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Sentenza

Sentenza del 16/06/2016 n. 455 - Corte di Giustizia CEE

Unione doganale - Tariffa doganale comune - Valore in dogana - Determinazione del valore in dogana - Valore di transazione - Prezzo effettivamente pagato - Dubbi fondati sulla veridicità del prezzo dichiarato - Prezzo dichiarato inferiore al prezzo pagato nell'ambito di altre transazioni relative a merci similari.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la determinazione del valore in dogana delle merci importate, sostenendo che dovesse essere utilizzato il prezzo effettivamente pagato e documentato mediante fattura e prova del pagamento. Le autorità doganali avevano invece ritenuto anormalmente basso il valore dichiarato, confrontandolo con la media statistica dei prezzi relativi all'importazione di merci analoghe, e avevano determinato il valore in dogana facendo riferimento al valore di transazione di merci similari ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

La decisione

La Corte ha stabilito che l'articolo 181 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 non osta a una prassi nazionale che consenta alle autorità doganali di mettere in dubbio il valore di transazione quando il prezzo dichiarato risulti significativamente inferiore alla media statistica dei prezzi di acquisto di merci analoghe. Ciò è possibile anche quando l'autorità non contesti specificamente l'autenticità della fattura o della prova del pagamento, qualora l'importatore, dopo essere stato invitato a fornire ulteriori elementi, non dimostri l'esattezza del valore di transazione dichiarato. Il ricorso è quindi sostanzialmente risultato sfavorevole all'importatore.

Norme richiamate

  • Articolo 181 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione

    Consente alle autorità doganali di non accettare il valore di transazione dichiarato quando abbiano fondati dubbi sulla sua adeguatezza, anche sulla base di un confronto con valori statistici relativi a merci analoghe, purché sia garantito all'importatore un contraddittorio effettivo.

  • Articolo 30 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97

    Prevede metodi alternativi per determinare il valore in dogana, tra cui il riferimento al valore di transazione di merci similari, quando il valore di transazione dichiarato non possa essere accettato.

Massime di principio

  • La presenza di una fattura autentica e di una prova del pagamento non impedisce automaticamente alle autorità doganali di contestare il valore dichiarato, se questo appare anormalmente basso rispetto ai prezzi medi di merci analoghe.
  • Il confronto con banche dati statistiche o valori medi di mercato può costituire un elemento sufficiente per avviare una verifica e formulare dubbi fondati sul valore di transazione.
  • Prima di sostituire il valore dichiarato, l'autorità deve consentire all'importatore di fornire spiegazioni e documentazione aggiuntiva sull'effettivo prezzo pagato.
  • L'importatore deve collaborare attivamente e dimostrare, con elementi commerciali, contabili e finanziari, le ragioni di eventuali prezzi inferiori alla media, come sconti, rapporti tra parti, qualità, quantità, condizioni di vendita o specifiche caratteristiche della merce.
  • Se l'importatore non fornisce ulteriori prove idonee a giustificare il prezzo, l'autorità può determinare il valore in dogana utilizzando il valore di transazione di merci analoghe secondo i metodi previsti dalla normativa doganale.

Testo integrale

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