L.R. Sicilia 13/2011
Norme in materia di dimensionamento degli istituti scolastici. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana modifica la disciplina sul dimensionamento degli istituti scolastici, prevedendo per quelli con sede in comuni inseriti negli ambiti territoriali tutelati dalla legge n. 482/1999 la possibilità di ridurre del 50% l’indice di riferimento. La riduzione vale solo se il comune non confina con altri comuni tutelati e se vi sono disagevoli condizioni di viabilità statale e provinciale che determinano un reale isolamento fisico e geografico.
Riduzione del parametro di dimensionamento per istituti scolastici in comuni siciliani tutelati e isolati
Modifica della disciplina sul dimensionamento degli istituti scolastici
La legge regionale interviene sulla normativa siciliana in materia di dimensionamento degli istituti scolastici, introducendo una deroga al parametro ordinario previsto per il calcolo dell’indice di riferimento. La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Siciliana e opera come modifica della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6.
Ambito di applicazione della riduzione
La possibilità di riduzione riguarda gli istituti scolastici che abbiano sede in comuni inseriti negli ambiti territoriali tutelati ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e successive modifiche e integrazioni. La previsione è quindi limitata ai territori comunali riconosciuti come meritevoli di tutela linguistica.
Condizioni per l’applicazione della deroga
La riduzione dell’indice di riferimento non è automatica, ma subordinata a condizioni cumulative:
- il comune sede dell’istituto scolastico non deve confinare con altri comuni tutelati ai sensi della legge n. 482/1999;
- le condizioni di viabilità statale e provinciale del territorio devono essere disagevoli;
- tali condizioni devono determinare una reale situazione di isolamento fisico e geografico del comune.
Solo in presenza di questi requisiti l’indice di riferimento previsto dalla disciplina sul dimensionamento può essere ridotto del 50 per cento.
Effetti sulla programmazione scolastica
La norma consente, nei casi previsti, di applicare un parametro più favorevole nella definizione del dimensionamento degli istituti scolastici. L’effetto pratico è quello di tener conto delle specificità territoriali e delle difficoltà di accesso dei comuni isolati, evitando che il parametro ordinario produca effetti penalizzanti per gli istituti situati in tali aree.
Profili temporali e validità
La legge non indica un termine finale di efficacia né limita l’applicazione a specifici esercizi o periodi. Si tratta quindi di una disciplina strutturale, applicabile dalla sua entrata in vigore nell’ordinamento regionale siciliano.
Pubblicazione e osservanza
La legge dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e prevede l’obbligo generale di osservarla e farla osservare come legge della Regione.
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