Sentenza del 22/09/2021 n. 25793 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sulla determinazione della rendita catastale di un parco eolico: l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita includendo nella stima il valore del suolo, del basamento, della cabina e della torre (torre dell'aerogeneratore). La società, avendo presentato DOCFA omit-tendo la torre come elemento rilevante ai fini catastali sulla base della L. n. 208/2015, art.1, comma 21 (esclusione dei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo), ha impugnato la rettifica. In sede di appello la CTR ha accolto il ricorso della società ritenendo la torre elemento servente e funzionale al processo produttivo e quindi escluso dalla stima; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione censurando l'interpretazione della CTR che avrebbe escluso la torre dalla rendita pur essendo stabilmente infissa al suolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. La Corte ha ritenuto che la L. n. 208/2015, art. 1, comma 21 abbia introdotto un criterio di esclusione per le componenti impiantistiche "funzionali allo specifico processo produttivo" (macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti), escludendole dalla determinazione della rendita catastale anche se stabilmente infisse al suolo. Ha affermato che il criterio decisivo è la strumentalità rispetto al processo produttivo e non la mera consistenza strutturale o l'immobilizzazione al suolo. La CTR aveva fatto un accertamento di fatto (non censurabile in cassazione) ritenendo la torre componente essenziale e funzionale dell'impianto eolico; pertanto la torre va esclusa dalla stima della rendita. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21
A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La Corte interpreta la norma come criterio di esclusione basato sulla funzionalità produttiva: devono essere escluse dalla rendita catastale le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo anche se stabilmente infisse al suolo. Ciò sposta il metro di valutazione dalla mera natura strutturale all'effettiva strumentalità rispetto al processo produttivo.
L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244
Riferimento normativo che, nella disciplina precedente, richiamava le istruzioni della circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/2012 per la determinazione delle rendite degli immobili particolari; evidenzia il contesto normativo antecedente alla L. di stabilità 2016.
D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies
Norma di interpretazione autentica antecedente che aveva esteso il computo della rendita catastale alle "costruzioni stabili" connesse al suolo, inclusi elementi mobili necessari all'attività industriale; superata in parte dalla successiva L. n. 208/2015 che introduce il criterio di esclusione per l'impian-tistica produttiva.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016
Quanto alle strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, più che di semplici pali, trattasi di vere e proprie torri, spesso accessibili al loro interno ... portano ad annoverare le stesse tra le "costruzioni" e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.
L'Amministrazione finanziaria sosteneva l'inclusione delle torri tra le costruzioni da valutare, basando la scelta su caratteristiche strutturali; la Corte però ritiene prevalente la lettura normativa che esclude le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, indipendentemente dalla loro consistenza strutturale.
Art. 821 c.c.
Norma civile relativa alla distinzione tra beni immobili per natura e per destinazione: citata dalla ricorrente (Agenzia) per sostenere la natura di costruzione, ma la Corte ha privilegiato l'interpretazione normativa speciale (L. 208/2015) fondata sulla funzionalità produttiva.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (motivo di cassazione richiamato)
Riferimento alla dedotta violazione di legge/errata interpretazione impiegata dall'Agenzia per fondare il ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto la censura infondata.
Massime di principio
- La determinazione della rendita catastale, dopo la L. n. 208/2015, segue un criterio di esclusione: vanno esclusi i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se stabilmente infissi al suolo.
- Il criterio decisivo è la strumentalità rispetto al processo produttivo (funzionalità), non la mera immobilizzazione o consistenza strutturale dell'elemento.
- Componenti strutturalmente connesse all'immobile possono essere escluse dalla stima se la loro utilità è esclusivamente funzionale al processo produttivo e non forniscono una utilità residua indipendente dall'attività svolta.
- È necessario un accertamento di fatto (perizia tecnica/istruttoria) per stabilire se l'elemento è "componente impiantistica" essenziale al processo produttivo o se ha una funzione passiva/di semplice supporto che ne renderebbe la valutazione catastale dovuta.
- Le circolari dell'Amministrazione (es. 27/E/2016) non possono prevalere sulla lettura della legge: la qualificazione ai fini catastali segue la norma legislativa che privilegia la esclusione per strumentalità produttiva.
- In controversie simili il giudice del merito deve valutare la natura e la funzione tecnica dell'elemento (es. torre eolica): se la torre svolge funzione attiva/essenziale nel processo di produzione dell'energia va esclusa; se è mero supporto con utilità anche al di fuori del processo produttivo potrebbe essere inclusa nella rendita.
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