Cassazione Penale, Sentenza n. 10517/2025 del 17/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino dell'11/06/2024 che aveva confermato la condanna del Tribunale di Torino del 19/01/2024 per il delitto di cui all'art. 642 c.p.; deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 601, comma 3 c.p.p., per il mancato rispetto del termine a comparire in appello (40 giorni) introdotto dalla Riforma Cartabia, e censura carenza e manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte di appello non avrebbe considerato l'errore materiale nella indicazione della targa del veicolo responsabile dell'incidente.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Il Collegio ha ritenuto che il primo motivo (termine a comparire) al momento della redazione del ricorso appariva controverso e che le Sezioni Unite, con sentenza n. 42125 del 27/06/2024, hanno stabilito che la disciplina dell'art. 601, comma 3 c.p.p. (termine di 40 giorni) si applica solo agli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024. Considerata l'ammissibilità del motivo e l'intervento dell'istituto della prescrizione ex art. 129 c.p.p., è stato constatato che il reato di cui all'art. 642 c.p. si è estinto per prescrizione il 02/08/2024. Non sono emersi i presupposti per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p. Le statuizioni civili sono state mantenute.
Norme richiamate
art. 642 cod. pen.
Natura del reato contestato (appropriazione indebita o reato specifico previsto dall'art. 642 c.p.). La Corte ha osservato che il reato è estinto per prescrizione e quindi non procede penalmente.
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Motivo di impugnazione invocato dal ricorrente per violazione di legge; la Corte ha esaminato la questione ed ha ritenuto il motivo non inammissibile alla luce della controversia interpretativa esistente.
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
Disposizione che, dopo la Riforma Cartabia, prevede il termine di 40 giorni per comparire nei giudizi di appello; la Corte ha richiamato l'interpretazione delle Sezioni Unite circa la decorrenza di applicazione.
art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Intervento normativo (Riforma Cartabia) che ha introdotto la modifica procedurale attribuendo il termine di 40 giorni all'art. 601 c.p.p.; la questione della sua applicabilità è stata controversa fino all'intervento delle Sezioni Unite.
Sentenza delle Sezioni Unite n. 42125 del 27/06/2024 (Rv. 287096)
La disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1o luglio 2024
Chiarimento giurisprudenziale che limita l'applicazione retroattiva della nuova disciplina: il termine di 40 giorni vale solo per impugnative depositate dal 1° luglio 2024 in poi; prima di tale data sussisteva una controversia interpretativa che giustifica l'ammissibilità del motivo dedotto.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma che autorizza il giudice a rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione (comma 1) e prevede la possibilità, in presenza di elementi favorevoli, di pronunciare un proscioglimento più favorevole (comma 2). La Corte ha applicato il comma 1 per annullare la sentenza per sopravvenuta prescrizione e ha ritenuto non sussistenti i presupposti del comma 2.
Massime di principio
- Se, al momento della proposizione del ricorso, sussiste una controversia interpretativa su una nuova norma processuale e non è ancora disponibile la motivazione ufficiale delle Sezioni Unite, il motivo può non essere immediatamente inammissibile: il giudice può esaminare il ricorso anziché dichiararne l'inammissibilità automatica.
- La disciplina processuale introdotta dalla Riforma Cartabia (art. 601, comma 3 c.p.p. con termine di 40 giorni) si applica, secondo le Sezioni Unite, solo agli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024; per impugnative anteriori occorre verificare la normativa previgente e la data di deposito.
- Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e, se la prescrizione è maturata, può annullare la sentenza senza rinvio anche quando il motivo principale del ricorso riguarda questioni processuali complesse.
- Per ottenere un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p., è necessario che sussistano elementi di fatto o di diritto che giustifichino esiti più favorevoli; contestazioni meramente aspecifiche o inesattezze materiali (es. errore nella targa) potrebbero non essere sufficienti.
- Nelle impugnazioni è fondamentale verificare le date rilevanti (data di proposizione del ricorso, date di entrata in vigore delle modifiche normative e depositi delle decisioni delle Sezioni Unite) perché influiscono sull'ammissibilità dei motivi e sull'applicabilità delle nuove regole procedurali.
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