Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 15264/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza dalla sentenza n. 3554/2020 del Tribunale civile di Roma - Sezione Lavoro, resa all’esito del giudizio di cui al n.r.g. 30541/2019, pubblicata in data 18/06/2020, notificata in data 27/07/2020 e passata in giudicato, con richiesta di fissazione di una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.;

Giustizia amministrativa202600004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 3554/2020, quanto alla liquidazione degli interessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 3554/2020, pubblicata il 18 giugno 2020, notificata il 27 luglio 2020 e passata in giudicato, chiedendo anche la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione. La sorte capitale riconosciuta dalla sentenza è stata liquidata durante il giudizio e la ricorrente ha confermato che, per tale parte, l'interesse azionato è stato soddisfatto. Restava da chiarire l'attività amministrativa relativa alla liquidazione degli interessi, necessaria per la piena esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza né si è pronunciato sulla richiesta di fissazione della somma per il ritardo. Preso atto della liquidazione della sorte capitale e della sopravvenuta soddisfazione dell'interesse della ricorrente limitatamente a tale importo, ha disposto un incombente istruttorio: il Ministero dovrà depositare, entro 40 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, una relazione sulle attività svolte o in corso per liquidare gli interessi. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 18 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    con richiesta di fissazione di una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.;

    La disposizione è invocata dalla ricorrente per ottenere la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; l'ordinanza non decide tale richiesta.

  • art. 65 c.p.a.

    Visto l’art. 65 cod. proc. amm.;

    La norma è richiamata nel contesto della disposizione degli incombenti istruttori, ma l'ordinanza non ne esplicita un'interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.