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Sentenza

Sentenza n. 2434/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202500967

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di accertamento di un credito AGEA per complessivi euro 29.779,96, intimazione di pagamento, atti consequenziali di iscrizione nel registro debitori e blocco delle erogazioni, nonché precedente sospensione dei pagamenti ai sensi dell’art. 33 d.lgs. n. 228/2001

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiario agricolo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’accertamento del credito e la richiesta di restituzione di aiuti PAC relativi alle campagne 2017 e 2018, sostenendo che le superfici dichiarate fossero assistite da validi titoli di conduzione. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 del Reg. UE n. 1307/2013, della l. n. 898/1986, dell’art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, nonché difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e sviamento. In particolare, ha lamentato che AGEA avesse fondato il recupero su risultanze di un procedimento penale senza considerare adeguatamente il decreto di archiviazione relativo al ricorrente, la sentenza penale di assoluzione del soggetto indicato come concorrente nei medesimi fatti e la documentazione attestante la disponibilità delle particelle. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riesame e la mancata revoca della sospensione delle erogazioni disposta nel 2021 ai sensi dell’art. 33 d.lgs. n. 228/2001, assumendo che i fatti posti a fondamento della sospensione fossero stati definitivamente accertati. AGEA non ha adempiuto a due ordinanze istruttorie con cui il TAR aveva richiesto chiarimenti sui titoli di conduzione, sugli esiti penali e sulla loro incidenza sul procedimento amministrativo.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo e annullato il provvedimento di accertamento del credito, l’intimazione di pagamento e gli atti consequenziali o connessi, inclusi l’eventuale iscrizione nel registro debitori AGEA e i blocchi o le interdizioni alle erogazioni fondati sui medesimi presupposti. Il giudice ha precisato che il decreto di archiviazione penale non ha efficacia vincolante nel procedimento amministrativo, ma deve essere espressamente considerato dall’amministrazione nell’ambito di un’autonoma, completa e aggiornata istruttoria. AGEA non poteva limitarsi ad affermare l’irrilevanza dell’archiviazione, ma avrebbe dovuto indicare gli elementi istruttori autonomi posti a fondamento dell’accertamento, verificare concretamente i titoli di conduzione delle particelle e valutare gli esiti penali favorevoli, inclusa l’assoluzione del concorrente dai medesimi capi di imputazione. La motivazione è risultata carente anche perché non emergeva una verifica amministrativa compiuta sulle particelle e sui contratti prodotti dal ricorrente. L’inottemperanza di AGEA a due ordinanze istruttorie ha consentito al Collegio di trarre argomenti di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., rafforzando il giudizio di inconsistenza del substrato istruttorio e di carenza motivazionale. L’annullamento è stato disposto con salvezza del potere di AGEA di rinnovare l’istruttoria e riesercitare il potere, ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto della partecipazione procedimentale e degli obblighi motivazionali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione: la pretesa alla revoca della sospensione, una volta venuto meno il presupposto della temporanea inesigibilità, incide su un diritto soggettivo patrimoniale all’erogazione e spetta quindi al giudice ordinario; il giudizio può essere riproposto davanti a tale giudice entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. AGEA è stata condannata alle spese di lite, alla rifusione del contributo unificato e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 2.000,00 al bilancio dello Stato per la mancata collaborazione istruttoria.

Norme richiamate

  • art. 33 d.lgs. n. 228/2001

    1. I procedimenti per erogazioni ... sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute ... notizie circostanziate di indebite percezioni ... finché i fatti non siano definitivamente accertati. 2. I procedimenti sospesi ... sono riavviati a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.

    La sospensione delle erogazioni ha natura cautelare ed è collegata alla ricezione di notizie circostanziate di indebite percezioni. La controversia sul mancato venir meno della sospensione, quando riguarda l’esigibilità dell’erogazione spettante, attiene a un diritto soggettivo e rientra nella giurisdizione ordinaria.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il giudice ... può desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti.

    La mancata ottemperanza dell’amministrazione a ordinanze istruttorie specifiche può consentire al giudice di trarre argomenti di prova sfavorevoli, in particolare sulla consistenza dell’istruttoria amministrativa.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    ...è consentito riproporre il giudizio ... entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

    Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine indicato dalla norma.

  • art. 26, comma 2, c.p.a.

    Consente la condanna d’ufficio al pagamento di una sanzione pecuniaria in ragione del comportamento processuale della parte; nel caso concreto la sanzione è stata applicata per la mancata ottemperanza a due ordinanze istruttorie.

  • art. 15 disp. att. c.p.a.

    Richiamato quale base normativa, insieme all’art. 26, comma 2, c.p.a., per la liquidazione della sanzione pecuniaria a carico di AGEA.

  • artt. 32 e 33 Reg. UE n. 1307/2013

    Richiamati dal ricorrente in relazione ai presupposti di ammissibilità degli aiuti e alla disponibilità delle superfici agricole.

  • Reg. CE n. 2988/1995

    Richiamato nel provvedimento AGEA quale disciplina eurounitaria della tutela degli interessi finanziari dell’Unione, del controllo delle irregolarità e del recupero delle somme indebitamente erogate.

  • Reg. UE n. 1306/2013

    Richiamato nel provvedimento AGEA nel quadro normativo eurounitario relativo alla gestione e al controllo dei pagamenti agricoli.

  • Reg. di esecuzione UE n. 908/2014

    Richiamato nel provvedimento AGEA quale disciplina di esecuzione del sistema di gestione e controllo degli aiuti agricoli.

  • art. 3, lett. f), d.P.R. n. 503/1999

    Richiamato da AGEA quale fondamento dell’obbligo di dimostrare la disponibilità delle superfici mediante un valido titolo giuridico di conduzione.

Massime di principio

  • L’autonomia del procedimento amministrativo rispetto al procedimento penale non attribuisce efficacia vincolante automatica né agli esiti favorevoli né a quelli sfavorevoli del procedimento penale; tuttavia, l’amministrazione deve espressamente considerarli e valutarli nell’ambito di un’istruttoria autonoma, completa e aggiornata.
  • Quando il recupero di aiuti agricoli è fondato sull’asserita falsità o invalidità dei titoli di conduzione delle superfici, l’amministrazione deve verificare concretamente i titoli e la disponibilità delle particelle, indicando nella motivazione gli specifici elementi istruttori che dimostrano l’indebita percezione.
  • La mera affermazione dell’assenza di efficacia vincolante di un decreto di archiviazione penale non è sufficiente a motivare il recupero amministrativo: l’amministrazione deve spiegare perché, nonostante l’archiviazione e ogni eventuale assoluzione relativa ai medesimi fatti, il quadro amministrativo resti univocamente indicativo dell’irregolarità.
  • La mancata ottemperanza dell’amministrazione a specifiche ordinanze istruttorie consente al giudice amministrativo di trarre argomenti di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., anche quanto all’inconsistenza dell’istruttoria e della motivazione dell’atto impugnato.
  • La controversia sulla mancata revoca di una sospensione delle erogazioni adottata ai sensi dell’art. 33 d.lgs. n. 228/2001, quando il beneficiario deduce il venir meno del presupposto della temporanea inesigibilità e rivendica l’erogazione di somme predeterminate dalla normativa, attiene a un diritto soggettivo patrimoniale e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiBandi di finanziamento e graduatorieGiurisdizione e ripartoIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

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