Cassazione Penale, Ordinanza n. 16157/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla genericità dei motivi, sulla loro attinenza al merito e sull'adeguatezza della motivazione resa in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno. Dai passaggi riportati emerge che i ricorsi riproponevano censure in fatto già esaminate e risolte dai giudici di merito, senza individuare specificamente vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. In particolare, la Corte osserva che i ricorsi erano generici e si limitavano a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti, non idonea a scalfire la motivazione della sentenza impugnata. È stato inoltre contestato il diniego delle attenuanti generiche, ma la Corte ritiene che sul punto la motivazione fosse adeguata.
Norme richiamate
art. 591 c.p.p.
La genericità dei motivi e la riproposizione di censure di merito già disattese determinano l'inammissibilità del ricorso.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure di fatto già esaminate nei gradi di merito, senza indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- Non è sufficiente prospettare una ricostruzione alternativa del fatto per ottenere la cassazione della decisione di merito, se la motivazione impugnata è coerente e immune da manifeste illogicità o contraddizioni.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, apparente o manifestamente illogica; in presenza di adeguata motivazione, la doglianza è infondata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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