Cassazione Civile, Sentenza n. 30630/2022 del 18/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti contestavano un'ordinanza dell'Ispettorato del Lavoro che li aveva sanzionati in solido per violazioni delle norme sui riposi (art. 9 e art. 7 d.lgs. n. 66/2003) per non aver garantito ai lavoratori il riposo settimanale di 24 ore e/o il riposo giornaliero consecutivo di 11 ore. In particolare, deducevano che: a) era stata prevista una valida deroga collettiva (richiamando il c.c.n.l. Legno e Arredamento e l'art. 26 del c.c.n.l.); b) la Corte di merito aveva applicato l'art. 18-bis d.lgs. 66/2003 benché tale norma fosse stata dichiarata incostituzionale; c) non era stata applicata la disciplina sanzionatoria più favorevole (favor rei/retroattività) o, in alternativa, andava applicato il criterio del cumulo giuridico/giuridico-penale in modo diverso dal cumulo materiale operato dalla Corte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (escludendo l'esistenza di una deroga collettiva valida: il c.c.n.l. 2004 e gli accordi aziendali anteriori non legittimano la deroga prevista dall'art. 17 d.lgs. 66/2003) e ha accolto il secondo motivo: è illegittimo che la Corte di merito abbia applicato l'art. 18-bis del d.lgs. 66/2003 nella parte già dichiarata incostituzionale. Ciò determina l'applicazione del regime sanzionatorio anteriore (per la Cassazione, l'art. 9 del r.d.l. n. 692/1923) per effetto della reviviscenza della disciplina precedente. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata in parte e rinviata alla Corte d'Appello di Trieste, in diversa composizione, per ricalcolare la sanzione secondo la disciplina risultante (art. 9 r.d.l. 692/1923) e per valutare, alla luce di tale quadro normativo, le questioni connesse al trattamento più favorevole e al cumulo.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 66/2003, art. 7
Stabilisce la durata minima del riposo giornaliero (11 ore consecutive). La Corte ha ritenuto accertata la violazione di tale prescrizione in assenza di una valida deroga collettiva.
D.Lgs. n. 66/2003, art. 9
Norma sul riposo settimanale (24 ore ogni 7 giorni). La Corte d'appello ha escluso la violazione su questo punto; comunque la norma era parte del quadro sostanziale contestato.
D.Lgs. n. 66/2003, art. 17, comma 1
"Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione"
Consente deroghe alle disposizioni indicate solo se previste da contratti collettivi nazionali o da contratti/accordi di secondo livello conformi alle regole stabilite nelle intese sindacali nazionali; accordi aziendali o intese anteriori al d.lgs. non possono legittimare deroghe peggiorative.
D.Lgs. n. 66/2003, art. 18-bis
Prevedeva un regime sanzionatorio per plurime violazioni: la Corte costituzionale ne ha dichiarato (in parte) l'illegittimità. La Cassazione ha stabilito che, non potendo essere applicata la parte dichiarata incostituzionale, va adottata la disciplina sanzionatoria precedente.
C.C.N.L. Legno e Arredamento, art. 26
Prevede che per lavorazioni a ciclo continuo la distribuzione dell'orario e dei riposi sia oggetto di esame tra direzione aziendale e R.S.U.; la Corte ha ritenuto che tale clausola non equivale a una deroga autorizzata dall'art. 17 d.lgs. 66/2003 e non può legittimare una riduzione dell'11 ore di riposo giornaliero.
Accordi aziendali 1990/1997
Essendo anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. 66/2003, non possono essere considerati idonei a esercitare la facoltà derogatoria prevista dall'art. 17 del d.lgs. 66/2003.
R.D.L. n. 692/1923, art. 9
Disciplina sanzionatoria anteriore alla riforma abrogata dall'art. 18-bis; per la Cassazione, in conseguenza della sentenza costituzionale che ha annullato la parte di d.lgs. 66/2003, è il regime sanzionatorio applicabile (effetto di reviviscenza).
Legge n. 689/1981, art. 8
Norma sul cumulo delle sanzioni: la Cassazione richiama la sua distinzione tra ambiti soggettivi e materiali, e la giurisprudenza che preferisce il criterio del cumulo materiale per plurime violazioni in materia di orario di lavoro.
Carta di Nizza, art. 49 e CEDU art. 7
Invocate dai ricorrenti per sostenere il principio di retroattività in mitius delle norme sanzionatorie; la Corte ha ritenuto la questione da valutare dalla Corte d'appello nel nuovo quadro sanzionatorio risultante.
Costituzione, art. 136, e legge n. 87/1953, art. 30
Richiamate dai ricorrenti in tema di effetti delle pronunce costituzionali e della reviviscenza normativa; la Corte ha confermato l'operatività dell'effetto ex tunc delle decisioni di incostituzionalità con riflessi sul regime sanzionatorio.
Massime di principio
- Per derogare alle regole minime sui riposi giornalieri (art. 7 d.lgs. 66/2003) è necessaria una deroga prevista da contratti collettivi nazionali o da accordi di secondo livello conformi alle intese nazionali: clausole aziendali o accordi anteriori non sono idonei a legittimare deroghe peggiorative per i lavoratori.
- Se una norma sanzionatoria contenuta in un d.lgs. viene dichiarata incostituzionale, occorre verificare il regime sanzionatorio applicabile: la giurisprudenza consente la 'reviviscenza' della disciplina previgente ove la norma incidentale fosse stata priva di efficacia fin dall'origine.
- Il principio di favore rei/retroattività delle norme più favorevoli deve essere valutato concretamente alla luce del regime sanzionatorio effettivamente applicabile dopo la pronuncia di incostituzionalità; la Corte di merito deve pronunciarsi espressamente su tale questione.
- In tema di plurime violazioni in materia di orario di lavoro, la tendenza giurisprudenziale è verso l'applicazione del cumulo materiale delle sanzioni (somma delle sanzioni per ogni violazione) più che dell'istituto del cumulo giuridico in senso formale, salvo diversa disciplina espressa.
- Le parti (azienda e R.S.U.) non possono sostituirsi alla contrattazione collettiva nazionale per introdurre deroghe che incidano sulla tutela minima dei diritti fondamentali dei lavoratori; eventuali modifiche peggiorative devono risultare da negoziati collettivi conformi alle regole legislative.
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