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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1068

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1068 della Commissione, del 28 maggio 2025, recante iscrizione della specialità tradizionale garantita Pulpo Seco de Adra (STG) nel registro delle specialità tradizionali garantite dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone l’iscrizione della specialità tradizionale garantita «Pulpo Seco de Adra» nel registro dell’Unione delle STG. La Commissione adotta il provvedimento dopo la pubblicazione della domanda e constatata l’assenza di opposizioni nel termine previsto dal regolamento (UE) 2024/1143. L’atto ha natura esecutiva e produce effetti direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Iscrizione della specialità tradizionale garantita «Pulpo Seco de Adra» nel registro delle STG dell’Unione europea.

Ambito di applicazione

Si applica alla specialità tradizionale garantita «Pulpo Seco de Adra» e, per effetto dell’iscrizione, opera nell’intero territorio dell’Unione europea. Il regolamento riguarda la registrazione nel registro delle specialità tradizionali garantite ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143; non introduce un nuovo regime generale, ma conclude la procedura di registrazione di una domanda presentata dalla Spagna e già pubblicata, per la quale non è stata presentata alcuna opposizione. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione della STG «Pulpo Seco de Adra»

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1068 della Commissione dispone l’iscrizione della specialità tradizionale garantita «Pulpo Seco de Adra» nel registro dell’Unione delle STG. L’atto si inserisce nel nuovo quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina i regimi di qualità per i prodotti agricoli e alimentari e sostituisce il previgente regolamento (UE) n. 1151/2012.

Contesto procedurale

La Commissione rileva che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Spagna e ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, nel termine previsto, non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 6, dello stesso regolamento.

Effetto normativo principale

L’articolo 1 realizza l’effetto sostanziale del regolamento: l’iscrizione di «Pulpo Seco de Adra» nel registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione di cui all’articolo 65 del regolamento (UE) 2024/1143. L’iscrizione comporta il riconoscimento unionale della denominazione come STG, secondo il sistema di tutela previsto dalla disciplina europea di settore.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Iscrizione nel registro STG

L’articolo 1 iscrive la specialità tradizionale garantita «Pulpo Seco de Adra» nel registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione di cui all’articolo 65 del regolamento (UE) 2024/1143.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione, presentata dalla Spagna e ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, era stata già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non essendo stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile in forza dell’articolo 90, paragrafo 6, della medesima disciplina, la registrazione è ritenuta ammissibile.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaregimi di qualitàspecialità tradizionali garantiteregistrazione di denominazionimercato interno

Testo integrale

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