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Sentenza

Sentenza del 25/02/2020 n. 4987 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva riconosciuto alla beneficiaria della scissione parziale la responsabilità solidale limitata ai limiti del patrimonio netto trasferito (art. 2506-bis c.c.). L'Ufficio deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 173 TUIR (D.P.R. n. 917/1986, comma 13) perché la norma tributaria prevederebbe per i debiti tributari anteriori alla scissione solidarietà illimitata delle società partecipanti; contestava inoltre che la CTR si fosse pronunciata sul quantum del debito in assenza di specifica istanza (art. 112 c.p.c.) e avesse violato il principio di intangibilità del giudicato (art. 2909 c.c.), nonché che avesse computato nella base imponibile elementi passivi che secondo il D.P.R. n. 643/1972 non concorrono alla formazione dell'imposta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza della CTR e decidendo nel merito per il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente. La Corte ha affermato che, per i debiti tributari riferibili a periodi d'imposta anteriori alla scissione parziale, tutte le società partecipanti rispondono solidalmente e illimitatamente ai sensi dell'art. 173 TUIR, principio confermato anche dal D.Lgs. n. 472/1997 e dalla giurisprudenza costituzionale. Conseguentemente la limitazione prevista dalle norme civilistiche sulla scissione non si applica ai debiti tributari. Le spese del giudizio di merito sono compensate; la società resistente è condannata alle spese di cassazione, liquidate in Euro 12.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173 (TUIR)

    La Corte interpreta il comma 13 come norma speciale che stabilisce la responsabilità solidale e illimitata delle società partecipanti alla scissione per i debiti tributari relativi a periodi anteriori all'operazione, prevalente rispetto ai limiti civilistici.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 15, comma 2

    Conferma sistematicamente l'interpretazione secondo cui le società partecipanti alla scissione sono solidalmente e illimitatamente responsabili per le somme dovute per violazioni tributarie della scissa.

  • Codice civile, art. 2506-bis e art. 2506-quater

    Norme della disciplina civilistica della scissione che prevedono limiti di responsabilità (di regola correlati al patrimonio trasferito) per obbligazioni civili; la Corte stabilisce che tali limiti non trovano applicazione alle obbligazioni tributarie anteriori alla scissione.

  • Codice civile, art. 2909

    Richiamato nel motivo della ricorrente con riferimento al principio di intangibilità del giudicato; la Corte censura la CTR per essersi pronunciata sul quantum in modo da interferire con giudicati tributari già consolidati.

  • D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 3, 6 e 11

    Richiamati dalla ricorrente per contestare l'inclusione di certi elementi passivi nella base imponibile; la CTR aveva ritenuto che debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi trasferiti dovessero essere considerati, ma la Corte assume che la disciplina tributaria specifica non viene modificata in senso estensivo dalla disciplina civilistica della scissione.

  • Codice di procedura civile, art. 112 e art. 360 (criteri di cassazione)

    Art. 112 c.p.c. richiamato perché la CTR si sarebbe pronunciata sul quantum senza specifica istanza; art. 360 indicato per le doglianze di violazione di norme sostanziali e processuali che hanno giustificato il ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • In caso di scissione parziale, per i debiti tributari relativi a periodi d'imposta anteriori all'operazione la normativa fiscale (art. 173 TUIR e D.Lgs. n. 472/1997) stabilisce solidarietà illimitata tra scissa e beneficiarie: i limiti civilistici sulla responsabilità (art. 2506-bis e 2506-quater c.c.) non si applicano a tali debiti.
  • La società beneficiaria può tuttavia esercitare il diritto di regresso nei confronti degli altri coobbligati, ma resta tenuta verso il fisco per l'intero importo reclamato.
  • I giudici tributari non possono ridurre la portata della responsabilità fiscale delle beneficiarie interpretando o applicando i limiti civilistici della scissione quando la norma tributaria dispone diversamente; la norma tributaria speciale prevale.
  • Il quantum delle pretese tributarie, una volta divenuto definitivo per giudicati intervenuti a favore dell'Erario, costituisce parametro vincolante e non può essere disapplicato dai giudici della scissione salvo che emergano elementi nuovi o vizi procedurali.
  • Nelle controversie su scissioni e tributi è opportuno distinguere sempre tra profili civilistici (ripartizione patrimoniale) e profili fiscali (responsabilità verso l'Erario): per i tributi prevalgono le norme tributarie speciali e la giurisprudenza consolidata.

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