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Ordinanza

Ordinanza n. 6589/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento della nota prot. n. M_D -OMISSIS-REG2026 -OMISSIS-del 26.1.2026 relativa alla domanda di transito del ricorrente per l’inquadramento nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa - aspettativa speciale - con riferimento alla interruzione delle competenze economiche l’iter procedurale.

Giustizia amministrativa202602418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota relativa alla domanda di transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa, concernente l’aspettativa speciale e l’interruzione delle competenze economiche durante l’iter procedurale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato una nota del Ministero della Difesa relativa alla procedura di transito, ai sensi dell’art. 930 del codice dell’ordinamento militare, nei ruoli del personale civile del Ministero, contestando gli effetti dell’atto sull’aspettativa speciale e sulla corresponsione delle competenze economiche. Il TAR Lazio ha rilevato d’ufficio la questione di competenza territoriale. Al momento della proposizione del ricorso il ricorrente risiedeva a Gioia del Colle, prestava servizio permanente effettivo presso il 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle e, anche al momento della notifica dell’atto impugnato, risiedeva nello stesso Comune. Non erano stati impugnati atti generali o regolamentari.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato come giudice competente il TAR Puglia, sede di Bari. Il Collegio ha applicato l’art. 13, comma 1, c.p.a., secondo cui il criterio generale della sede dell’autorità amministrativa è integrato e, quando gli effetti diretti dell’atto sono esclusivamente localizzati nella circoscrizione di un diverso TAR, sostituito dal criterio dell’efficacia territoriale. Nel caso concreto, gli effetti del provvedimento, riferiti a un soggetto determinato, risultano soggettivizzati e localizzati presso la residenza e il stabile centro di interessi del ricorrente a Gioia del Colle, dove l’atto esaurisce i propri effetti. Il giudizio dovrà essere riassunto davanti al TAR Puglia nei modi e nei termini perentori previsti dall’art. 15 c.p.a. Le spese del giudizio davanti al TAR Lazio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5 c.p.c.

    la competenza si determina con riguardo alla situazione di fatto esistente al momento della proposizione della domanda

    La competenza territoriale deve essere individuata sulla base della situazione di fatto esistente al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 930 d.lgs. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare)

    È richiamato quale fondamento del transito del militare nei ruoli civili del Ministero della Difesa.

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

    Il criterio della sede dell’autorità emanante e quello dell’efficacia territoriale operano in rapporto di complementarietà; il secondo prevale quando gli effetti diretti dell’atto sono limitati esclusivamente alla circoscrizione di un diverso TAR.

  • art. 15 c.p.a.

    La riassunzione davanti al giudice indicato come competente deve avvenire nei modi e nei termini perentori previsti dalla disposizione.

  • art. 125 Cost.

    È richiamato quale fondamento costituzionale della logica di decentramento e prossimità nella distribuzione della competenza territoriale.

Massime di principio

  • La competenza territoriale nel processo amministrativo è inderogabile e deve essere determinata secondo regole predeterminate, al momento della proposizione della domanda, sulla base della situazione di fatto esistente in quel momento.
  • Il criterio della sede dell’autorità amministrativa e quello dell’efficacia territoriale previsto dall’art. 13, comma 1, c.p.a. sono complementari: il criterio della sede cede quando gli effetti diretti dell’atto si esplicano esclusivamente nell’ambito territoriale di un diverso TAR periferico.
  • Quando il provvedimento amministrativo incide direttamente sulla posizione di un soggetto determinato, gli effetti dell’atto possono assumere, per effetto della soggettivizzazione, una dimensione territoriale localizzata presso la residenza o il stabile centro di interessi del destinatario, se lì il provvedimento esaurisce i propri effetti.
  • La logica di prossimità del criterio dell’efficacia impedisce di radicare la competenza presso il TAR Lazio con sede a Roma oltre i casi espressamente previsti dalla legge, quando gli effetti diretti dell’atto sono esclusivamente localizzati nella circoscrizione di un altro TAR.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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