Circolare numero 256 del 21-9-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica il raggiungimento di un accordo con l’ACI per il completo recupero dei crediti ancora vantati dall’Istituto verso alcuni Automobile Club relativi ai valori capitali corrispettivi dei benefici combattentistici ex lege n. 336/1970. Vengono disciplinate le modalità di regolarizzazione per i soggetti che hanno sospeso o mai iniziato i pagamenti, nonché per le posizioni per le quali non era stata ancora richiesta la corresponsione dei capitali di copertura. Sono inoltre indicati il tasso di interesse da applicare, il richiamo espresso all’accordo nelle lettere di richiesta, il mantenimento a carico degli Automobile Club delle spese legali e l’obbligo per le Sedi di procedere con urgenza e di segnalare eventuali rifiuti alla Direzione Centrale per le Pensioni.
Accordo con l’Automobile Club d’Italia per il recupero dei capitali di copertura dei benefici combattentistici
Accordo con l’Automobile Club d’Italia per il recupero dei capitali di copertura
La circolare dà notizia di un accordo raggiunto con l’Automobile Club d’Italia per consentire il completo recupero dei crediti ancora vantati dall’Istituto nei confronti di taluni Automobile Club. L’oggetto del recupero riguarda i valori capitali corrispettivi dei benefici combattentistici previsti dalla legge n. 336/1970 e successive modificazioni e integrazioni, riconosciuti sulle pensioni liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria in favore di dipendenti ex combattenti.
Soggetti interessati e finalità del recupero
L’accordo vincola tutti gli Automobile Club interessati e disciplina le modalità con cui regolarizzare le posizioni debitorie ancora aperte. L’obiettivo è quello di pervenire al recupero integrale delle somme dovute, definendo criteri uniformi per la prosecuzione o l’avvio dei versamenti rateali, nonché per l’adeguamento degli importi in presenza di ritardi o sospensioni.
Posizioni con pagamenti sospesi o non iniziati
Per gli Automobile Club che hanno sospeso il pagamento delle semestralità previste dal piano di ammortamento, così come per quelli che non hanno mai iniziato a versare quanto addebitato, le Sedi devono inviare un ulteriore invito a estinguere il debito. Alla lettera di richiesta deve essere allegato un nuovo piano di ammortamento, nel quale le rate comprendano anche gli interessi maturati nel periodo intercorrente tra la sospensione, ovvero il mancato inizio dei pagamenti, e la ripresa degli stessi.
Resta fermo che i tempi di estinzione del debito non vengono modificati. In particolare:
- agli Automobile Club che non hanno mai iniziato i versamenti può essere concessa la rateizzazione fino al numero massimo di rate consentito;
- agli Automobile Club che hanno già iniziato e poi sospeso i pagamenti può essere concessa l’estinzione del debito residuo mediante un numero di rate non superiore a quello delle semestralità ancora insolute.
Casi non ancora oggetto di richiesta di pagamento
Per le posizioni nelle quali l’Istituto non abbia ancora avanzato richiesta di versamento dei valori capitali di copertura, resta ferma la facoltà di estinguere il debito in unica soluzione. In alternativa, può essere predisposto un piano di ammortamento in 24 rate semestrali posticipate.
Su tali rate devono essere addebitati gli interessi relativi al periodo compreso tra la data di liquidazione della pensione comprensiva dei benefici combattentistici e il giorno di inizio dei pagamenti rateali. Il criterio di calcolo deve seguire il tasso del 5,50 per cento annuo composto, convertibile semestralmente, previsto dal D.M. 25 agosto 1972.
Indicazioni operative per le Sedi
In occasione dell’invio della lettera di richiesta dei capitali di copertura deve essere inserito un espresso richiamo all’accordo intervenuto con l’Automobile Club d’Italia. Le Sedi sono tenute a dare immediata e tempestiva esecuzione agli adempimenti connessi all’attuazione dell’accordo.
Spese legali e gestione di eventuali rifiuti
Rimangono a carico degli Automobile Club le spese legali relative alle eventuali azioni di recupero già avviate dall’Istituto. Qualora si verifichino rifiuti a procedere ai versamenti, le Sedi devono informare tempestivamente la Direzione Centrale per le Pensioni.
Punti principali
Finalità dell’accordo
L’accordo con l’Automobile Club d’Italia è finalizzato al recupero integrale dei crediti dell’Istituto verso taluni Automobile Club per i valori capitali corrispettivi dei benefici combattentistici previsti dalla legge n. 336/1970 e successive modificazioni e integrazioni, attribuiti sulle pensioni liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria in favore di dipendenti ex combattenti.
Posizioni con pagamenti sospesi o mai iniziati
Per gli Automobile Club che hanno sospeso il pagamento delle semestralità previste dal piano di ammortamento, oppure che non hanno mai iniziato i versamenti, le Sedi devono inviare un ulteriore invito a estinguere il debito. La richiesta deve essere accompagnata da un nuovo piano di ammortamento, con rate comprensive anche degli interessi maturati dal momento della sospensione o del mancato avvio dei pagamenti fino alla ripresa degli stessi. I tempi di estinzione restano invariati: per chi non ha mai pagato può essere concessa la rateizzazione fino al massimo consentito; per gli altri la durata non può superare il numero di semestralità ancora insolute.
Posizioni non ancora richieste in pagamento
Per le situazioni in cui l’Istituto non abbia ancora avanzato richiesta dei valori capitali di copertura, resta ferma la possibilità di pagare in unica soluzione. In alternativa, può essere predisposto un piano di ammortamento in 24 rate semestrali posticipate, con addebito degli interessi calcolati dal momento della liquidazione della pensione comprensiva dei benefici combattentistici fino all’inizio dei pagamenti rateali.
Criterio di calcolo degli interessi
Il calcolo degli interessi deve essere effettuato applicando il tasso del 5,50% annuo composto, convertibile semestralmente, secondo quanto previsto dal D.M. 25 agosto 1972.
Indicazioni operative per le Sedi
Nell’invio della lettera di richiesta dei capitali di copertura deve essere fatto espresso riferimento all’accordo intervenuto con l’Automobile Club d’Italia. Le Sedi devono dare attuazione alle disposizioni con la massima tempestività e, in caso di rifiuto a effettuare i versamenti, devono informare senza indugio la Direzione Centrale per le Pensioni.
Spese legali e azioni di recupero
Restano a carico degli Automobile Club le spese legali relative alle eventuali azioni di recupero già intraprese dall’Istituto nel frattempo.
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