentato il passaggio in giudicato con certificazione della cancelleria del 13 febbraio 2026. La sentenza di primo grado era stata notificata al Ministero il 1° ottobre 2025; l’Amministrazione non si è costituita né ha contestato l’omesso adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la prova del passaggio in giudicato e dell’inadempimento, non contestato dal Ministero, nonché il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di corrispondere 1.500 euro, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo, provvedendo integralmente agli adempimenti dovuti entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna o un funzionario delegato, incaricato di intervenire entro i successivi 30 giorni dalla richiesta del ricorrente; non è previsto compenso commissariale. Il Ministero è stato condannato a pagare 1.000 euro per spese, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione al difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della pronuncia alla Corte dei conti per l’Emilia-Romagna in relazione all’omessa esecuzione dei pagamenti nonostante il precedente ordine del giudice del lavoro.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione, da parte dell’Amministrazione intimata/resistente, dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario, emerge la sussistenza di tutti i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm..
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando risulta documentato il giudicato del giudice ordinario e l’Amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Risulta, inoltre, scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 1.10.2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata: ‘uffgabinetto@postacert.istruzione.it’, estratto dal «Registro delle PP.AA. » (v. documentazione allegata).
Per le amministrazioni statali il ricorso per ottemperanza è procedibile, in presenza degli altri presupposti, una volta decorso il termine di 120 giorni per l’esecuzione, computato dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale.
art. 114 c.p.a.
Decorso infruttuosamente il termine suindicato (sessanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente pronuncia), provvederà, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente un Commissario ad acta, che, sin d’ora, si nomina nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, che darà corso a tutti i relativi adempimenti per soddisfare la pretesa giurisdizionale di parte ricorrente, rimasta inattuata.
In sede di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un giudicato del giudice ordinario quando il ricorrente documenti l’esistenza e il passaggio in giudicato della pronuncia e l’Amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
- Nei confronti delle amministrazioni dello Stato, l’azione di ottemperanza può essere proposta quando sia decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, decorrente dalla notificazione della pronuncia.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine determinato e nominare sin dalla decisione un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, precisandone i tempi e le modalità d’intervento.
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