Cassazione Penale, Sentenza n. 19806/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 28/02/2025 con cui il giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta di revoca della parte della sentenza di appello del 17/12/2020 che li aveva condannati per concorso nel reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.). I motivi principali: (1) manca continuità normativa tra l'abrogato art. 323 c.p. e il nuovo art. 314-bis c.p. (eterogeneità tra fattispecie); (2) nelle sentenze di merito non sarebbe dato rinvenire che l'intraneus Gerrini avesse la disponibilità di denaro pubblico né che i pagamenti fossero stati effettivamente disposti a favore dei Bianchini; il giudice dell'esecuzione non può integrare il giudicato con elementi non desumibili dalla sentenza; (3) mancata qualifica di soggetto che dispone di denaro per Gerrini (era solo R.U.P. e non ordinatore o ufficiale pagatore); (4) mancanza di violazione delle norme specifiche previste dal nuovo art. 314-bis; (5) assenza di contributo criminoso effettivo dei Bianchini (si sarebbero limitati a riscuotere somme); (6) mancata distinzione della posizione di Alessandro, condannato solo per appalti frazionati per la ditta individuale IOS.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha respinto il primo motivo (alla prova dei fatti esiste rapporto di specialità, non di eterogeneità, tra l'abrogato art. 323 c.p. e il nuovo art. 314-bis c.p. e pertanto le condotte di abuso distrattivo possono in astratto ricadere nella nuova fattispecie). Ha però accolto in parte i secondi e terzi motivi: l'ordinanza del giudice dell'esecuzione è carente nella motivazione riguardo a quali passaggi della sentenza irrevocabile o quali atti del procedimento provino la disponibilità di denaro da parte di Gerrini e l'effettivo dispiegarsi dei pagamenti a favore dei Bianchini; l'affermazione che Gerrini avesse "disponibilità esclusiva" era assertiva e non adeguatamente fondata per tutte le condotte contestate (va fatta distinzione tra atti commessi a monte dell'aggiudicazione e atti commessi in fase di esecuzione lavori). Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al giudice dell'esecuzione per un nuovo esame, stabilendo i criteri cui il giudice dovrà attenersi: riconoscimento del rapporto di specialità tra le norme, verifica caso per caso (anche ricavando elementi impliciti dalla sentenza o dagli atti processuali) dei requisiti comuni (violazione di legge, dolo intenzionale, ingiusto vantaggio patrimoniale) e, soprattutto, verifica puntuale per ciascuna vicenda se Gerrini aveva la "disponibilità" (anche giuridica/mediata) delle somme e se i pagamenti sono stati deliberati/erogati.
Norme richiamate
art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio) - abrogato
"nello svolgimento delle funzioni o del servizio"
La Corte riconosce che l'ambito di penalità dell'art. 323 era più ampio e che molte condotte perseguite sotto quell'articolo rientravano poi, in parte, nella fattispecie più tipizzata dell'art. 314-bis; pertanto non sussiste eterogeneità, ma rapporto di specialità parziale.
art. 314-bis cod. pen. (indebita destinazione di denaro o cose mobili)
"avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto (...) e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto"
La norma richiede, rispetto al precedente art. 323, il requisito aggiuntivo del possesso o della disponibilità (anche giuridica/mediata) del denaro o della cosa mobile; la Corte afferma che tale disponibilità può essere anche giuridica e non necessariamente materiale, ma che la sua prova è cruciale e più esigente quanto più la condotta si colloca a monte del pagamento.
d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. con modificazioni dalla l. 8 agosto 2024, n. 112
Norma normativa che ha introdotto l'art. 314-bis; la Corte la richiama come fonte della nuova fattispecie e come base per stabilire la continuità/specialità normativa.
l. 9 agosto 2024, n. 114 (abrogazione dell'art. 323 c.p.)
Atto normativo che ha abrogato l'art. 323 c.p.; la Corte lo considera nel quadro della riforma e della necessità di verificare la sussunzione delle condotte nella nuova fattispecie.
Massime di principio
- Dopo l'abrogazione di una fattispecie più ampia e l'introduzione di una nuova norma più restrittiva (art. 314-bis), non sempre sussiste eterogeneità: può sussistere un rapporto di specialità che consente la sussunzione in astratto delle condotte pregresse nella nuova fattispecie, ma ciò richiede verifica puntuale degli elementi specifici del nuovo reato.
- Per il reato di art. 314-bis la 'disponibilità' di denaro pubblico può essere anche di natura giuridica/mediata (non è sempre necessaria la detenzione materiale): è rilevante la possibilità di incidere sulla destinazione delle risorse mediante atti di competenza o prassi ufficiose.
- Il giudice dell'esecuzione può interpretare il giudicato e ricavare elementi impliciti dalla sentenza irrevocabile e, se necessario, dagli atti del procedimento di cognizione, ma non può introdurre fatti o elementi non desumibili dal giudicato: la motivazione deve specificare da quali parti della sentenza o dagli atti emergono i requisiti della nuova fattispecie.
- Quanto più la condotta contestata si colloca a monte del pagamento (es. favorire l'aggiudicazione), tanto più stringente deve essere la motivazione che dimostra la disponibilità mediata delle risorse pubbliche e il nesso causale con il pagamento finale.
- Nelle analisi successive all'entrata in vigore di norme penali riformatrici occorre sempre distinguere e valutare separatamente le diverse condotte contestate a ciascun imputato, tenendo conto del ruolo concreto svolto (es. R.U.P. vs. ordinatore di spesa vs. ufficiale pagatore) per stabilire la responsabilità sotto la nuova fattispecie.
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