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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1066

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1066 della Commissione, del 28 maggio 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Aydın Çam Fıstığı (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1066 della Commissione iscrive nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione la denominazione "Aydın Çam Fıstığı" come DOP. La misura interviene nell’ambito del nuovo quadro del regolamento (UE) 2024/1143 e prende atto che non è stata presentata alcuna opposizione alla domanda di registrazione. Il regolamento ha efficacia generale, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica "Aydın Çam Fıstığı" come DOP.

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione, dell’indicazione geografica "Aydın Çam Fıstığı" (DOP), a seguito di domanda presentata dalla Turchia e già pubblicata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. Produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dell’Unione. Non contiene esclusioni settoriali ulteriori; riguarda esclusivamente la fase di iscrizione nel registro UE di una specifica denominazione di origine protetta per il prodotto identificato dalla domanda.

Iscrizione di "Aydın Çam Fıstığı" nel registro UE delle indicazioni geografiche

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1066 della Commissione completa la procedura di registrazione dell’indicazione geografica "Aydın Çam Fıstığı" come denominazione di origine protetta (DOP). Il provvedimento si colloca nel nuovo sistema europeo delle indicazioni geografiche introdotto dal regolamento (UE) 2024/1143 e dà seguito a una domanda presentata dalla Turchia, pubblicata in precedenza nella Gazzetta ufficiale.

Quadro giuridico di riferimento

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2024/1143, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2, come base per l’iscrizione nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. Nei considerando si segnala che la domanda era stata ricevuta prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento e che, per effetto delle disposizioni transitorie richiamate, la procedura è stata portata avanti nell’ambito del nuovo quadro normativo. È inoltre menzionato il previgente regolamento (UE) n. 1151/2012, sotto la cui disciplina era stata pubblicata la domanda.

Procedura di registrazione e assenza di opposizioni

La Commissione constata che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. L’assenza di opposizioni consente l’adozione del provvedimento di iscrizione senza ulteriori passaggi procedurali.

Effetti della decisione

L’articolo 1 stabilisce l’iscrizione di "Aydın Çam Fıstığı" (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Per gli operatori interessati, ciò comporta la piena tutela della denominazione secondo il regime europeo applicabile alle DOP registrate.

Entrata in vigore e portata applicativa

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Base giuridica e contesto normativo

La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE e dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità. Il provvedimento si inserisce nel passaggio dal previgente regolamento (UE) n. 1151/2012 al nuovo quadro del 2024/1143.

Domanda di registrazione e assenza di opposizioni

La domanda di registrazione di "Aydın Çam Fıstığı" era stata presentata dalla Turchia e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; essa era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile tramite l’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Iscrizione nel registro delle indicazioni geografiche

L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica "Aydın Çam Fıstığı" (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichequalità dei prodotti agricolidenominazioni di origine protettaregistri uemercato agricolo

Testo integrale

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