Ordinanza n. 2639/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento: - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (Napoli Federico II); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (Napoli Federico II); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (Napoli Federico II); - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia - Napoli Federico II) e di ogni altra misura ritenuta opportuna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie nazionali e atti della procedura di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, inclusi i decreti ministeriali, la prova, le operazioni di correzione e gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le graduatorie uniche nazionali pubblicate l'8, il 21 e il 28 gennaio 2026, nella parte in cui non risultava ammesso alla prima scelta presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha inoltre contestato i decreti ministeriali che disciplinavano le modalità di accesso, la formazione delle graduatorie, l'assegnazione delle sedi e la definizione dei posti disponibili, nonché l'avviso relativo alle prove, il questionario, gli atti di nomina delle commissioni scientifiche, i verbali di validazione e correzione e le operazioni svolte dal CINECA e dalle commissioni universitarie. Tra le censure indicate emergevano questioni relative all'assenza di cautele idonee a garantire la par condicio e l'anonimato dei candidati, alla trasparenza della procedura di correzione, alla predeterminazione delle risposte corrette, agli eventuali elenchi dei sinonimi ammessi per le domande a completamento, alle modalità di funzionamento del sistema informatico di valutazione e ai criteri adottati dalle commissioni. È stata chiesta anche l'ammissione al corso ai sensi dell'art. 30 c.p.a. In sede cautelare il ricorrente ha domandato la sospensione degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti dell'art. 55 c.p.a. sulla base della giurisprudenza cautelare consolidata della Sezione, richiamata anche la conferma del Consiglio di Stato. La decisione cautelare non ha definito nel merito le censure relative alla trasparenza della correzione, alla predeterminazione delle risposte, ai sinonimi, al funzionamento del sistema informatico e ai criteri di valutazione. Il Collegio ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero. La pubblicazione deve contenere il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, l'ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati; il Ministero deve mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare un'attestazione della pubblicazione e predisporre un collegamento denominato "Atti di notifica". Gli adempimenti devono essere richiesti ed eseguiti entro i termini perentori stabiliti, a pena di improcedibilità del ricorso, con successivo deposito della prova. Sono state inoltre autorizzate le medesime modalità per eventuali motivi aggiunti. Ai fini istruttori, il TAR ha ordinato al Ministero, al CINECA e alle università intimate di depositare, entro quaranta giorni, chiarimenti documentati sulla predeterminazione delle risposte corrette, sui sinonimi ammessi, sulle procedure di correzione, sul sistema informatico, sui criteri di valutazione e sui verbali delle operazioni di correzione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente per complessivi 500 euro, oltre accessori, in favore delle amministrazioni costituite; nulla è stato disposto per il CINECA non costituito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La concessione della tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti; nel caso concreto il TAR li ha ritenuti insussistenti sulla base della giurisprudenza cautelare consolidata.
art. 30 c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento della domanda di accertamento e condanna dell'amministrazione all'adozione del provvedimento di ammissione al corso.
art. 41, comma 4, c.p.a.
La notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall'elevato numero dei destinatari, fermo l'obbligo di individuarli nominativamente.
art. 49 c.p.a.
È stato richiamato quale base normativa dell'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
Massime di principio
- La tutela cautelare nel processo amministrativo può essere negata quando, alla luce della giurisprudenza cautelare consolidata richiamata dal giudice, non risultano sussistenti i presupposti previsti dall'art. 55 c.p.a.; tale rigetto non comporta necessariamente la definizione nel merito delle censure non esaminate nella sommaria delibazione.
- Quando i controinteressati sono estremamente numerosi e la notificazione ordinaria risulta oggettivamente sommamente difficile e onerosa, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
- La notificazione per pubblici proclami non può ridursi a una mera pubblicità indifferenziata: deve indicare nominativamente i destinatari, mediante allegazione dell'elenco dei controinteressati, e deve contenere gli elementi necessari a consentire l'effettività del contraddittorio.
- Il giudice può subordinare la procedibilità del ricorso al tempestivo compimento degli adempimenti di integrazione del contraddittorio e al deposito della relativa prova entro termini perentori espressamente stabiliti.
- In una controversia relativa a una procedura selettiva nazionale, il giudice può disporre acquisizioni istruttorie per verificare la predeterminazione dei criteri di valutazione, le modalità di correzione, il funzionamento dei sistemi informatici e la verbalizzazione delle operazioni, quando tali profili non siano adeguatamente approfondibili nella fase cautelare.
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