Circolare numero 252 del 20-9-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per gli iscritti ai Fondi speciali di previdenza, è ammessa la prosecuzione volontaria della contribuzione anche nei casi di contratti di lavoro part-time verticale o ciclico. I periodi non lavorati sono infatti assimilati a sospensione dell’attività retribuita e possono essere coperti con contribuzione volontaria, analogamente a quanto già previsto per l’AGO. Viene inoltre richiamata la necessità di rispettare i termini di legge, a pena di decadenza, per la presentazione delle domande, verificando la tempestività in relazione alla sospensione di ciascun periodo lavorativo.
Prosecuzione volontaria della contribuzione nei Fondi speciali per contratti part-time verticali o ciclici
Prosecuzione volontaria nei Fondi speciali per part-time verticali o ciclici
La circolare fornisce un chiarimento applicativo in materia di prosecuzione volontaria della contribuzione nei Fondi speciali di previdenza, con particolare riguardo ai contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico. L’obiettivo è stabilire se, in presenza di tali rapporti, gli iscritti possano essere autorizzati a versare contribuzione volontaria per i periodi in cui non svolgono attività lavorativa.
Ambito di applicazione
Il chiarimento riguarda gli iscritti ai Fondi speciali di previdenza indicati nella circolare richiamata. La questione posta concerne i contratti part-time verticali o ciclici, nei quali l’attività lavorativa è prestata solo in determinati periodi e si alterna a fasi di inattività programmata.
Ammissibilità della prosecuzione volontaria
L’Amministrazione precisa che i periodi che ciclicamente si collocano al di fuori del rapporto di lavoro sono caratterizzati dalla sospensione dell’attività lavorativa retribuita. Per questa ragione, tali periodi possono essere coperti mediante prosecuzione volontaria della contribuzione dovuta ai Fondi speciali.
Il principio affermato è quindi favorevole all’ammissibilità della tutela volontaria anche per i Fondi speciali, in coerenza con la natura di sospensione dei periodi non lavorati nei rapporti part-time verticali o ciclici.
Coerenza con l’orientamento già espresso per l’AGO
La circolare richiama un precedente orientamento già adottato per l’Assicurazione generale obbligatoria con la circolare n. 123 del 31.5.1993. L’interpretazione viene quindi estesa ai Fondi speciali, con un’impostazione omogenea rispetto alla disciplina generale della previdenza obbligatoria.
Termini e decadenza
Viene infine sottolineata l’importanza del rispetto dei termini di legge per la presentazione delle domande di prosecuzione volontaria, termini che operano a pena di decadenza. In particolare, nei casi in cui la richiesta riguardi periodi ciclici già completamente trascorsi, occorre verificare che la domanda sia stata presentata entro il termine calcolato con riferimento alla data di sospensione di ciascun periodo lavorativo.
Punti principali
Chiarimento sull’applicazione della prosecuzione volontaria
La circolare, richiamando le istruzioni generali già impartite con la circolare n. 196 del 28.6.1994, affronta il dubbio relativo alla possibilità di autorizzare la prosecuzione volontaria nei casi di lavoratori iscritti ai Fondi speciali che abbiano stipulato contratti part-time di tipo verticale o ciclico.
Ammissibilità per i contratti part-time verticali o ciclici
Si precisa che i periodi che, per effetto di tali contratti, si collocano ciclicamente al di fuori del rapporto di lavoro sono caratterizzati dalla sospensione dell’attività lavorativa retribuita. Per tale ragione, anche per i Fondi speciali deve ritenersi consentita la prosecuzione volontaria della contribuzione a copertura di tali periodi.
Rinvio all’orientamento già espresso per l’AGO
La soluzione adottata viene espressamente ricondotta in analogia a quanto disposto per l’Assicurazione generale obbligatoria con la circolare n. 123 del 31.5.1993, confermando quindi un criterio interpretativo uniforme tra le diverse forme previdenziali.
Termini di presentazione delle domande
Viene richiamata l’attenzione sul rispetto dei termini di legge per la presentazione delle domande di prosecuzione volontaria, termini che sono posti a pena di decadenza. Nei casi riguardanti periodi ciclici già interamente decorsi, occorre verificare che la domanda sia stata presentata tempestivamente con riferimento alla data di sospensione di ciascun periodo lavorativo.
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