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Circolare

Circolare numero 64 del 13-05-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come si accredita la contribuzione figurativa per alcune categorie iscritte alla Gestione separata nei casi di maternità, paternità e, per lavoratrici/lavoratori a progetto e assimilati, anche di congedo parentale. Vengono richiamate le norme di riferimento, precisato che la copertura figurativa spetta per i periodi indennizzati e illustrati i criteri di calcolo basati sul reddito dell’anno di riferimento, con applicazione del principio di cassa e, se necessario, della rivalutazione ISTAT. È inoltre stabilito che l’accredito avviene d’ufficio sul conto assicurativo e che la durata della copertura non può eccedere il periodo di assenza indennizzato.

Accredito della contribuzione figurativa per maternità, paternità e congedo parentale nella Gestione separata

Accredito della contribuzione figurativa per maternità, paternità e congedo parentale nella Gestione separata

La circolare disciplina le modalità di accredito della contribuzione figurativa per alcune categorie di iscritti alla Gestione separata, in relazione ai periodi di maternità, paternità e, per alcune figure, congedo parentale. Il documento chiarisce i presupposti normativi, i criteri di calcolo e le modalità operative di attribuzione della copertura assicurativa.

Premessa normativa e ambito soggettivo

La circolare richiama la circolare n. 137 del 21 dicembre 2007 e il D.M. 12 luglio 2007, attuativo dell’articolo 1, comma 791, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale intervento ha esteso alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, alle associate in partecipazione e alle libere professioniste iscritte alla Gestione separata le tutele previste dagli articoli 16, 17 e 22 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Le disposizioni si applicano ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Per le esercenti attività libero-professionale, l’accesso all’indennità di maternità richiede l’effettiva astensione dall’attività lavorativa nei periodi previsti e la relativa attestazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Periodi coperti da contribuzione figurativa

La circolare precisa che il diritto alla contribuzione figurativa sussiste per tutti i casi in cui sia corrisposta l’indennità di maternità. Rientrano quindi:

  • il congedo di maternità ordinario;
  • il congedo di maternità anticipato o prorogato;
  • il congedo di paternità.

Inoltre, per le sole lavoratrici e lavoratori a progetto e categorie assimilate, a decorrere dal 1° gennaio 2007 è prevista un’indennità per congedo parentale per un periodo massimo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino oppure entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Per tali periodi, la circolare conferma la copertura figurativa ai fini del diritto e della misura della pensione, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001.

Principi di calcolo della contribuzione figurativa

Il criterio generale è quello previsto dall’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155: il valore dei contributi figurativi si determina assumendo la retribuzione percepita nello stesso anno solare in cui cade il periodo di astensione o interdizione da riconoscere. Se nell’anno di riferimento non risulta alcuna retribuzione, si utilizza l’anno solare immediatamente precedente.

La circolare avverte tuttavia che tale criterio va applicato tenendo conto delle regole proprie della Gestione separata. In particolare, ai sensi dell’articolo 2, comma 29, della legge n. 335/1995, il contributo è applicato sul reddito delle attività determinato secondo i criteri fiscali IRPEF e il diritto all’accredito di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare sussiste solo se il versamento raggiunge almeno l’importo calcolato sul minimale di reddito. In caso contrario, i mesi accreditabili si riducono proporzionalmente alla somma versata.

La contribuzione obbligatoria è quindi accreditata mensilmente dall’inizio dell’anno solare a cui si riferisce il versamento, fino a concorrenza di dodici mesi, nel rispetto del meccanismo del principio di cassa.

Modalità di calcolo del valore figurativo

Per determinare la contribuzione figurativa, la circolare stabilisce che il reddito medio di riferimento deve essere moltiplicato per il numero dei giorni di fruizione dell’indennità. Il reddito medio si ricava dividendo il reddito conseguito nell’anno di riferimento per il numero dei giorni non coperti dall’indennità di maternità, escludendo i periodi anteriori alla prima iscrizione alla Gestione separata.

Il valore così ottenuto si applica a ciascun giorno di fruizione dell’indennità. Se i giorni indennizzati cadono in un anno successivo rispetto a quello di riferimento, il reddito medio va rivalutato all’anno di fruizione sulla base dell’indice ISTAT di variazione del costo della vita, secondo i criteri richiamati dalla circolare n. 56 del 6 marzo 1985.

Accredito sul conto assicurativo e limiti temporali

La remunerazione figurativa viene accreditata mensilmente per ciascun anno su cui incide, dopo il periodo già coperto da contribuzione effettiva, con eventuale contrazione proporzionale del periodo riconosciuto ai fini del diritto quando la retribuzione accreditata sia inferiore al minimale. Se l’intero anno risulta già coperto da contribuzione effettiva, la contribuzione figurativa relativa al periodo da coprire si somma solo ai fini della misura della prestazione.

La circolare sottolinea inoltre che la copertura figurativa spettante ai sensi del D.M. 12 luglio 2007 e dell’articolo 35, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001 non può avere durata superiore al periodo di assenza per maternità o congedo parentale per il quale sia corrisposta la relativa indennità.

L’accredito avviene d’ufficio sul conto assicurativo dei lavoratori destinatari delle disposizioni.

Esempi allegati

L’allegato 1 riporta esempi di calcolo della contribuzione figurativa in tre diverse fattispecie, con riferimento sia alla collocazione temporale dei periodi sia ai redditi di base.

  • Caso A: parto il 1° aprile 2010, astensione obbligatoria dal 1° febbraio 2010 al 1° luglio 2010, reddito 2010 pari a 8.000 euro. L’esempio mostra il calcolo del reddito medio, della remunerazione figurativa e dei mesi accreditabili, con esito finale di 11 mesi con contribuzione figurativa.
  • Caso B: parto il 15 marzo 2009, astensione dal 15 gennaio 2009 al 15 giugno 2009, reddito 2009 pari a zero e reddito 2008 pari a 15.000 euro. L’esempio applica il reddito dell’anno precedente, rivalutato all’anno di fruizione, e mostra l’accredito di 5 mesi con contribuzione figurativa.
  • Caso C: parto il 10 dicembre 2008, astensione dal 10 ottobre 2008 al 10 marzo 2009, reddito 2008 pari a 10.000 euro. L’esempio ripartisce la remunerazione figurativa tra 2008 e 2009, con applicazione del coefficiente di rivalutazione per la quota ricadente nel 2009, e mostra l’accredito di 11 mesi nel 2008 e 2 mesi nel 2009.

Gli esempi servono a illustrare l’effetto concreto del meccanismo di calcolo in presenza di periodi di maternità che si collocano nello stesso anno del reddito di riferimento oppure si estendono su più anni.

Punti principali

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Le disposizioni riguardano le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, le associate in partecipazione e le libere professioniste iscritte alla Gestione separata ex articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995. Per le lavoratrici libero professioniste l’indennità di maternità è subordinata all’effettiva astensione dal lavoro e alla relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Titoli che danno diritto alla contribuzione figurativa

Il diritto alla contribuzione figurativa è riconosciuto per tutti i periodi per i quali è corrisposta l’indennità di maternità, compresi il congedo di maternità ordinario, anticipato o prorogato, e il congedo di paternità. Per le sole lavoratrici/lavoratori a progetto e categorie assimilate, anche i periodi di congedo parentale indennizzati sono coperti da contribuzione figurativa.

Principio di calcolo della contribuzione figurativa

Il valore dei contributi figurativi va determinato, in base all’articolo 8 della legge n. 155/1981, prendendo a riferimento la retribuzione percepita nello stesso anno solare in cui cade il periodo di astensione o interdizione; se nell’anno non vi è retribuzione, si usa l’anno solare precedente. Per la Gestione separata, tale criterio si coordina con il principio di cassa previsto dall’articolo 2, comma 29, legge n. 335/1995, con accredito mensile dei contributi dall’inizio dell’anno solare e riduzione proporzionale dei mesi se il versamento è inferiore al minimale di reddito.

Modalità operative di determinazione

Per ciascun mese o giorno coperto figurativamente viene attribuito un valore retributivo medio desunto dai compensi assoggettati a contribuzione obbligatoria nell’anno interessato; se necessario, il valore si ricava dall’anno precedente. Il reddito medio di riferimento si ottiene rapportando il reddito dell’anno ai giorni non coperti da indennità e viene moltiplicato per i giorni di fruizione dell’indennità. Se i giorni di indennità cadono in un anno successivo a quello di riferimento, il reddito medio va preventivamente attualizzato con l’indice ISTAT del costo della vita secondo i criteri della circolare n. 56 del 6 marzo 1985.

Limiti della copertura e accredito d’ufficio

La copertura contributiva figurativa non può eccedere la durata del periodo di assenza per maternità, paternità o congedo parentale per il quale è corrisposta la relativa indennità. L’accredito della contribuzione figurativa avviene d’ufficio sul conto assicurativo dei lavoratori interessati.

Esempi applicativi

L’allegato riporta tre esempi di calcolo: un caso con parto nel 2010 e reddito 2010 pari a 8.000 euro, un caso con parto nel 2009 e reddito 2008 pari a 15.000 euro con rivalutazione al 2009, e un caso a cavallo tra 2008 e 2009 con reddito 2008 pari a 10.000 euro e ripartizione della remunerazione figurativa tra i due anni. Gli esempi mostrano come la contribuzione figurativa possa incidere sui mesi accreditati, nel rispetto del minimale di reddito applicabile in ciascun anno.

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