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Circolare

Circolare numero 254 del 20-9-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare ridefinisce i criteri di accesso all’indennità di maternità e alle prestazioni connesse per le lavoratrici dello spettacolo, superando il precedente requisito delle 100 giornate contributive. Viene chiarito che si applicano, in linea generale, le disposizioni della legge n. 1204/1971 come per le altre lavoratrici subordinate, con specifiche regole per rapporto in atto, lavoro svolto nei 60 giorni precedenti, stato di disoccupazione e astensione facoltativa. Sono inoltre indicati i criteri di calcolo della retribuzione di riferimento, entro il massimale giornaliero vigente, e la possibilità di applicare le nuove disposizioni ai rapporti ancora tutelabili in sede giurisdizionale.

Prestazioni economiche di maternità per le lavoratrici dello spettacolo

Prestazioni economiche di maternità per le lavoratrici dello spettacolo

La circolare interviene sulla disciplina delle prestazioni economiche di maternità spettanti alle lavoratrici dello spettacolo, modificando l’orientamento precedente che richiedeva almeno 100 contributi giornalieri versati o dovuti dal 1 gennaio dell’anno precedente l’inizio dell’interdizione obbligatoria. L’Istituto ritiene invece applicabile, anche per tale categoria, la disciplina generale prevista dalla legge n. 1204/1971.

Superamento del requisito delle 100 giornate

La precedente circolare del 21 maggio 1980 aveva subordinato il diritto all’indennità di maternità alla maturazione di almeno 100 contributi giornalieri. La nuova impostazione esclude tale requisito, richiamando l’art. 15, comma 3, della legge n. 1204/1971, in base al quale l’indennità di maternità non è subordinata a particolari requisiti contributivi o di anzianità.

Soggetti aventi diritto all’indennità di maternità

Il diritto alle prestazioni per l’intero periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 17, commi 1 e 2, della legge n. 1204/1971, è riconosciuto:

  • alle lavoratrici con rapporto di lavoro in atto al momento iniziale dell’interdizione obbligatoria;
  • alle lavoratrici che nei 60 giorni precedenti l’inizio dell’astensione obbligatoria abbiano effettuato prestazioni lavorative, anche solo per una giornata.

Nel computo dei 60 giorni non devono essere considerati i periodi di assenza, se accertati e riconosciuti dagli enti competenti, per malattia, anche professionale, infortunio sul lavoro, astensione facoltativa, malattia del bambino e per l’accudimento dei figli minori in preadozione.

Ipotesi di assenza del rapporto in corso e tutela in caso di disoccupazione

In mancanza dei requisiti precedenti, il diritto alla prestazione è riconosciuto anche quando la lavoratrice:

  • percepisca l’indennità di disoccupazione;
  • abbia diritto all’indennità di disoccupazione pur non percependola di fatto;
  • pur non potendola percepire, ad esempio per decadenza, si trovi comunque nelle condizioni astrattamente richieste dalla legge per il conseguimento della prestazione.

Viene però precisato che l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, prevista dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, non consente l’applicazione dei benefici del comma 3 dell’art. 17 della legge n. 1204/1971. Ciò perché tale prestazione non è riferibile a giornate di calendario da indennizzare e non consente di individuare il godimento dell’indennità di disoccupazione all’inizio dell’astensione obbligatoria.

Ipotesi particolare del comma 4 dell’art. 17

Qualora si verifichi la situazione contemplata dall’art. 17, comma 4, della legge n. 1204/1971, cioè il mancato godimento dell’indennità di disoccupazione per avere effettuato nell’ultimo biennio lavorazioni non soggette all’assicurazione contro la disoccupazione, si applicano le istruzioni già fornite con la circolare n. 134382 del 26 gennaio 1982, paragrafo 6.3.2.

Astensione facoltativa

La circolare chiarisce che anche le prestazioni per astensione facoltativa possono essere riconosciute senza il requisito contributivo delle 100 giornate precedentemente richiesto. Tuttavia, viene evidenziato che tali prestazioni presuppongono un rapporto di lavoro già iniziato e un obbligo di prestare attività lavorativa, condizioni che nel settore dello spettacolo spesso non ricorrono nei contratti a prestazione o nei rapporti saltuari.

Retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo

La nuova impostazione comporta l’applicazione alle lavoratrici dello spettacolo delle regole generali previste per le altre lavoratrici subordinate quanto al periodo retributivo da assumere a base di calcolo. Nei limiti del massimale retributivo vigente, indicato in lire 130.000 al giorno, deve essere presa in considerazione la somma delle retribuzioni percepite nell’ultimo mese lavorato, da dividere per il numero dei giorni di calendario del mese stesso:

  • 30 o 31 giorni, secondo il mese;
  • 28 o 29 giorni per il mese di febbraio.

La circolare precisa che sono indennizzabili tutte le giornate di calendario. Per la rilevazione e l’acquisizione delle retribuzioni si rinvia alle istruzioni della circolare n. 10314 O./17 del 16 giugno 1983.

Applicabilità della nuova disciplina

Le disposizioni contenute nella circolare possono essere applicate, su richiesta, a tutti i rapporti i cui connessi diritti siano ancora suscettibili di tutela in sede giurisdizionale. La circolare, quindi, estende la nuova interpretazione anche ai rapporti non ancora definitivamente preclusi sul piano del contenzioso.

Punti principali

Superamento del precedente requisito contributivo

La precedente disciplina subordinava l’indennità di maternità alla maturazione di almeno 100 contributi giornalieri dal 1 gennaio dell’anno precedente l’inizio dell’interdizione obbligatoria. La circolare abbandona tale impostazione e ritiene applicabile l’art. 15, comma 3, della legge n. 1204/1971, secondo cui l’indennità di maternità non è condizionata da particolari requisiti contributivi o di anzianità.

Condizioni per il diritto all’indennità di maternità

Il diritto alle prestazioni per tutto il periodo di astensione obbligatoria va riconosciuto alle lavoratrici con rapporto di lavoro in atto all’inizio dell’interdizione obbligatoria e a quelle che abbiano effettuato prestazioni lavorative nei 60 giorni precedenti. In mancanza di tale requisito, il diritto sussiste anche se la lavoratrice percepisce l’indennità di disoccupazione, ne abbia diritto pur non percependola, oppure non possa percepirla per decadenza ma si trovi nelle condizioni astrattamente previste dalla legge.

Esclusione della disoccupazione con requisiti ridotti

La circolare precisa che l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, prevista dalla legge n. 160/1988 e successive modifiche, non consente l’applicazione dei benefici di cui all’art. 17, comma 3, della legge n. 1204/1971, perché non è riferibile a giornate di calendario indennizzabili e non consente di individuare il godimento dell’indennità all’inizio dell’astensione obbligatoria.

Ipotesi del comma 4 dell’art. 17 della legge n. 1204/1971

Se si verifica la fattispecie prevista dal comma 4 dell’art. 17, ossia il mancato godimento dell’indennità di disoccupazione per avere effettuato nell’ultimo biennio lavorazioni non soggette all’assicurazione contro la disoccupazione, si applicano le istruzioni della circolare n. 134382 del 26 gennaio 1982, paragrafo 6.3.2.

Astensione facoltativa

Anche le prestazioni per astensione facoltativa possono essere riconosciute senza il precedente requisito contributivo delle 100 giornate. La circolare richiama però la necessità che esista un rapporto di lavoro già iniziato e un obbligo di prestare attività lavorativa, condizioni che nel settore dello spettacolo spesso mancano nei contratti a prestazione o saltuari.

Determinazione della retribuzione di riferimento

Per le lavoratrici dello spettacolo si applicano le regole generali delle lavoratrici subordinate sul periodo retributivo da prendere a base di calcolo. Entro il massimale giornaliero vigente di lire 130.000, va considerata la somma delle retribuzioni percepite nell’ultimo mese lavorato, dividendo l’importo per i giorni di calendario del mese (30, 31, oppure 28 o 29 per febbraio). Sono indennizzabili tutte le giornate di calendario.

Ambito temporale di applicazione

Le nuove disposizioni possono essere applicate, su richiesta, a tutti i rapporti i cui diritti siano ancora suscettibili di tutela in sede giurisdizionale.

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