Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15137/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento di cinque fatture, per complessivi euro 74.291,90, emesse in relazione a un contratto di appalto di servizi di assistenza notturna presso una struttura della resistente. La società ricorrente sosteneva di essere subentrata nella posizione contrattuale della originaria appaltatrice in forza di un contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato con la cedente, che prevedeva il trasferimento dei crediti e degli altri rapporti inerenti al ramo. Il committente aveva però contestato la debenza delle somme e aveva opposto il decreto ingiuntivo, ottenendo accoglimento in primo grado e poi in appello. In cassazione la società deduceva tre motivi: 1) violazione degli artt. 112, 115, 116, 2558, 2559 c.c. e delle clausole contrattuali, assumendo che la corte territoriale avesse errato nel negare la successione automatica nei contratti inerenti l’azienda e nel pretendere consenso o preventiva comunicazione del debitore ceduto; 2) violazione dell’art. 2559 c.c., sostenendo che la disciplina del trasferimento dei crediti d’azienda dovesse operare automaticamente e senza necessità di assenso del terzo, mentre la corte d’appello aveva attribuito rilievo al mancato consenso del committente; 3) omesso esame di documenti e circostanze decisive, perché la corte d’appello avrebbe trascurato il contratto di affitto di ramo d’azienda, la comunicazione del 9 giugno 2016 e l’asserita accettazione implicita della cessione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto preliminarmente l’eccezione della ricorrente relativa alla presunta mancata notifica del controricorso, rilevando che la resistente aveva invece ritualmente e tempestivamente notificato il proprio controricorso. Nel merito, la Corte ha ritenuto il ricorso complessivamente carente del requisito di cui all’art. 366, n. 3, c.p.c., per esposizione dei fatti assolutamente insufficiente, tale da non consentire una comprensione autonoma della vicenda sostanziale e processuale. Ha poi dichiarato inammissibili i singoli motivi: il primo e il secondo per difetto di specificità e per mancata localizzazione/riproduzione degli atti e documenti richiamati, oltre che perché le doglianze non scalfivano la ratio decidendi della sentenza di merito; il terzo perché in realtà volto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e perché la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. era inconferente. La Corte ha inoltre ribadito che, in tema di affitto d’azienda, l’art. 2558 c.c. opera come disciplina di riferimento per la sorte dei contratti inerenti all’azienda, salvo patto contrario, e che la critica alla valutazione delle prove non è deducibile come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. se non nei ristretti casi di utilizzo di prove non introdotte dalle parti o di attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma che ha determinato la trattazione del ricorso in adunanza camerale

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per eccepire l’inammissibilità della memoria della resistente; la Corte ha però accertato che il controricorso era stato ritualmente notificato

  • art. 366 n. 3 c.p.c.

    il ricorso deve contenere un’esposizione sommaria ma chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali; la sua omissione o insufficienza comporta inammissibilità

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    i documenti e gli atti richiamati devono essere specificamente localizzati e riprodotti nei limiti necessari alla comprensione del motivo; la mancanza di tale onere determina inammissibilità

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    il motivo deve contenere una critica specifica della decisione impugnata e non può risolversi in un non motivo

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il ricorso non può limitarsi a una generica denuncia di violazione di legge se la censura non incide sulla ratio decidendi

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    consente solo il controllo sull’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove

  • art. 112 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo in caso di omessa pronuncia su domande o eccezioni, non per omesso esame di elementi istruttori

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei poteri officiosi

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di applicare il prudente apprezzamento a una prova legale

  • art. 2558 c.c.

    in tema di affitto d’azienda, il subingresso nei contratti inerenti all’esercizio dell’azienda è effetto naturale dell’affitto, salvo patto contrario; la successione opera senza bisogno di consenso del terzo, fermo il suo diritto di opposizione nei limiti previsti

  • art. 2559 c.c.

    ritenuto non pertinente alla fattispecie di affitto d’azienda, poiché riguarda cessione e usufrutto di azienda

  • art. 2562 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non valorizzato come norma decisiva nella decisione

  • art. 29 del D.Lgs. 276/2003

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’efficacia liberatoria del pagamento diretto ai dipendenti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo quanto al contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l’esposizione dei fatti di causa deve essere autonoma, chiara e sufficientemente completa: se la Corte è costretta a ricostruire la vicenda attingendo agli atti, il ricorso è inammissibile.
  • I documenti e gli atti processuali richiamati a fondamento dei motivi devono essere specificamente indicati e localizzati; la loro mera evocazione, senza gli oneri di specificazione richiesti, determina inammissibilità.
  • La critica alla sentenza impugnata deve confrontarsi con la ratio decidendi: un motivo che non si misuri con le ragioni poste a base della decisione è inidoneo e inammissibile.
  • In tema di affitto d’azienda, l’art. 2558 c.c. disciplina il subingresso dell’affittuario nei contratti inerenti all’esercizio dell’azienda come effetto naturale del rapporto, salvo patto contrario; non è necessario dimostrare un consenso espresso del terzo contraente per la successione.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare il mero apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito; è deducibile solo nei casi tipizzati di utilizzazione di prove non introdotte dalle parti o di attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto.
  • L’omesso esame di elementi istruttori non coincide con l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c., che riguarda esclusivamente domande, eccezioni e questioni devolute al giudice.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.