Sentenza n. 6033/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-/2012, del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, pubblicata il 26 settembre 2012 e passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento di somme in favore della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo che il Ministero della Salute non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Nola, notificata in forma esecutiva al Ministero il 2 febbraio 2015 e passata in giudicato. Ha chiesto l'ordine di pagamento e una penalità di mora. Il Ministero ha eccepito la prescrizione decennale dell'azione di ottemperanza. La ricorrente non ha documentato atti, giudiziali o stragiudiziali, interruttivi della prescrizione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso perché l'azione di ottemperanza si prescrive in dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza. La pronuncia azionata, pubblicata il 26 settembre 2012, era passata in giudicato senza impugnazione; il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 15 dicembre 2025, oltre il termine decennale. La notifica in forma esecutiva del 2 febbraio 2015 non modifica il dies a quo, fissato dal passaggio in giudicato, e la ricorrente non ha provato alcun atto interruttivo, neppure in replica all'eccezione ministeriale. La richiesta di penalità di mora non è stata accolta. Spese compensate per le peculiari connotazioni della controversia.
Norme richiamate
L’art. 114, comma 1, c.p.a. dispone infatti che l’azione di ottemperanza si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza
Il termine decennale di prescrizione dell'azione di ottemperanza decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, non dalla successiva notificazione in forma esecutiva.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza si prescrive in dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza da eseguire; la notificazione successiva della sentenza in forma esecutiva non sposta il dies a quo.
- Chi agisce in ottemperanza deve documentare gli eventuali atti interruttivi della prescrizione quando l'amministrazione eccepisce il decorso del termine; in mancanza di prova, l'azione proposta oltre il decennio è respinta.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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