Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 68 del 25-05-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna per l’anno 2010 le aliquote contributive dovute dai concedenti per piccoli coloni e compartecipanti familiari, richiamando le regole già vigenti su Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, riduzioni degli oneri sociali ed esonero per il costo del lavoro. Indica inoltre le misure dei contributi INAIL, il recupero del danno biologico per gli anni 2006-2008 e il criterio del salario medio provinciale per il calcolo della retribuzione. Sono infine riepilogate le agevolazioni contributive per le zone tariffarie nel periodo 1 gennaio-31 luglio 2010 e 1 agosto-31 dicembre 2010, con tabella finale delle aliquote applicabili.

Contributi dovuti dai concedenti per piccoli coloni e compartecipanti familiari per il 2010

Contributi dovuti dai concedenti per piccoli coloni e compartecipanti familiari - anno 2010

La circolare definisce il quadro contributivo applicabile per l’anno 2010 ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari, con particolare riferimento alla quota al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, alle riduzioni degli oneri sociali, agli esoneri sul costo del lavoro, ai contributi INAIL e alle agevolazioni territoriali. Riporta inoltre la tabella riepilogativa delle aliquote in vigore per l’intero anno.

Aliquota contributiva al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti

Per il 2010 continua ad applicarsi il disposto dell’art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per la generalità delle aziende agricole, a carico dei concedenti. Le aliquote fissate per il periodo 1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2010 sono:

  • concedente: 18,35%, esclusa la quota base pari a 0,11%;
  • concessionario: 8,84%;
  • totale: 27,19%.

Riduzione degli oneri sociali

Resta applicabile l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già richiamato dalla circolare n. 95 del 26 aprile 2001. Per i concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri risultano i seguenti:

  • assegni familiari: 0,43%;
  • tutela maternità: 0,03%;
  • disoccupazione: 0,34%.

Riduzione del costo del lavoro

L’art. 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede un esonero complessivo di 1 punto percentuale da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. La circolare chiarisce che l’esonero:

  • opera prioritariamente sull’aliquota degli assegni per il nucleo familiare;
  • è cumulabile con l’esonero già previsto dall’art. 120 della legge n. 388/2000;
  • in caso di incapienza si applica alle altre aliquote della gestione, privilegiando maternità e disoccupazione;
  • non si applica all’aliquota per il trattamento di fine rapporto né a quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Per i concedenti, l’esonero incide sull’aliquota della disoccupazione, indicata nella misura del 2,75%, con esonero di 1,00%.

Contributi INAIL

Per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le misure sono fissate come segue:

  • assistenza infortuni sul lavoro: 10,125%;
  • addizionale infortuni sul lavoro: 3,1185%.

Recupero INAIL per danno biologico

Il decreto ministeriale del 21 aprile 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2009, ha determinato l’addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico, con i seguenti incrementi:

  • aumento del 3,43% dell’aliquota vigente per l’anno 2006;
  • aumento del 3,03% dell’aliquota vigente per l’anno 2007;
  • aumento del 2,42% dell’aliquota vigente per l’anno 2008.

L’INPS, quale ente preposto alla riscossione dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, procede al recupero di tali importi insieme alla contribuzione relativa al 2010, tramite il modello F24. La circolare riporta inoltre i risultati del calcolo per ciascun anno, applicati sia al contributivo “Assistenza Infortuni sul lavoro” sia all’addizionale su tale contributo.

Salari medi provinciali

Per i soggetti di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, cioè piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti, nonché per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano ad applicarsi l’art. 28 del DPR 488/1968 e l’art. 7 della legge n. 233/1990. Di conseguenza, la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.

Agevolazioni per zone tariffarie anno 2010

L’art. 2, comma 49, della legge finanziaria 2010 proroga fino al 31 luglio 2010 le agevolazioni già in essere per il 2009 a favore dei datori di lavoro operanti in territori montani particolarmente svantaggiati, territori svantaggiati e aree della ex Cassa del Mezzogiorno. Dal 1° agosto al 31 dicembre 2010 tornano applicabili le riduzioni contributive previste dall’art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

La circolare distingue due periodi:

  • dal 1° gennaio al 31 luglio 2010:
    • territori non svantaggiati: nessuna agevolazione, dovuto 100%;
    • territori montani: agevolazione 75%, dovuto 25%;
    • territori svantaggiati: agevolazione 68%, dovuto 32%.
  • dal 1° agosto al 31 dicembre 2010:
    • territori non svantaggiati: nessuna agevolazione, dovuto 100%;
    • territori montani: agevolazione 70%, dovuto 30%;
    • territori svantaggiati: agevolazione 40%, dovuto 60%.

Tabella finale delle aliquote contributive

L’allegato alla circolare contiene la tabella delle aliquote contributive per piccoli coloni e compartecipanti familiari vigenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010. Il prospetto riepiloga le singole voci contributive e le relative quote a carico di concedente e concessionario, con un totale complessivo pari a 42,6365%, di cui 33,7965% a carico del concedente e 8,84% a carico del concessionario.

Punti principali

Aliquota contributiva al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti

Per il 2010 continua ad applicarsi l’aumento di 0,20 punti percentuali previsto dall’art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 146/1997 a carico dei concedenti. Le aliquote indicate sono: concedente 18,35% (esclusa la quota base pari a 0,11%), concessionario 8,84%, totale 27,19%.

Riduzione degli oneri sociali

Resta applicabile l’art. 120 della legge n. 388/2000, già richiamato dalla circolare n. 95/2001. Per i concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono pari a 0,43% per gli assegni familiari, 0,03% per la tutela maternità e 0,34% per la disoccupazione.

Riduzione del costo del lavoro

L’art. 1, commi 361-362, della legge n. 266/2005 prevede un esonero complessivo di 1 punto percentuale sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24 della legge n. 88/1989. L’esonero è prioritariamente imputato agli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello dell’art. 120 della legge n. 388/2000 e, in caso di incapienza, si applica alle altre aliquote della gestione, privilegiando maternità e disoccupazione, con esclusione del TFR e dei fondi interprofessionali. Per i concedenti l’esonero opera sull’aliquota disoccupazione, pari al 2,75%, per 1,00%.

Contributi INAIL e recupero danno biologico

I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, dal 1° gennaio 2001, sono fissati in 10,125% per l’assistenza infortuni sul lavoro e 3,1185% per l’addizionale infortuni sul lavoro. Per il recupero del danno biologico, il decreto del 21 aprile 2009 ha stabilito aumenti percentuali per gli anni 2006, 2007 e 2008; l’INPS provvede al recupero tramite il modello F24 insieme alla contribuzione 2010. Gli importi di recupero indicati sono calcolati applicando 3,43%, 3,03% e 2,42% rispettivamente alle aliquote 10,125% e 3,1185%.

Salari medi provinciali

Per i soggetti di cui all’art. 8 della legge n. 334/1968, nonché per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano ad applicarsi l’art. 28 del DPR 488/1968 e l’art. 7 della legge n. 233/1990. Ne consegue che, ai fini del calcolo dei contributi, la retribuzione da assumere è il salario medio provinciale.

Agevolazioni per zone tariffarie 2010

La legge finanziaria 2010 proroga fino al 31 luglio 2010 le agevolazioni già previste per il 2009 in favore delle aziende ubicate o operanti in territori montani particolarmente svantaggiati e in territori svantaggiati, comprese le aree della ex Cassa del Mezzogiorno. Dal 1° agosto al 31 dicembre 2010 tornano applicabili le riduzioni contributive dell’art. 11, comma 27, della legge n. 537/1993. Per i territori non svantaggiati il dovuto resta al 100%; per i montani è 25% fino al 31 luglio e 30% dal 1° agosto; per gli svantaggiati è 32% fino al 31 luglio e 60% dal 1° agosto.

Tabella riepilogativa delle aliquote

In allegato è riportata la tabella delle aliquote contributive per piccoli coloni e compartecipanti familiari valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010. Il totale contributivo risulta pari al 42,6365% complessivo, di cui 33,7965% a carico del concedente e 8,84% a carico del concessionario.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.