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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31566/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di un impianto eolico classato in categoria D/1. La società aveva presentato un DOCFA nel 2016 per correggere la rendita, espungendo navicella, rotore e torre eolica dal computo; l'Ufficio aveva rettificato la proposta attribuendo una rendita più alta. In primo grado la CTP aveva ritenuto non computabile la torre ma aveva confermato la rendita proposta dalla società. In appello la società aveva insistito sulla non computabilità della torre e, in via subordinata, sulla necessità di determinare una rendita anche inferiore a quella dichiarata; l'Agenzia aveva proposto appello incidentale per includere la torre nella stima. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, tra l'altro, vizi di ultrapetizione e di motivazione, omessa pronuncia, giudicato interno, violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015 e delle norme catastali, oltre a violazione dell'art. 2697 c.c. per l'onere della prova e alla mancata applicazione del criterio di stima corretto. La Corte ha riconosciuto che la torre eolica non deve essere inclusa nella rendita catastale perché componente impiantistica funzionale allo specifico processo produttivo, ha ritenuto però fondati solo i motivi relativi alla corretta quantificazione della rendita e al riparto dell'onere probatorio, cassando la sentenza impugnata con rinvio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti dei motivi quarto, undicesimo, dodicesimo e degli ultimi tre motivi, ritenendo corretto escludere la torre eolica dalla base imponibile catastale ma censurando la sentenza d'appello per aver dato per provata la congruità della stima senza verificare compiutamente i valori dei singoli componenti dell'impianto e senza applicare correttamente il riparto dell'onere della prova. Sono stati respinti gli altri motivi; l'ottavo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per valutare l'ammissibilità dell'appello incidentale in materia tributaria

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad impugnare sussiste quando la parte è concretamente incisa dalla statuizione sfavorevole

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di ultrapetizione/extra petizione ricorre solo se il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello domandato

  • art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015

    per gli immobili speciali la stima catastale include suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, escludendo macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo

  • art. 2, commi 1 e 3, d.m. n. 28 del 1998

    richiamato come disciplina tecnica del classamento e della stima degli immobili speciali

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    vizio di motivazione della sentenza tributaria quando manca la esposizione delle ragioni della decisione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    mezzo di ricorso per nullità processuali quali ultrapetizione, omessa pronuncia e motivazione apparente nei limiti dedotti

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    dedotto per violazione di legge sostanziale e catastale

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di mere questioni o argomentazioni

  • art. 10 r.d.l. n. 652 del 1939

    base normativa della stima diretta per gli immobili a destinazione speciale

  • L. n. 1249 del 1939

    norma di conversione del r.d.l. n. 652 del 1939 richiamata per il sistema estimativo catastale

  • d.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 27, 28, 29 e 30

    disciplinano il procedimento indiretto di stima, distinguendo il valore di mercato dal costo di ricostruzione

  • art. 2697 c.c.

    il giudice non può fondare la prova della congruità della rendita sul mancato assolvimento dell'onere probatorio del contribuente; l'onere di provare la pretesa grava sull'amministrazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per definire il minimo costituzionale della motivazione

  • art. 1, comma 244, L. n. 190 del 2014

    ha attribuito valore normativo, in via transitoria, alle istruzioni della circolare catastale n. 6/T del 2012

  • circolare Agenzia del Territorio n. 6/T del 30 novembre 2012

    recepita quale criterio tecnico-estimativo per la determinazione della rendita delle unità speciali; distingue procedimento diretto e indiretto e l'approccio di costo

  • circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E dell'1 febbraio 2016

    interpreta il comma 21 come norma che delimita le componenti immobiliari rilevanti e quelle impiantistiche da escludere

Massime di principio

  • Nella determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale, la componente va inclusa solo se integra suolo, costruzione o elemento strutturalmente connesso dotato di utilità apprezzabile al di fuori del mero processo produttivo; i macchinari e gli impianti funzionali allo specifico processo sono esclusi anche se stabilmente infissi al suolo.
  • La torre di un aerogeneratore non è computabile nella rendita catastale quando costituisce parte inscindibile e funzionalmente essenziale dell'unicum impiantistico destinato alla produzione di energia e non presenta autonoma utilizzabilità in processi diversi.
  • Nel contenzioso sul classamento DOCFA, l'amministrazione che rettifica la rendita deve provare gli elementi di fatto posti a fondamento della maggiore pretesa; il giudice non può ritenere provata la congruità della stima per il solo fatto che il contribuente non abbia assolto il proprio onere probatorio.
  • Il giudizio tributario è di impugnazione-merito, ma il giudice deve comunque confrontarsi con le specifiche contestazioni relative ai singoli valori stimati e non può limitarsi a recepire la motivazione dell'atto impugnato.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di un percorso argomentativo effettivamente percepibile; non basta la mera non condivisione del ragionamento del giudice di merito.
  • L'omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi e non può essere fondato sulla mera contestazione del contenuto di precedenti atti amministrativi o su argomentazioni difensive.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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