Prescrizioni del Garante n. 762 del 18/12/2025
Provvedimento del 18 dicembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato un reclamo relativo a due email promozionali inviate da G&P Consulting S.r.l. a un avvocato, dopo una ricerca manuale su LinkedIn e la successiva individuazione di un indirizzo email costruito sul formato nome.cognome@dominio. Ha ritenuto illecito il trattamento per mancanza di consenso e di altra base giuridica, in violazione dell’art. 6, par. 1, lett. a) GDPR e dell’art. 130, comma 2, Codice privacy. Pur confermando la violazione, ha qualificato il caso come violazione minore, tenendo conto dell’assenza di danno, del numero esiguo di messaggi, del riscontro tempestivo del titolare e del carattere isolato della vicenda, e ha quindi disposto un ammonimento senza sanzione pecuniaria, con pubblicazione del provvedimento e annotazione nel registro interno.
G&P Consulting S.r.l.: ammonimento per invio di email promozionali senza consenso e in assenza di idonea base giuridica
G&P Consulting S.r.l. – ammonimento per invio di email promozionali senza consenso
Il provvedimento riguarda G&P Consulting S.r.l. e l’invio di due comunicazioni promozionali via email a un interessato, individuato tramite ricerca su LinkedIn e contatto effettuato mediante un indirizzo costruito con la formula "nome.cognome@dominio". Il procedimento origina da un reclamo e si conclude con la dichiarazione di illiceità del trattamento e con un ammonimento, senza sanzione pecuniaria.
Fatti e svolgimento dell’istruttoria
L’interessato ha lamentato di aver ricevuto due email indesiderate e di avere chiesto chiarimenti sull’origine dei dati. La Società ha risposto tempestivamente, spiegando che il personale commerciale aveva svolto una ricerca manuale su LinkedIn per individuare soggetti potenzialmente interessati ai servizi e che, in base a una prassi interna, era stato tentato il contatto tramite un indirizzo email ricostruito dal nome e cognome. Nel riscontro al Garante del 23 maggio 2024, la Società ha confermato tali elementi e ha indicato anche misure correttive, tra cui attività formative rivolte agli addetti commerciali.
Con nota del 29 agosto 2024 il Garante ha avviato il procedimento ex art. 166, comma 5, Codice, contestando la violazione dell’art. 6, par. 1, lett. a) GDPR e dell’art. 130, comma 2, Codice privacy. Il titolare, pur regolarmente notificato via PEC, non ha presentato difese né chiesto audizione.
Violazioni accertate e quadro normativo
Il Garante ha confermato la violazione ritenendo che l’invio di email promozionali fosse avvenuto:
- in assenza del consenso dell’interessato;
- in assenza di altra idonea base giuridica;
- in violazione dell’art. 130, comma 2, Codice privacy, che richiede il consenso per le comunicazioni promozionali via email, salvo la deroga di cui al comma 4.
L’Autorità ha inoltre ribadito che i dati pubblicati online o sui social network non sono automaticamente riutilizzabili per finalità di marketing solo perché pubblici: occorre rispettare la finalità originaria del trattamento e le legittime aspettative degli interessati. A sostegno di tale principio sono stati richiamati precedenti provvedimenti del Garante in materia di utilizzo di dati reperiti online.
Valutazioni del Garante
Pur confermando l’illecito, il Garante ha dato rilievo a circostanze attenuanti che hanno inciso sulla scelta della misura finale. In particolare, ha considerato:
- l’assenza di un danno per l’interessato;
- il numero limitato dei messaggi ricevuti, pari a due sole email;
- la circostanza che le email risultassero finite nella cartella spam;
- la tempestività del riscontro fornito dal titolare;
- il carattere isolato della vicenda, senza altre analoghe segnalazioni;
- la natura di piccola impresa della Società;
- l’impegno dichiarato nel rafforzamento della formazione del personale commerciale.
Alla luce di tali elementi, il caso è stato qualificato come "violazione minore" ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del considerando 148 GDPR.
Dispositivo finale e conseguenze
Il Garante ha quindi:
- dichiarato illecito il trattamento effettuato da G&P Consulting S.r.l.;
- rivolto un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR;
- disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito web dell’Autorità, ai sensi dell’art. 154-bis Codice e dell’art. 37 del regolamento interno n. 1/2019;
- ordinato l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019 e dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR.
Non è stata applicata alcuna sanzione pecuniaria. Avverso il provvedimento è proponibile opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di cui all’art. 78 GDPR, agli artt. 152 Codice e 10 d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento origina da un reclamo presentato il 9 febbraio 2024 da un interessato che lamentava la ricezione di due email indesiderate da G&P Consulting S.r.l. Il titolare ha spiegato che il contatto era avvenuto dopo una ricerca manuale su LinkedIn da parte del personale commerciale e la successiva prova di un indirizzo email costruito con il criterio "nome.cognome" seguito dal dominio dell’azienda. La Società ha confermato tali circostanze anche nel riscontro al Garante del 23 maggio 2024, riferendo inoltre l’adozione o la pianificazione di misure correttive, in particolare formative per il personale commerciale.
Contestazione normativa
Con nota del 29 agosto 2024 il Garante ha avviato il procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, Codice, contestando la violazione dell’art. 6, par. 1, lett. a) GDPR e dell’art. 130, comma 2, Codice privacy per l’invio di comunicazioni promozionali senza consenso e senza altra idonea base giuridica. Il titolare, pur correttamente notificato via PEC, non ha presentato memorie difensive né richiesto audizione.
Valutazioni sul trattamento di marketing
L’Autorità ha ribadito che l’invio di comunicazioni promozionali via email è consentito solo in presenza di un consenso idoneo, salvo la specifica deroga dell’art. 130, comma 4, Codice. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui i dati reperiti online o sui social non sono liberamente riutilizzabili per finalità promozionali solo perché pubblici, dovendosi rispettare la finalità originaria di raccolta e le legittime aspettative degli interessati. Nel caso concreto, l’invio delle email è stato ritenuto illecito per assenza di consenso e di base giuridica.
Valutazione attenuante e qualificazione come violazione minore
Pur accertando l’illecito, il Garante ha considerato varie circostanze attenuanti: l’assenza di un danno per l’interessato, che ha ricevuto solo due email e non risulta più stato contattato dopo l’opposizione; il fatto che i messaggi risultassero finiti nella cartella spam; il riscontro tempestivo del titolare alla richiesta di informazioni; il carattere isolato della vicenda; la natura di piccola impresa della Società; e le dichiarazioni sulla formazione del personale commerciale. Per questi motivi il caso è stato qualificato come "violazione minore" ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del considerando 148 GDPR.
Provvedimenti finali
Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento e ha rivolto a G&P Consulting S.r.l. un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, soprassedendo dall’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Ha inoltre disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito web dell’Autorità, ai sensi dell’art. 154-bis Codice e dell’art. 37 del regolamento interno n. 1/2019, nonché l’annotazione nel registro interno delle violazioni previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR.
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