Prescrizioni del Garante n. 753 del 18/12/2025
Provvedimento del 18 dicembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che uno studio fisiokinesiterapico ha inviato a un indirizzo e-mail errato un referto sanitario contenente dati personali e relativi alla salute di un paziente. La comunicazione è avvenuta in assenza di un idoneo presupposto giuridico e senza adeguate misure tecniche e organizzative, in particolare senza una valida procedura di verifica dell’indirizzo e-mail. Considerata la natura isolata dell’episodio, la collaborazione del titolare, l’assenza di dolo e l’adozione di misure correttive, l’Autorità ha dichiarato l’illiceità del trattamento e ha irrogato un ammonimento, disponendo la pubblicazione del provvedimento.
Studio Fisiokinesiterapico Romano s.r.l.: invio errato via e-mail di un referto sanitario a un destinatario terzo e carenze di sicurezza
Studio Fisiokinesiterapico Romano s.r.l.: invio errato di un referto sanitario via e-mail
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato un reclamo relativo alla comunicazione a un destinatario terzo di un referto sanitario di un paziente da parte dello Studio Fisiokinesiterapico Romano s.r.l. Il procedimento è stato avviato a seguito della segnalazione dell’interessato e si è concentrato sulla correttezza della spedizione telematica dei referti, sulla base delle misure tecniche e organizzative adottate dal titolare.
Fatti e svolgimento del procedimento
L’interessato ha riferito di aver eseguito analisi cliniche presso la struttura e di aver richiesto l’invio del referto alla propria casella di posta elettronica. Poiché non lo aveva ricevuto, si era recato nello studio e aveva appreso che il documento era stato spedito a un indirizzo e-mail errato, diverso dal proprio per una sola lettera. Il referto conteneva dati personali identificativi e dati relativi alla salute, ed era stato inviato a un indirizzo esistente e funzionante, riferibile a un soggetto diverso dall’interessato.
L’Ufficio ha quindi richiesto informazioni alla società ai sensi dell’art. 157 del Codice. Il titolare ha spiegato che l’errore era dipeso da un’incompleta fase di interfacciamento tra il software gestionale e il software del laboratorio service, che aveva impedito l’uso della corretta modalità di scarico online dei referti. In via temporanea era stata adottata una procedura non pienamente conforme, poi corretta con l’ottimizzazione del sistema.
Violazioni contestate e norme richiamate
Con la notifica dell’avvio del procedimento sanzionatorio, l’Ufficio ha contestato la possibile violazione degli artt. 5, par. 1, lett. f), 9 e 32 GDPR, ritenendo che la società avesse comunicato dati relativi alla salute in assenza di un idoneo presupposto giuridico e senza adeguate misure di sicurezza.
Il Garante ha richiamato il particolare livello di tutela richiesto per i dati relativi alla salute, evidenziando la necessità di assicurarne integrità, riservatezza e sicurezza. In relazione alla spedizione dei referti via e-mail, è stata richiamata anche la disciplina contenuta nelle Linee guida in tema di referti on-line del 19 novembre 2009, che prevedono, tra le cautele, la convalida degli indirizzi e-mail tramite apposita procedura di verifica online per evitare l’invio a soggetti diversi dall’utente richiedente.
Valutazioni del Garante
L’Autorità ha ritenuto che, nel caso concreto, il referto fosse stato comunicato a un soggetto terzo senza un idoneo presupposto giuridico, integrando una violazione dell’art. 9 GDPR. Ha inoltre accertato la violazione dell’art. 32 GDPR, per non essere stata predisposta una misura di sicurezza adeguata, quale la verifica preventiva dell’indirizzo e-mail, idonea a prevenire l’errore di trasmissione.
Le difese della società non sono state ritenute idonee a superare i rilievi dell’Ufficio. Tuttavia, il Garante ha valorizzato alcuni elementi attenuanti: il carattere isolato dell’episodio, l’assenza di dolo, l’assenza di precedenti procedimenti pertinenti, la collaborazione del titolare e l’avvenuta implementazione di misure correttive per evitare il ripetersi della condotta.
Qualificazione della violazione e provvedimento finale
Alla luce delle circostanze concrete, il Garante ha qualificato la fattispecie come "violazione minore" ai sensi del considerando 148 GDPR e delle linee guida del WP29 sulle sanzioni amministrative pecuniarie. In conseguenza di ciò, ha ritenuto sufficiente l’adozione di un ammonimento, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, senza irrogare una sanzione pecuniaria.
Il Garante ha pertanto:
- dichiarato l’illiceità del trattamento ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR;
- ammonito il titolare per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. f), 9 e 32 GDPR;
- disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice;
- dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Implicazioni operative
Il provvedimento ribadisce che, nel trattamento di dati sanitari trasmessi per via elettronica, il titolare deve adottare verifiche preventive robuste sugli indirizzi di recapito e procedure tecniche che riducano al minimo il rischio di comunicazioni a terzi. L’errore materiale nell’indirizzo e-mail non esonera il titolare dalla responsabilità se non ha predisposto adeguate misure di controllo e sicurezza. Il caso conferma, inoltre, che la tempestiva correzione del processo e la collaborazione con l’Autorità possono condurre a un ammonimento anziché a una sanzione pecuniaria.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento trae origine dal reclamo di un interessato che ha contestato la trasmissione del proprio referto clinico a un indirizzo e-mail diverso da quello indicato, ma simile per un solo carattere. Il documento conteneva dati identificativi e dati relativi alla salute ed è risultato spedito a un soggetto terzo sconosciuto.
Esito dell’istruttoria e violazioni accertate
Dagli accertamenti è emerso che la spedizione del referto è avvenuta senza un idoneo presupposto giuridico, in violazione dell’art. 9 GDPR, e senza misure tecniche e organizzative adeguate a garantire riservatezza e sicurezza, con violazione degli artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 GDPR. Il Garante richiama anche le Linee guida sui referti on-line del 19 novembre 2009, in particolare l’esigenza di convalida degli indirizzi e-mail mediante verifica online.
Valutazioni sulla condotta del titolare
La società ha spiegato che l’errore era dovuto a un bug nel collegamento tra software gestionale e software del laboratorio service e che la procedura contestata era temporanea. Ha inoltre riferito di aver ottimizzato il sistema, aggiornato le verifiche sugli indirizzi, invalidato l’indirizzo errato, formato il personale e introdotto una procedura di emergenza. Il Garante ha considerato l’episodio isolato, privo di dolo, e la condotta collaborativa del titolare.
Provvedimento adottato e sanzione
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR e ha ammonito il titolare ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, ritenendo la vicenda una violazione minore ai sensi del considerando 148 GDPR. Non è stata irrogata una sanzione pecuniaria; è stata invece disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice.
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