Sentenza n. 1367/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Vicenza, sezione lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della carta elettronica del docente con accredito di 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, n. 183/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 29 luglio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, secondo le modalità del d.P.C.M. 28 novembre 2016, con accredito complessivo di 1.500 euro, oltre al pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito prova dell’adempimento. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha affermato che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., trattandosi di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. In assenza di elementi dimostrativi dell’adempimento, ha ordinato al Ministero di costituire la carta elettronica del docente secondo le modalità del d.P.C.m. 28 novembre 2016 e di accreditarvi 1.500 euro, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un dirigente delegato, quale commissario ad acta, con ulteriori 60 giorni per provvedere su istanza della ricorrente. Non ha applicato, allo stato, la penalità di mora, ritenendo sufficiente la nomina del commissario e riservando una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e)
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l’altro, la nomina del commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora; nel caso concreto il TAR ha nominato il commissario ma non ha applicato, allo stato, la penalità.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l’ottemperanza anche per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando rimangano ineseguite statuizioni che impongono obblighi alla pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997 n. 30
Prevede il termine dilatorio rilevante ai fini dell’azione esecutiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il TAR ne ha accertato il decorso.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015 n. 107
Istituisce la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti delle istituzioni scolastiche.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano modalità e funzionalità della carta elettronica del docente, alle quali l’Amministrazione deve conformarsi nell’esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento degli obblighi posti a carico di una pubblica amministrazione da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando l’Amministrazione non dimostri di avere eseguito il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine ultimativo e specificare le modalità concrete di esecuzione conformi al contenuto della sentenza ottemperanda.
- In caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo che questi operi su istanza della parte interessata e in via sostitutiva rispetto all’Amministrazione inadempiente.
- La nomina del commissario ad acta può rendere non necessaria, allo stato, l’applicazione della penalità di mora; quest’ultima può essere rivalutata successivamente qualora l’Amministrazione non collabori con il commissario o persista nell’inadempimento.
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