Sentenza del 17/07/2015 n. 15028 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
G.M. ha impugnato la cartella di pagamento relativa alla TARSU 2004, sostenendo che il Comune fosse decaduto dal potere di riscossione perché il ruolo non sarebbe stato validamente consegnato al concessionario entro il termine previsto dalla legge. Il ruolo era stato formato il 17 dicembre 2004 e trasmesso il 31 dicembre 2004 per l'invio di un avviso bonario, ma era stato nuovamente elaborato e trasmesso nel maggio 2006, prima della notifica della cartella del 24 maggio 2006. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto rilevante soltanto la seconda consegna, considerando illegittima la procedura della doppia consegna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo del Comune e ha accolto il terzo. Ha stabilito che, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 507 del 1993, il termine decadenziale riguarda la formazione e la prima consegna del ruolo al concessionario entro l'anno successivo a quello cui si riferisce il tributo. Una procedura convenzionale articolata in una prima fase di avviso bonario e in una seconda fase di notifica della cartella non rende illegittima la riscossione: la successiva trasmissione del ruolo costituisce un aggiornamento contabile e non una nuova consegna rilevante ai fini della decadenza. La sentenza regionale è stata cassata e la causa rinviata a una diversa sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72
I ruoli pertinenti alla TARSU devono essere formati e consegnati al concessionario della riscossione entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo, a pena di decadenza.
Il termine decadenziale è rispettato quando il ruolo, unico e validamente formato, viene consegnato al concessionario entro il termine previsto. Non è necessario che anche la successiva notifica della cartella avvenga entro lo stesso termine, purché la prima consegna sia tempestiva.
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 31
La norma consente procedure convenzionali di riscossione articolate in più fasi, comprese quelle che prevedono un avviso bonario seguito, in caso di mancato pagamento, dalla notifica della cartella.
Massime di principio
- Per i tributi locali soggetti a una decadenza collegata alla consegna del ruolo, occorre verificare anzitutto la data della prima e valida consegna del ruolo al concessionario, non la data di una successiva trasmissione amministrativa.
- La doppia trasmissione del ruolo non comporta automaticamente una nuova decorrenza del termine decadenziale: la seconda trasmissione può essere un mero aggiornamento contabile funzionale alla riscossione coattiva.
- Un avviso bonario può costituire una fase preliminare della riscossione senza invalidare la successiva cartella, se il ruolo originario è stato formato e consegnato tempestivamente.
- La tempestività della consegna del ruolo non esclude che la cartella possa essere contestata per altri autonomi vizi, come la tardività della notifica secondo i termini eventualmente applicabili, l'inesistenza del debito o difetti di motivazione.
- In casi analoghi è essenziale acquisire la prova documentale della data di formazione e della prima consegna del ruolo, nonché distinguere tra consegna originaria, aggiornamento contabile e successiva attività di notifica.
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