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Sentenza

Sentenza n. 6033/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-/2012, del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza.

Giustizia amministrativa202507230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, pubblicata il 26 settembre 2012 e passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento di somme in favore della ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo che il Ministero della Salute non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Nola, notificata in forma esecutiva al Ministero il 2 febbraio 2015 e passata in giudicato. Ha chiesto l'ordine di pagamento e una penalità di mora. Il Ministero ha eccepito la prescrizione decennale dell'azione di ottemperanza. La ricorrente non ha documentato atti, giudiziali o stragiudiziali, interruttivi della prescrizione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso perché l'azione di ottemperanza si prescrive in dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza. La pronuncia azionata, pubblicata il 26 settembre 2012, era passata in giudicato senza impugnazione; il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 15 dicembre 2025, oltre il termine decennale. La notifica in forma esecutiva del 2 febbraio 2015 non modifica il dies a quo, fissato dal passaggio in giudicato, e la ricorrente non ha provato alcun atto interruttivo, neppure in replica all'eccezione ministeriale. La richiesta di penalità di mora non è stata accolta. Spese compensate per le peculiari connotazioni della controversia.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    L’art. 114, comma 1, c.p.a. dispone infatti che l’azione di ottemperanza si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza

    Il termine decennale di prescrizione dell'azione di ottemperanza decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, non dalla successiva notificazione in forma esecutiva.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza si prescrive in dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza da eseguire; la notificazione successiva della sentenza in forma esecutiva non sposta il dies a quo.
  • Chi agisce in ottemperanza deve documentare gli eventuali atti interruttivi della prescrizione quando l'amministrazione eccepisce il decorso del termine; in mancanza di prova, l'azione proposta oltre il decennio è respinta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

Testo integrale

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