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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1065

Regolamento delegato (UE) 2025/1065 della Commissione, del 28 maggio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’aggiornamento dei riferimenti ai requisiti di protezione ambientale e che rettifica tale regolamento

Normativa europea32025R1065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna e rettifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per allinearlo ai più recenti riferimenti UE in materia di requisiti di protezione ambientale applicabili all’aviazione civile. Interviene su definizioni, procedure di certificazione, ripartizione delle verifiche tra EASA e autorità competenti, nonché su diversi punti degli allegati relativi a modifiche di omologazione, riparazioni, sistemi di gestione della progettazione e della produzione. Inoltre corregge omissioni e incoerenze introdotte da precedenti regolamenti delegati, con applicazione retrodatata al 1o maggio 2025.

Modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 748/2012 aggiornando i riferimenti ai requisiti di protezione ambientale e correggendo varie disposizioni procedurali e di allegato in materia di certificazione aeronautica.

Ambito di applicazione

Si applica alla certificazione di aeronavigabilità e di protezione ambientale, alla dichiarazione di conformità e ai requisiti di idoneità delle imprese di progettazione e di produzione nell’ambito dell’aviazione civile, con riferimento a prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio (CMU), componenti di CMU e sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS) disciplinati dal regolamento (UE) 2018/1139 e dal regolamento (UE) n. 748/2012. Riguarda gli operatori, le imprese di progettazione e produzione, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) e le autorità competenti degli Stati membri. Le modifiche e rettifiche incidono sulle procedure di certificazione e sulle prove di conformità, in particolare per i requisiti di protezione ambientale, e si applicano dal 1o maggio 2025; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento delegato (UE) 2025/1065: aggiornamento dei riferimenti ambientali e rettifica del regolamento 748/2012

Il regolamento interviene sul sistema di certificazione aeronautica dell’Unione per armonizzare il regolamento (UE) n. 748/2012 con i riferimenti aggiornati ai requisiti di protezione ambientale applicabili ai sensi del regolamento (UE) 2018/1139 e della Convenzione di Chicago. La Commissione motiva l’intervento con la necessità di garantire un’attuazione coerente dei requisiti ambientali e di correggere omissioni e incoerenze emerse in precedenti regolamenti delegati.

Finalità e contesto normativo

Il provvedimento si colloca nel quadro della normativa UE sull’aviazione civile e dà seguito, in particolare, al regolamento delegato (UE) 2025/870, che ha aggiornato i riferimenti dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1139 ai requisiti di protezione ambientale dell’allegato 16 della Convenzione di Chicago. Il regolamento in esame mira quindi a riallineare il regolamento (UE) n. 748/2012, che disciplina la certificazione di aeronavigabilità e di protezione ambientale e la dichiarazione di conformità per aeromobili, prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti correlati.

Modifiche al testo generale del regolamento 748/2012

Il primo gruppo di interventi riguarda il testo base del regolamento 748/2012. Il titolo viene riformulato per descriverne in modo più completo l’oggetto: regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e di protezione ambientale o la dichiarazione di conformità, nonché per i requisiti di idoneità delle imprese di progettazione e di produzione. L’articolo 1, paragrafo 1, è riscritto per chiarire che il regolamento si fonda sugli articoli 19, 58 e 62 del regolamento (UE) 2018/1139 e stabilisce requisiti tecnici comuni e procedure amministrative per tali certificazioni e dichiarazioni.

Idoneità delle imprese di fabbricazione e regime parte 21 Light

L’articolo 9 viene aggiornato con riferimento alla dimostrazione di idoneità delle imprese di fabbricazione. La regola generale resta quella per cui l’impresa responsabile della fabbricazione di prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di CMU deve dimostrare la propria idoneità secondo l’allegato I (parte 21). È però ribadita l’esenzione per la fabbricazione di determinate parti, pertinenze o componenti installabili senza certificato di ammissione in servizio (modulo 1 AESA).

Per le imprese con sede principale in uno Stato membro che fabbricano i prodotti di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, e le relative parti, resta inoltre possibile la dimostrazione di idoneità secondo l’allegato Ib (parte 21 Light). Anche qui opera una deroga analoga per le parti installabili senza certificato di ammissione in servizio, se destinate a un prodotto omologato o a un aeromobile oggetto di dichiarazione di conformità del progetto.

Coordinamento con i requisiti di protezione ambientale

Il cuore della modifica è l’aggiornamento di numerose disposizioni della parte 21 per inserire in modo sistematico i requisiti di protezione ambientale accanto a quelli di aeronavigabilità. Vengono riscritti i punti relativi alla classificazione delle modifiche a un certificato di omologazione, alle condizioni per la dimostrazione della conformità, ai poteri dell’EASA nel definire le specifiche di certificazione e ai criteri per i certificati di omologazione e omologazione ristretta.

In particolare, il nuovo punto 21.A.91 distingue le modifiche "di minore entità" da quelle "di maggiore entità" sulla base dell’impatto su massa, equilibrio, resistenza strutturale, affidabilità, caratteristiche operative, rumorosità, livelli di emissioni certificati, dati di idoneità operativa e altre caratteristiche che incidono sull’aeronavigabilità o sulla compatibilità ambientale. Le modifiche non minori sono considerate di maggiore entità e sono soggette ad approvazione secondo le disposizioni applicabili.

Ruolo dell’EASA nelle verifiche di conformità

Le disposizioni sul coinvolgimento dell’Agenzia vengono precisate in più punti. Il punto 21.B.70 stabilisce che l’EASA pubblica specifiche di certificazione e altre specifiche dettagliate, comprese quelle relative all’aeronavigabilità e ai dati di idoneità operativa, utilizzabili per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali del regolamento (UE) 2018/1139.

Il punto 21.B.100 chiarisce che l’Agenzia determina il proprio livello di partecipazione alla verifica delle attività e dei dati di conformità per domande di certificato di omologazione, certificato di omologazione ristretto, approvazione di modifiche di maggiore entità, certificati di omologazione supplementari, riparazioni di maggiore entità e autorizzazioni ETSO per APU. Tale valutazione considera la probabilità di non conformità non rilevate e il potenziale impatto sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale.

Requisiti ambientali per omologazioni e certificati supplementari

I punti 21.B.105 e 21.B.109 sono sostituiti per rendere esplicito che l’EASA stabilisce e notifica al richiedente le premesse di omologazione applicabili, i requisiti di protezione ambientale applicabili e, se pertinente, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa. La regola vale rispettivamente per le domande di modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione e per le domande di certificato di omologazione supplementare.

Riparazioni e progetti di riparazione

Ampio spazio è dedicato alle riparazioni. Le modifiche ai punti 21.A.432C, 21.A.433, 21.B.450 e 21.B.453 allineano la procedura di approvazione dei progetti di riparazione alle premesse di omologazione e ai requisiti ambientali applicabili. La domanda deve individuare gli aspetti del progetto di tipo e dei manuali già approvati che sono modificati o interessati, identificare i controlli necessari per dimostrare la conformità e includere una proposta di valutazione dei gruppi significativi di attività e dati per la dimostrazione della conformità.

La valutazione deve considerare il rischio che una non conformità non rilevata incida sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale e deve contemplare almeno gli elementi richiamati dal punto 21.B.100, lettera a). Il nuovo testo del punto 21.B.453 precisa inoltre le condizioni per il rilascio dell’approvazione di un progetto di riparazione di minore entità, subordinandolo all’assenza di non conformità rilevate da parte dell’EASA nel corso della verifica di conformità.

Modifiche ai sistemi di gestione della produzione e della progettazione

Il regolamento introduce o rafforza l’obbligo di approvazione preventiva delle modifiche significative ai sistemi interni delle imprese. Il punto 21.A.147 dispone che ogni modifica del sistema di gestione della produzione rilevante ai fini della dimostrazione di conformità o dell’aeronavigabilità e delle caratteristiche di compatibilità ambientale debba essere approvata dall’autorità competente prima di essere realizzata.

Analogamente, il punto 21.A.247 prevede che, una volta concessa l’approvazione DOA, qualsiasi modifica significativa al sistema di gestione della progettazione che incida sulla conformità, sull’aeronavigabilità, sui dati di idoneità operativa e sulla compatibilità ambientale debba essere approvata dall’EASA prima della sua attuazione. L’impresa deve presentare domanda e dimostrare di mantenere la conformità alle disposizioni dell’allegato.

Organizzazione interna, personale e termini di approvazione DOA

Sono aggiornate anche le prescrizioni organizzative. Il punto 21.A.243 richiede che l’impresa di progettazione elabori e mantenga una dichiarazione sulle qualifiche e sull’esperienza del personale direttivo e delle altre persone responsabili delle decisioni relative ad aeronavigabilità, dati di idoneità operativa e compatibilità ambientale, trasmettendola all’autorità competente.

Il punto 21.A.245 sottolinea inoltre la necessità di un coordinamento totale ed efficace tra le divisioni e al loro interno su tali questioni. Il punto 21.A.251 definisce i termini di approvazione DOA, che devono identificare i tipi di progettazione, le categorie di prodotti e le funzioni e i compiti autorizzati, includendo per le approvazioni relative ad APU anche l’elenco dei prodotti, delle CMU o degli APU interessati.

Rettifiche formali e allegato Ib

Il regolamento non si limita a modificare, ma anche a rettificare il regolamento (UE) n. 748/2012. Tra le correzioni figura l’inserimento del titolo mancante dell’allegato Ib (parte 21 Light), che riguarda la certificazione e dichiarazione di conformità del progetto di aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio destinati principalmente all’aviazione sportiva e da diporto e dei relativi prodotti e parti, nonché la dichiarazione di idoneità delle imprese alla progettazione e alla produzione.

Vengono inoltre rettificati vari titoli e formulazioni interne della parte 21, compreso il titolo del punto 21.B.450 e alcuni riferimenti nella sezione sulle omologazioni, per eliminare incoerenze e ridondanze create da precedenti modifiche delegate.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o maggio 2025. Per gli operatori del settore ciò significa che gli aggiornamenti e le rettifiche hanno efficacia coordinata con le modifiche introdotte dal regolamento delegato (UE) 2024/1108, richiamato espressamente nei considerando. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento del quadro generale e del titolo del regolamento 748/2012

Viene sostituito il titolo del regolamento (UE) n. 748/2012 per chiarirne la portata: esso stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e di protezione ambientale o la dichiarazione di conformità di aeromobili e relativi prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio, nonché i requisiti di idoneità delle imprese di progettazione e di produzione.

Base normativa e contenuto dell’articolo 1

L’articolo 1, paragrafo 1, è riscritto per precisare che il regolamento, in conformità agli articoli 19, 58 e 62 del regolamento (UE) 2018/1139, stabilisce requisiti tecnici comuni e procedure amministrative per la certificazione di aeronavigabilità e di protezione ambientale o la dichiarazione di conformità di prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio.

Idoneità delle imprese di fabbricazione

L’articolo 9 è modificato: l’impresa responsabile della fabbricazione di prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di CMU deve dimostrare la propria idoneità ai sensi dell’allegato I (parte 21). La prova non è richiesta per la fabbricazione di parti, pertinenze o componenti installabili in un prodotto omologato o in un’unità di controllo e monitoraggio senza certificato di ammissione in servizio (modulo 1 AESA).

Regime speciale per parte 21 Light

Per le imprese con sede principale in uno Stato membro responsabili della fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, e delle relative parti, è confermata la possibilità di dimostrare l’idoneità secondo l’allegato Ib (parte 21 Light). Anche in questo caso, la dimostrazione non è richiesta per le parti installabili senza certificato di ammissione in servizio, se destinate a un prodotto omologato o a un aeromobile oggetto di dichiarazione di conformità del progetto.

Modifiche all’allegato I (parte 21): protezione ambientale e certificazione

Sono aggiornati numerosi punti della parte 21 per coordinare le procedure con i requisiti di protezione ambientale: classificazione delle modifiche a un certificato di omologazione, requisiti per la dimostrazione della conformità, specifiche di certificazione dell’EASA, criteri per i certificati di omologazione e omologazione ristretta, e contenuto dei programmi di certificazione e delle verifiche di conformità.

Ruolo dell’EASA nella verifica della conformità

Il punto 21.B.100 è riscritto per chiarire che l’Agenzia definisce il proprio livello di partecipazione alla verifica delle attività e dei dati di dimostrazione della conformità sulla base di una valutazione dei gruppi significativi di attività e dati, considerando la probabilità di non conformità non rilevate e l’impatto su sicurezza o compatibilità ambientale.

Premesse di omologazione e requisiti ambientali per modifiche e certificati supplementari

I punti 21.B.105 e 21.B.109 sono sostituiti per prevedere che l’EASA stabilisca e notifichi al richiedente le premesse di omologazione applicabili, i requisiti di protezione ambientale applicabili e, se rilevanti, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, rispettivamente per le modifiche di maggiore entità e per i certificati di omologazione supplementari.

Riparazioni: approvazione e valutazione della conformità

Sono modificati i punti 21.A.432C, 21.A.433, 21.B.450 e 21.B.453 per allineare la disciplina dei progetti di riparazione alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili. Viene chiarito il contenuto della domanda, la valutazione dei controlli necessari, l’inclusione della partecipazione dell’Agenzia e le condizioni per l’approvazione di riparazioni di maggiore o minore entità.

Sistema di gestione della produzione e della progettazione

Il punto 21.A.147 impone che le modifiche significative del sistema di gestione della produzione, rilevanti per la conformità, l’aeronavigabilità o la compatibilità ambientale, siano approvate prima della loro attuazione. Il punto 21.A.247 prevede un analogo requisito per le modifiche significative del sistema di gestione della progettazione, soggette ad approvazione dell’Agenzia prima dell’attuazione.

Aggiornamenti su personale, coordinamento interno e termini DOA

Sono aggiornati i punti 21.A.243, 21.A.245 ed 21.A.251: l’impresa di progettazione deve mantenere una dichiarazione sulle qualifiche ed esperienza del personale direttivo e dei responsabili delle decisioni su aeronavigabilità, dati di idoneità operativa e compatibilità ambientale; deve garantire un coordinamento totale ed efficace tra le divisioni; i termini di approvazione DOA devono identificare tipi di progettazione, categorie di prodotti e funzioni autorizzate, includendo, per APU, l’elenco dei prodotti, CMU o APU.

Certificato acustico e rettifica dell’allegato Ib

È sostituita l’appendice VII della parte 21 con un nuovo modello di certificato acustico per lo Stato di registrazione, richiamando l’allegato 16, volume I, della Convenzione di Chicago e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. Inoltre, nell’allegato Ib viene inserito il titolo mancante della parte 21 Light.

Rettifiche ulteriori all’allegato I (parte 21)

Sono rettificati vari punti dell’allegato I, tra cui il titolo del punto 21.B.450, il contenuto del punto 21.A.15, del punto 21.A.93, del punto 21.B.453 e altri riferimenti interni, per correggere incoerenze, ridondanze e omissioni introdotte da precedenti modifiche regolamentari.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o maggio 2025. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilecertificazione aeronauticaprotezione ambientalesicurezza aereaprogettazione e produzione aeronautica

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