Circolare numero 66 del 18-05-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, sulla base di interpelli ministeriali, quali lavoratori rientrino nell’obbligo di iscrizione ENPALS dopo l’estensione operata dal D.M. 15 marzo 2005, con particolare attenzione a case da gioco, sale scommesse, sale giochi, impianti e circoli sportivi, palestre e piscine. Vengono distinti i casi in cui permane l’assicurazione INPS da quelli in cui subentra l’ENPALS, in funzione della natura dell’attività svolta, dell’autonomia dell’attività rispetto ad altre attività aziendali e della tipologia del rapporto di lavoro. La circolare fornisce inoltre istruzioni operative per l’adeguamento delle posizioni contributive, l’annullamento o il trasferimento di contribuzione erroneamente versata all’INPS o all’ENPALS, con effetti decorrenti dal 22 aprile 2005.
Adeguamento delle categorie di lavoratori obbligatoriamente assicurati presso l’ENPALS ai sensi del D.M. 15 marzo 2005 (punti 19 e 20)
Adeguamento delle categorie assicurate presso l’ENPALS ai sensi del D.M. 15 marzo 2005
La circolare esamina gli effetti dell’estensione dell’obbligo di iscrizione all’ENPALS introdotta dal D.M. 15 marzo 2005, con particolare riferimento alle categorie di cui ai punti 19 e 20. L’obiettivo è chiarire il corretto regime previdenziale dei lavoratori coinvolti e fornire indicazioni operative alle strutture territoriali per la gestione delle posizioni contributive.
Quadro normativo e origine dei chiarimenti
Il D.M. 15 marzo 2005 ha ampliato la platea dei soggetti assicurati presso l’ENPALS, incidendo su categorie di lavoratori già in precedenza assicurati all’INPS. L’ENPALS ha poi dettato le istruzioni attuative con le circolari nn. 7 e 8 del 30 marzo 2006. La circolare INPS interviene per risolvere le incertezze interpretative emerse, anche alla luce delle risposte ministeriali agli interpelli n. 21/2007 e n. 59/2009.
Lavoratori rientranti nel punto 19 del decreto: case da gioco, sale scommesse, sale giochi
Per i lavoratori dipendenti da case da gioco e sale scommesse, l’obbligo di iscrizione all’ENPALS decorre dal 22 aprile 2005, ma solo se l’attività della sala da gioco o della sala scommesse è esercitata in modo esclusivo dal datore di lavoro. Il medesimo criterio è esteso per analogia alle sale giochi.
Quando l’attività è promiscua e inserita in un pubblico esercizio, occorre verificare se la stessa abbia autonomia organizzativa rispetto all’attività principale. Se manca autonomia e il datore di lavoro impiega promiscuamente i dipendenti nel pubblico esercizio e nell’attività di gioco, i lavoratori restano assicurati all’INPS, poiché il datore di lavoro è classificato nel settore terziario ai fini previdenziali.
Per le sale scommesse, la circolare precisa che l’iscrizione all’ENPALS prescinde dal tipo di scommessa, sia essa relativa a eventi ippici o ad altri eventi sportivi, ma riguarda esclusivamente i lavoratori con contratto di lavoro subordinato. Diversamente, i prestatori d’opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse sono iscritti all’ENPALS solo se operano presso ippodromi, cinodromi, sale da corsa o agenzie ippiche, indipendentemente dal fatto che il rapporto sia subordinato o autonomo.
La circolare conferma inoltre che case da gioco, sale scommesse e sale giochi restano inquadrate nel settore terziario ai fini delle contribuzioni minori. Per i titolari delle imprese che gestiscono tali attività, se la partecipazione al lavoro avviene con carattere di abitualità e prevalenza, continua a trovare applicazione l’iscrizione alla gestione commercianti.
Lavoratori del punto 20 del decreto: impianti sportivi, palestre, sale fitness e piscine
La risposta all’interpello n. 59/2009 chiarisce che il D.M. 15 marzo 2005 ha esteso l’ambito dell’iscrizione ENPALS a impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, alle palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi e autodromi. L’obbligo riguarda quindi non solo gli addetti agli impianti sportivi in senso stretto, ma anche altre figure impiegate in strutture che svolgono attività sportiva.
Per istruttori e addetti alle strutture indicate, l’assicurazione presso l’ENPALS opera a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro. Tuttavia, la circolare sottolinea che l’estensione dell’obbligo riguarda comunque attività di natura sportiva: non è sufficiente il solo fatto che la struttura si chiami "palestra".
Per stabilire il corretto inquadramento, è necessaria una valutazione concreta dell’attività esercitata dall’azienda e delle professionalità utilizzate. Le palestre nelle quali si svolge attività sportiva devono essere inquadrate nel settore industria, con obbligo di iscrizione dei lavoratori all’ENPALS. Al contrario, le palestre che svolgono esclusivamente attività estetica o di recupero motorio restano nel settore terziario o artigiano e i loro dipendenti continuano a essere assicurati all’INPS.
Lo stesso criterio vale per le piscine: se sono destinate allo svolgimento di attività sportiva, il gestore deve essere inquadrato nel settore industria; se la piscina è utilizzata esclusivamente per educazione motoria, l’inquadramento resta nel terziario o artigianato, con obbligo INPS per i dipendenti.
Titolari di imprese artigiane
Per i titolari di imprese artigiane che esercitano le attività sopra descritte, la circolare richiama la disciplina della legge quadro n. 443/1985 e della legge n. 463/1959, precisando che essi continuano a restare iscritti alla gestione speciale artigiani dell’INPS. La diversa assicurazione dei lavoratori dipendenti dell’impresa va invece determinata in base ai criteri stabiliti per le singole attività nei punti precedenti.
Se l’impresa artigiana occupa personale dipendente, tali lavoratori devono essere iscritti all’INPS o all’ENPALS a seconda della concreta attività svolta. Viene altresì superato il terzultimo capoverso della circolare n. 213/1988, nella parte in cui affermava in modo generale che l’inquadramento nel settore artigianato comporta sempre, per i dipendenti, l’obbligo del contributo IVS all’INPS.
Istruzioni operative e gestione delle contribuzioni errate
Le strutture territoriali devono procedere all’attribuzione del corretto inquadramento e dei necessari codici di autorizzazione con decorrenza dal mese di aprile 2005, data di entrata in vigore del decreto.
Per i lavoratori che, secondo i chiarimenti forniti, risultano soggetti al regime ENPALS, le sedi devono:
- annullare le eventuali note di rettifica emesse nei confronti delle aziende sulla base dell’erroneo presupposto dell’iscrivibilità all’INPS;
- trasferire all’ENPALS, senza interessi e su richiesta, la sola contribuzione IVS versata all’INPS, in applicazione dell’art. 116, comma 20, della legge n. 388/2000;
- considerare il trasferimento riferito ai lavoratori che, dal 22 aprile 2005, non sono più assicurabili al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Nei casi opposti, in cui il datore di lavoro abbia erroneamente versato all’ENPALS la contribuzione pensionistica dovuta invece all’INPS, le sedi devono invitare l’ENPALS e i datori di lavoro a richiedere il trasferimento della contribuzione all’Istituto, sempre ai sensi dell’art. 116, comma 20, della legge n. 388/2000. Le note di rettifica attive eventualmente emesse per il recupero della contribuzione devono restare sospese fino alla conclusione del trasferimento.
Punti principali
Premessa e quadro normativo
Il D.M. 15 marzo 2005 ha ampliato le categorie di soggetti assicurati presso l’ENPALS, modificando il regime previdenziale di alcune figure già assicurate all’INPS. L’ENPALS ha poi emanato le circolari attuative nn. 7 e 8 del 30 marzo 2006. La circolare INPS nasce per risolvere i dubbi interpretativi emersi soprattutto in relazione ai punti 19 e 20 del decreto.
Lavoratori di case da gioco, sale scommesse, sale giochi e attività connesse
Per i dipendenti di case da gioco e sale scommesse l’obbligo ENPALS decorre dal 22 aprile 2005, ma solo se l’attività è esercitata in modo esclusivo dal datore di lavoro; l’indicazione è estesa per analogia alle sale giochi. Se l’attività è promiscuamente inserita in un pubblico esercizio e non ha autonomia, i lavoratori restano assicurati all’INPS. Per le sale scommesse l’obbligo riguarda i lavoratori subordinati indipendentemente dal tipo di scommessa. I prestatori d’opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse sono invece iscritti all’ENPALS solo se operano presso ippodromi, cinodromi, sale da corsa e agenzie ippiche, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto. Per case da gioco, sale scommesse e sale giochi è confermato l’inquadramento nel terziario ai fini delle contribuzioni minori, anche se i dipendenti sono soggetti a ENPALS. Per i titolari che partecipano abitualmente e prevalentemente al lavoro resta ferma, come per il Bingo, l’iscrizione alla gestione commercianti.
Lavoratori di palestre, sale fitness, impianti e circoli sportivi, piscine
La risposta all’interpello n. 59/2009 chiarisce che il D.M. 15 marzo 2005 ha esteso l’obbligo ENPALS a impiegati, operai, istruttori e addetti di impianti e circoli sportivi, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi e autodromi. Gli istruttori e gli addetti a tali strutture sono assoggettati a ENPALS sia in rapporto autonomo sia subordinato, purché l’attività sia effettivamente di natura sportiva. Non è sufficiente la sola denominazione di "palestra": occorre verificare l’attività complessiva svolta e le professionalità impiegate. Le palestre con attività sportiva vanno inquadrate nel settore industria con obbligo ENPALS; quelle che svolgono solo attività estetica o di recupero motorio restano nel terziario o artigianato con assicurazione INPS per i dipendenti. In modo analogo, le piscine sono inquadrate nel settore industria se utilizzate per attività sportiva; se sono destinate solo a educazione motoria, il gestore resta nel terziario o artigianato con iscrizione INPS dei dipendenti.
Titolari di imprese artigiane
I titolari di imprese artigiane che svolgono le attività richiamate nei punti precedenti continuano a restare iscritti alla gestione speciale artigiani dell’INPS, istituita dalla legge n. 463/1959, nel quadro della disciplina dell’imprenditore artigiano della legge n. 443/1985. Se l’impresa artigiana occupa dipendenti, questi ultimi devono essere iscritti all’INPS o all’ENPALS in base ai criteri sopra indicati. Viene considerato superato il terzultimo capoverso della circolare n. 213/1988, nella parte in cui affermava in via generale l’obbligo del contributo IVS INPS per i dipendenti di imprese artigiane.
Istruzioni operative per le sedi
Le strutture territoriali devono adeguare l’inquadramento e attribuire i codici di autorizzazione corretti con decorrenza dal mese di aprile 2005, data di entrata in vigore del decreto. Per i lavoratori che risultano soggetti a ENPALS, devono essere annullate le eventuali note di rettifica emesse contro aziende che avevano versato all’INPS contributi non dovuti; inoltre, su richiesta, deve essere trasferita senza interessi all’ENPALS la sola contribuzione IVS versata all’INPS, ai sensi dell’art. 116, comma 20, della legge n. 388/2000, per i lavoratori non più assicurabili al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dal 22 aprile 2005. Nei casi opposti, ossia quando è stata versata erroneamente contribuzione pensionistica all’ENPALS per lavoratori che restano assicurati all’INPS, le sedi devono invitare ENPALS e datori di lavoro a richiedere il trasferimento all’Istituto; le eventuali note di rettifica attive devono essere sospese fino alla definizione del trasferimento.
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