Regolamento (UE) 2025/1111
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1111 del Consiglio, del 28 maggio 2025, che attua il regolamento (UE) 2020/1998, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime globale di sanzioni UE in materia di diritti umani, modificando l’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998. A seguito degli eventi violenti verificatisi nella regione costiera siriana nel marzo 2025, il Consiglio inserisce nell’elenco due persone fisiche e tre entità ritenute responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. Il provvedimento è immediatamente vincolante e applicabile in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione.
Modifica dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive per gravi violazioni e abusi dei diritti umani, con l’aggiunta di 2 persone e 3 entità legate alle violenze in Siria.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Incide sul regime sanzionatorio dell’UE previsto dal regolamento (UE) 2020/1998, limitatamente all’allegato I, che elenca le persone fisiche, giuridiche, le entità e gli organismi soggetti a misure restrittive. L’aggiornamento riguarda soggetti collegati a gravi violazioni dei diritti umani in Siria; non introduce una disciplina generale nuova, ma amplia l’elenco sanzionatorio esistente. Entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’elenco sanzionatorio UE per gravi violazioni dei diritti umani
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1111 attua il regolamento (UE) 2020/1998, relativo alle misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani. Il provvedimento interviene in seguito agli eventi violenti verificatisi nella regione costiera siriana nel marzo 2025 e amplia l’allegato I del regime sanzionatorio UE, inserendo nuovi soggetti nell’elenco delle persone fisiche e delle entità sottoposte a restrizioni.
Contesto e finalità
Nei considerando il Consiglio richiama il quadro politico del regime globale di sanzioni UE in materia di diritti umani, istituito per rafforzare la capacità dell’Unione di contrastare gravi violazioni e abusi dei diritti umani nel mondo. Il regolamento si inserisce quindi in una logica di risposta mirata a condotte ritenute particolarmente gravi, in coerenza con l’impegno dell’Unione alla promozione e protezione universale dei diritti umani.
Base giuridica e tecnica normativa
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2020/1998, in particolare dell’articolo 14, paragrafo 1, che consente l’aggiornamento dell’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive. La misura ha natura esecutiva e non istituisce un nuovo regime, ma aggiorna l’elenco esistente.
Ambito soggettivo e territoriale
L’atto è applicabile a tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente obbligatorio in tutti i suoi elementi. L’effetto pratico consiste nell’estensione delle misure restrittive già previste dal regime del regolamento (UE) 2020/1998 ai soggetti inseriti nell’allegato I. Il testo non introduce eccezioni o deroghe specifiche, limitandosi alla modifica dell’elenco.
Nuove persone fisiche inserite nell’allegato I
Sono aggiunte due persone fisiche alla rubrica "A. Persone fisiche":
- Muhammad Hussein AL’JASIM, noto anche come Abu AMSHA e con ulteriori alias, indicato come fondatore e leader della Sultan Sulaiman Shah Brigade;
- Sayf Boulad ABU BAKR, noto anche come Sayf BALUD e con ulteriori alias, indicato come leader della Hamza Division.
Per il primo soggetto, il motivo dell’iscrizione è la responsabilità per gravi violazioni dei diritti umani in Siria, in particolare uccisioni arbitrarie di civili nel contesto delle violenze del marzo 2025. Per il secondo soggetto, il Consiglio richiama una responsabilità per torture e uccisioni arbitrarie di civili, oltre a un più ampio quadro di condotte abusive attribuite alla milizia da lui comandata.
Nuove entità inserite nell’allegato I
Sono aggiunte tre entità nella rubrica "B. Persone giuridiche, entità e organismi":
- Sultan Sulaiman Shah Brigade;
- The Hamza Division;
- The Sultan Murad Division.
La Sultan Sulaiman Shah Brigade è descritta come una milizia armata creata nel 2016 e attiva nella guerra civile siriana, ritenuta responsabile di aver preso di mira civili, in particolare la comunità alawita, anche mediante uccisioni arbitrarie. La Hamza Division è indicata come responsabile, nel corso dell’intera guerra civile siriana, di numerosi atti di tortura nei propri centri di detenzione, oltre che di estorsioni e sfollamenti forzati di civili; nel marzo 2025 avrebbe partecipato alle violenze nella regione costiera siriana commettendo torture e uccisioni arbitrarie. La Sultan Murad Division, attiva dal 2013 e affiliata all’esercito nazionale siriano, è descritta come coinvolta in operazioni contro la comunità curda e le Forze democratiche siriane, con ricorso a torture, detenzioni arbitrarie, sparizioni forzate e maltrattamenti dei prigionieri; anche per essa è richiamata la partecipazione alle violenze del marzo 2025 con trattamenti disumani e uccisioni arbitrarie di civili.
Effetti giuridici e decorrenza
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da tale momento le nuove iscrizioni producono effetto nell’ambito del regime sanzionatorio previsto dal regolamento (UE) 2020/1998. Il testo precisa inoltre la piena obbligatorietà e l’applicabilità diretta del regolamento in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 sia modificato secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nell’inserimento di nuovi nominativi nelle sezioni dedicate alle persone fisiche e alle persone giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive.
Nuove iscrizioni nell’elenco delle persone fisiche
Nella rubrica "A. Persone fisiche" sono aggiunti Muhammad Hussein AL’JASIM (alias Abu AMSHA e altri alias, nato nel 1985 ad Al’Jawsa, governatorato di Hama, Siria) e Sayf Boulad ABU BAKR (alias Sayf BALUD e altri alias, nato nel 1987/1988 a Bza’ah, distretto al’Bab, Siria). Entrambi sono indicati come responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Siria, rispettivamente per uccisioni arbitrarie e per torture e uccisioni arbitrarie di civili.
Nuove iscrizioni nell’elenco delle persone giuridiche, entità e organismi
Nella rubrica "B. Persone giuridiche, entità e organismi" sono aggiunte Sultan Sulaiman Shah Brigade, The Hamza Division e The Sultan Murad Division. Le motivazioni richiamano il coinvolgimento nelle violenze del marzo 2025 nella regione costiera siriana e, più in generale, una condotta caratterizzata da torture, detenzioni arbitrarie, sfollamenti forzati, trattamenti disumani e uccisioni arbitrarie di civili.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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