Sentenza del 06/12/2016 n. 24884 - Corte di Cassazione
"SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato due iscrizioni ipotecarie, eseguite il 23 gennaio 2004 e il 16 marzo 2005, contestando, tra l'altro, la mancata o irregolare notificazione delle cartelle di pagamento, l'omessa pronuncia della CTR su alcune eccezioni e la tardività del ricorso. Sosteneva inoltre che, al momento delle iscrizioni, l'ipoteca non fosse ancora espressamente inclusa tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario e che, pertanto, il termine di sessanta giorni non potesse decorrere dalla comunicazione del 3 marzo 2004.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando l'inammissibilità per tardività pronunciata dai giudici di merito. Ha chiarito che, dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, convertito nella L. n. 248/2006, l'iscrizione ipotecaria è divenuta espressamente impugnabile davanti alle Commissioni tributarie e che, per gli avvisi di iscrizione già notificati, il termine decorreva dal 12 agosto 2006. Poiché il ricorso era stato presentato il 28 giugno 2007, risultava comunque oltre il termine di sessanta giorni, anche con riferimento all'ipoteca del 16 marzo 2005. Le questioni relative alla notificazione delle cartelle e alla prova della comunicazione sono state dichiarate assorbite. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 1
termine di giorni sessanta prescritto ... per la proposizione del ricorso
Il ricorso tributario deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'atto impugnabile, salvo le specifiche regole temporali applicabili alle iscrizioni ipotecarie anteriori alla loro espressa inclusione tra gli atti impugnabili.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 1, lett. b)
L'iscrizione ipotecaria è stata inclusa tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario mediante la modifica introdotta dal D.L. n. 223/2006, con decorrenza dal 12 agosto 2006.
D.L. n. 223/2006, art. 35, comma 26-quinquies, convertito nella L. n. 248/2006
La disposizione ha introdotto l'impugnabilità dell'iscrizione ipotecaria davanti alle Commissioni tributarie. Secondo la Cassazione, non ha natura interpretativa e non rende retroattivamente impugnabili, davanti al giudice tributario, le iscrizioni anteriori.
Codice civile, art. 2697
Disciplina l'onere della prova; le censure del contribuente sull'accertamento della notificazione sono state ritenute assorbite perché il ricorso era comunque tardivo per una ragione giuridica autonoma.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 4
Consente alla Corte di cassazione di correggere o integrare la motivazione giuridica della decisione impugnata quando il dispositivo risulta conforme al diritto.
Cass. n. 26833/2014
Ha stabilito che, per un avviso di iscrizione ipotecaria già notificato prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, il termine per ricorrere decorre dal 12 agosto 2006, data di entrata in vigore della norma che ha previsto l'impugnabilità dell'ipoteca.
Massime di principio
- Quando un atto diventa espressamente impugnabile per effetto di una nuova norma non interpretativa, il termine per ricorrere può decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, se l'atto era stato previamente portato a conoscenza del contribuente.
- L'inclusione successiva dell'iscrizione ipotecaria tra gli atti impugnabili non attribuisce automaticamente efficacia retroattiva alla norma e non consente di impugnare senza limiti temporali atti ormai soggetti al termine decadenziale.
- Se il ricorso è tardivo per una ragione preliminare e autonoma, il giudice può non esaminare le contestazioni relative alla notificazione delle cartelle, all'onere della prova o alla legittimità sostanziale della pretesa.
- In presenza di una comunicazione dell'iscrizione ipotecaria e di una disciplina transitoria analoga, è essenziale calcolare il termine di sessanta giorni dalla data prevista dalla legge applicabile e proporre tempestivamente il ricorso.
- La mancata pronuncia su una questione non determina necessariamente la cassazione della sentenza se tale questione è stata assorbita dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
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