Sentenza del 28/09/2016 n. 19075 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva rigettato il ricorso per revocazione contro una precedente decisione tributaria. Ha dedotto sette motivi, tra cui presunti errori di fatto nella valutazione delle società coinvolte, dell'originale di una fattura, della documentazione relativa a un procedimento penale, dell'anno di emissione della fattura e dell'esistenza di un contratto preliminare, nonché l'incompatibilità di un giudice del collegio e vizi di motivazione e di violazione dell'art. 395 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto i motivi inammissibili o infondati, rilevando che le censure riguardavano in prevalenza errori di valutazione, questioni di diritto o contestazioni non formulate correttamente, e non il preciso errore di fatto revocatorio previsto dall'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. L'incompatibilità del giudice avrebbe dovuto essere fatta valere mediante ricusazione ai sensi dell'art. 52 c.p.c. La Corte ha inoltre escluso che meri lapsus calami, divergenze nella valutazione delle prove o documenti non decisivi integrassero vizi idonei a cassare la sentenza. La società è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 40.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 395 c.p.c.
La revocazione è ammessa, tra l'altro, per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione obiettiva della realtà processuale, risultante dagli atti, e non in una diversa valutazione delle prove, in un errore di diritto o in una contestazione del ragionamento giudiziale. Quando la sentenza non è ancora irrevocabile, la revocazione è tendenzialmente limitata all'errore di fatto di cui al n. 4.
Art. 52 c.p.c.
La parte può proporre ricusazione del giudice nelle forme e nei termini previsti dalla legge.
L'incompatibilità o la mancata astensione del giudice deve essere fatta valere tempestivamente mediante ricusazione; non può essere normalmente trasformata in un motivo di revocazione o di impugnazione dopo la decisione.
Art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specifici motivi riconducibili ai vizi tassativamente previsti dalla norma. Non è ammissibile cumulare in modo indistinto violazioni di legge, errori di procedura e vizi motivazionali, rimettendo alla Corte il compito di separare le censure.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 62
Nel processo tributario il ricorso per cassazione segue, per quanto compatibile, le regole del giudizio di legittimità civile e non consente di utilizzare la Cassazione come un ulteriore grado di merito.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36
La sentenza tributaria non è nulla per meri refusi o imprecisioni terminologiche quando la motivazione, considerata nel suo complesso, resta comprensibile e consente di individuare il percorso logico seguito dal giudice.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è uno strumento eccezionale: occorre dimostrare una percezione oggettivamente falsa di un fatto incontestabile risultante dagli atti, non una diversa lettura o valutazione delle prove.
- Le contestazioni sull'attendibilità, rilevanza o peso di documenti, fatture, contratti e indizi appartengono normalmente al merito e non possono essere riproposte in Cassazione come errore revocatorio.
- L'incompatibilità del giudice deve essere contestata tempestivamente con la ricusazione; la scoperta successiva della circostanza non rende automaticamente invalida la decisione.
- Un refuso o una confusione nominale tra soggetti non determina la nullità della sentenza se non incide sulla sostanza della motivazione e sull'identificazione della decisione.
- Il ricorso per cassazione deve formulare censure specifiche, separate e coerenti con i motivi tassativi di legge; il giudizio di legittimità non è un terzo grado per rivalutare i fatti.
- Per contestare una sentenza occorre aggredirne la ratio decidendi: la riproposizione di argomenti già esaminati o di questioni non decisive conduce all'inammissibilità o al rigetto.
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