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Sentenza

Sentenza n. 16194/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della L. 91/1992 in data 13.08.2018, adottato con prot. n. K10/822256 del 2.02.2023 e notificato in data 6.03.2023.

Giustizia amministrativa202306850

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per residenza, adottato il 2 febbraio 2023 e notificato il 6 marzo 2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato il 13 agosto 2018 domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Dopo la comunicazione dei motivi ostativi, fondata su una segnalazione del 1999 e su notizie di reato del 2004 e del 2010 relative, rispettivamente, a falsi e ricettazione, falsa attestazione a pubblico ufficiale, falsità materiale, sostituzione di persona e truffa, il richiedente depositava certificato penale, certificati dei carichi pendenti e osservazioni. Con unico motivo deduceva violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto d’istruttoria, sostenendo che dai certificati non risultassero pendenze penali a suo carico, che le notizie di reato non gli fossero attribuibili e che la documentazione e le osservazioni non fossero state considerate dall’Amministrazione.

La decisione

Il TAR respinge il ricorso. Rileva che la concessione della cittadinanza per residenza è discrezionale e comporta una valutazione complessiva dell’integrazione, della condotta e dell’affidabilità del richiedente; il sindacato giurisdizionale resta esterno e riguarda sufficienza dell’istruttoria, veridicità dei fatti e ragionevolezza della motivazione. Nel caso concreto, la natura delle fattispecie indicate nelle informative e la motivazione del diniego consentono di escludere manifesta illogicità o irragionevolezza e un automatismo fondato sulla sola esistenza delle notizie di reato. È respinta anche la censura di errore istruttorio: le notizie iscritte nella fase delle indagini preliminari possono non comparire nei certificati dei carichi pendenti o nel casellario giudiziale, che hanno contenuti e presupposti diversi. Le osservazioni prodotte oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 non erano comunque idonee a superare gli elementi ostativi. Spese compensate per la peculiarità della controversia e l’assenza di attività difensiva dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza, quindi, costituisce l’esito provvedimento di una valutazione discrezionale resa dall’Amministrazione (la cittadinanza “può” essere concessa) in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, tenuto conto, in particolare, che al conferimento dello status civitatis si ricollega la capacità giuridica tipica del cittadino, che comporta non solo diritti, ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità.

    La previsione secondo cui la cittadinanza può essere concessa attribuisce all’Amministrazione un potere discrezionale di valutazione dell’inserimento stabile del richiedente nella comunità nazionale, inclusa la sua condotta e l’adesione ai valori della convivenza civile.

  • art. 3 l. 241/1990

    Nei casi in cui, in particolare, “...il rigetto della domanda di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento di diniego è sufficientemente motivato, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo”.

    Quando il diniego si fonda su ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica, la motivazione è sufficiente se rende comprensibile il percorso logico seguito, senza dover necessariamente esporre tutte le fonti e tutti i fatti acquisiti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Non ha alcun rilievo, quindi, quanto contenuto nelle osservazioni susseguenti al preavviso di rigetto e presentate dall’istante oltre il termine di dieci giorni di cui all’art. 10-bis della L. 241/1990.

    Nel caso concreto il TAR considera irrilevanti le osservazioni presentate oltre il termine di dieci giorni, aggiungendo che gli elementi in esse esposti non erano comunque idonei a superare le circostanze ostative.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. 313/2002

    Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 313/2002, infatti, costituisce “casellario dei carichi pendenti” la base di dati ai sensi dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che “...contiene i provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la qualità di imputato”.

    Il certificato dei carichi pendenti riguarda i provvedimenti giudiziari riferiti a persone che hanno già assunto la qualità di imputato; una notizia di reato relativa alla sola fase delle indagini preliminari può pertanto non comparirvi.

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.P.R. 313/2002

    Deve parimenti escludersi che le notizie di reato siano riportate, a maggior ragione, nel “casellario giudiziale”, ove, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a) del citato D.P.R. n. 313/2002, è riportato “l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati”.

    Il casellario giudiziale raccoglie dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi e non deve necessariamente riportare le notizie di reato che non si siano tradotte in provvedimenti.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per residenza costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa volto a valutare l’inserimento complessivo e stabile del richiedente nella comunità nazionale, considerando anche condotta, affidabilità e rispetto dei valori di convivenza civile.
  • Nel sindacare il diniego di cittadinanza, il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella amministrativa, ma verifica la sufficienza dell’istruttoria, la veridicità dei fatti posti a fondamento dell’atto e la coerenza, logicità e ragionevolezza della motivazione, con controllo esteso a escludere l’abnormità o manifesta irragionevolezza.
  • Le notizie di reato, anche se non seguite dall’esercizio dell’azione penale, possono essere valutate nell’ambito del procedimento di concessione della cittadinanza, purché la decisione non derivi da un automatismo e sia sostenuta da un’istruttoria e da una motivazione che consentano di comprendere la rilevanza attribuita alle condotte.
  • La mancata menzione di una notizia di reato nei certificati dei carichi pendenti o nel casellario giudiziale non dimostra, di per sé, l’inesistenza della notizia: i carichi pendenti riguardano procedimenti nei quali il soggetto ha assunto la qualità di imputato, mentre le notizie iscritte durante le indagini preliminari possono non comparire in tali certificati.
  • Le osservazioni presentate oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 possono essere considerate irrilevanti quando, nel caso concreto, non contengano elementi idonei a superare le ragioni ostative al provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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